CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 04565/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A; Lrn, lette/se92‘ le conclusioni del PG Ack, udito il jnre [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 aprile 2024, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non ritenendo il ricorso conforme al disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., a norma del quale con l'atto di impugnazione deve essere depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. 2. Avverso la predetta ordinanza, ricorre l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, l'erronea applicazione degli artt. 581, comma 1-ter, 601 e 164, cod. proc. pen., per non avere l'ordinanza impugnata adeguatamente considerato che l'imputato ha dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore sin dal 28 giugno 2023 «come risulta dall'attestazione contenuta nella sentenza di primo grado». 3. La trattazione del ricorso era stata originariamente fissata per il 17 settembre 2024 dinanzi a Collegio di questa quinta Sezione, che aveva poi deciso per il rinvio in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sull'esegesi dell'articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., decisione che è stata resa il 24 ottobre 2024. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 5. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza di cui si è detto, di cui non è stata ancora depositata la motivazione, hanno affermato, come risulta dall'informazione provvisoria n. 15 del 2024, i seguenti principi di diritto: «La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024»; «la previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, sì da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione». Da tale informazione provvisoria, dunque, è possibile ricavare sia che la novella di cui all'art. 2, lett. o, I. 9 agosto 2024, n. 114, non si applica alle impugnazioni, come quella di che trattasi, presentate prima della sua entrata in vigore, sia che, ai fini dell'ammissibilità di un'impugnazione, rientrante nel regime previgente, non è sufficiente che in atti vi sia una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, ma è necessario che l'atto di impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Dalla lettura dell'informazione provvisoria può anche ricavarsi che in mancanza di una nuova lezione di domicilio rilasciata all'atto di presentazione dell'impugnazione sottoscritta dall'imputato, può essere sufficiente anche il richiamo espresso a una precedente dichiarazione elezione di domicilio all'interno dell'impugnativa, ma sempre che lo stesso impugnante precisi anche la sua collocazione nel fascicolo processuale. 6. Orbene, dall'esame degli atti processuali consentito a questa Corte di legittimità attesa la natura processuale del vizio della motivazione lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) emerge che il ricorso in appello né richiama né ad esso risulta allegata alcuna dichiarazione di domicilio. Nessuna rilevanza, ai fini qui di interesse, può quindi essere riconosciuta alla dedotta attestazione contenuta nella sentenza di primo grado in quanto ciò che richiede il legislatore, secondo quanto emerge dalla predetta informazione provvisoria, è che proprio dall'atto impugnatorio e non aliunde, risulti il richiamo alla dichiarazione o elezione di domicilio in modo da consentire l'immediata e certa individuazione del luogo dove la notifica deve essere eseguita. In conclusione, dunque, non essendo stato minimamente rispettato il dettato di cui all'art. 681, comma 1-ter, cod. proc. pen. nell'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite, la decisione della Corte di appello è corretta e il ricorso deve essere rigettato. 7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese GilAtea If)-1-0 4 42. Roma, 12 novembre 2024 Il nsigliere esensore [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]