CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 39801/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° GIOVANNI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato in relazione al delitto ex art. 642 cod.pen.; considerato che entrambi i motivi di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e apparato circostanziale, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., sono manifestamente infondati; che, infatti, la Corte territoriale ha motivatamente disatteso la richiesta di esclusione della recidiva, illustrando i precedenti - di natura delittuosa- iscritti a carico del ricorrente e argomentando circa la continuità criminosa denotata dal fatto a giudizio, ritenuto espressione di ingravescente pericolosità del suo autore in conformità con i principi dettati in materia da questa Corte; che, quanto alle attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha legittimamente fondato il diniego su un giudizio personologico negativo in assenza di emergenze che ne attestassero la meritevolezza; che per costante avviso della giurisprudenza di legittimità non è necessario che il giudice nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione; che, quanto alla dosimetria della pena, l'uso del potere discrezionale non deve essere espressamente giustificato nell'ipotesi in cui venga irrogata, come nella specie, una pena in misura corrispondente al minimo edittale o prossima ad esso in quanto, proprio in ragione della ridotta entità della sanzione determinata, è possibile desumere, anche implicitamente, in quale modo abbiano influito i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen.; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. 9.- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere estens