CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34617/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: k-, [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ‘ì avverso la sentenza del 10/12/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per i reati di minaccia aggravata, porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere e violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); -[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, che denuncia il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito in riferimento alle prove dichiarative, trascura di considerare come il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01), proponendo una diversa ricostruzione storica dei fatti ed una alternativa rilevanza e attendibilità delle prove; per contro, le conformi sentenze di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno esplicitato le ragioni del convincimento giudiziale (si vedano, in particolare, pagg. 5-6 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'identificazione dell'imputato e della sussistenza dei reati;-[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, che contesta l'aggravante di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., è del tutto generico ed assertivo; - [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo si limita ad evocare la violazione del principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" in via puramente stilistica; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M