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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14193/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

05/2025 della CORTE D'APPELLO DI FIRENZEVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.Udite le conclusioni del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, avv.[OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che si riporta alle conclusioni e allanota spese che deposita.Udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale deldifensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], per il responsabile civile che siriporta alla memoria depositata.Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per ilricorrente che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dellostesso; in subordine, chiede che sia pronunciata sentenza di estinzione del reatoper intervenuta prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 16 maggio 2025 la Corte di appello di Firenze haconfermato la pronuncia del 25 settembre 2023 del Tribunale della medesima cittàcon la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il reato diabusivismo finanziario di cui all’art. 166 comma 1 lett. a) D.lgs. n58/1998 peravere, quale dipendente dell’istituto di credito Carige, svolto servizi e attività diinvestimento nella forma di gestione di portafogli di un cliente senza esserviabilitato.La sentenza ha confermato la responsabilità in solido del responsabile civileBper [OSCURATO:PERSONA] quanto alle statuizioni civili.2.

Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l’imputato,nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie contestata.La norma individua come soggetto attivo del reato colui che svolga servizi oNel caso di specie, nella ricostruzione accusatoria l’imputato che rivestiva laqualifica di consulente affluent per clienti di medie dimensioni avrebbe sconfinatoin una impropria gestione del patrimonio del cliente, laddove siffatta attività è dicompetenza dei cd. gestori patrimoniali.La sentenza, tuttavia, non opera riferimenti ad una mancanza diautorizzazione che invece costituisce elemento specifico della fattispecie.2.2.

Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione tradottosi intravisamento della prova quanto alla testimonianza dell’ispettore Iguera.Secondo la sentenza impugnata il ricorrente avrebbe mediante una pluralitàdi operazioni di investimento gestito l’intero capitale che gli era stato affidato dallapersona offesa senza averne la specifica professionalità ed abilitazione e senzal’utilizzo di specifiche garanzie e cautele e dei relativi moduli contrattuali con iconnessi obblighi informativi.Ciò non corrisponde alle risultanze istruttorie atteso che il teste Iguera hadato atto di avere reperito in banca gli ordini cartacei delle singole operazioni diinvestimento recanti le sottoscrizioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] dando atto anchedi operazioni eseguite da Senesi on line con ordini che erano poi risultati eseguitidal terminale della banca.Quindi la testimonianza di Iguera ha in realtà confermato che l’imputatoera abilitato alla esecuzione delle operazioni poste in essere per conto del clientee l’unico aspetto che la banca ha censurato in sede disciplinare è stato quello dellaomessa prestazione dell’attività di consulenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è nel suo complesso infondato e a ciò consegue la decisione diannullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai soli effetti penali.Il reato contestato risulta estinto per la intervenuta prescrizione in data 5agosto 2025, maturata successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata.2.

La data in cui risulta decorso l'indicato termine prescrizionale risulta cosìdeterminata:- il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pariad anni dieci da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, collocato, come risultadal capo di imputazione, in data 5 agosto 2015.- non risultano termini di sospensione della prescrizione.In assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per unproscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129 comma secondo cod. proc.pen., deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata agli effetti penali perché il reato risulta estinto per prescrizione.2.1.

La causa estintiva del reato può essere altresì rilevata in questa sedenon presentando il ricorso profili di inammissibilità suscettibili di incidere sullavalida instaurazione del rapporto di impugnazione, essendo esso nonmanifestamente infondato, per come si dirà in seguito.2.2.

Al riguardo da lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermatoil principio in base al quale la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezzadei motivi, incidendo sulla regolare formazione del rapporto processuale, precludala possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizionesopraggiunto nelle more del procedimento di legittimità (Sez.

U., n. 32 del22/11/2000, D., Rv. 217266).2.3.

Ove al contrario, come nel presente caso, non ricorrano le condizioni perritenere che il ricorso sia inammissibile, non risultando manifestamente infondatii motivi di ricorso, il Giudice di legittimità sarà tenuto a pronunciare sentenza diestinzione del reato per prescrizione, ex art. 129, comma primo, cod. proc. pen.,non potendosi far luogo all'annullamento con rinvio davanti al giudice penale per irilevati vizi di motivazione della sentenza, dal momento che tale rinvio, da un lato,determinerebbe la necessità, per il predetto giudice, di dichiarare comunque laprescrizione e, dall'altro, sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediatadeclaratoria di proscioglimento stabilito dal richiamato art. 129 cod. proc. pen.(S.U. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; S.U. n. 36208 del28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880).2.4.

Occorre anche rammentare come, nel giudizio di impugnazione, inpresenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunciatadal primo giudice o dalla Corte d'appello, in seguito a costituzione di parte civilenel processo, è preciso obbligo del giudice, anche di legittimità, secondo il dispostodell'art. 578 cod. proc. pen., esaminare il fondamento dell'azione civile e verificare,senza alcun limite, l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine diconfermare o meno la condanna alle restituzioni ed al risarcimento pronunciatenei precedenti gradi (ex multis Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012, dep.2013,Gambardella, Rv. 255331).3.

Venendo al caso in esame, nonostante la intervenuta estinzione del reatoper prescrizione, essendo stata pronunciata condanna al risarcimento del dannoin favore della parte civile costituita, deve essere ripercorso il ragionamento dellaCorte d'appello alla luce delle doglianze difensive meritevoli di apprezzamento inquesta sede.4.

Il primo motivo di ricorso è infondato.Il delitto di abusivismo finanziario è un reato di pericolo presunto, con cui illegislatore ha inteso salvaguardare le fondamenta e l’affidabilità del mercatofinanziario, anticipando la soglia della tutela, richiedendo che gli operatori sianoforniti di requisiti organizzativi, tecnici e di onorabilità che solo l’abilitazioneassicura.È, inoltre, un reato plurioffensivo in quanto preordinato a tutelare unapluralità di beni giuridici costituiti dall'interesse pubblico alla tutela dellaconcorrenza, del risparmio e dei mercati finanziari, nonché dall'interesse privatodegli investitori e dei soggetti che operano in tali mercati, all'ordinato e serenosvolgimento delle attività di investimento del risparmio; infine, è un reatoeventualmente permanente in quanto la sua consumazione si protrae per tutto iltempo in cui il soggetto privo della necessaria legittimazione pone in essere attitipici della funzione di intermediazione finanziaria idonei a porre in pericolo i benigiuridici tutelati dalla norma incriminatrice, potendo rimuovere la situazioneantigiuridica e determinare la riespansione del bene protetto. (Sez. 5, n. 28157del 03/02/2015, P.c. in proc.

Lande, Rv. 264917).In assenza di abilitazione dell'operatore, pertanto, non assume rilevanza lagestione fedele o infedele dei risparmi degli investitori in quanto le modalità diimpiego delle somme versate dal cliente costituiscono un "post factum" estraneoalla struttura del reato. (Sez. 5, n. 23654 del 23/05/2025, Zanetti, Rv. 288208)4.1.

Ai sensi della disciplina in esame, come evidenziato nel testo dell'art. 1,comma 5, del TUF, per servizi e attività di investimento si intendono, qualoraabbiano ad oggetto strumenti finanziari, le operazioni di: negoziazione per contoproprio; esecuzione di ordini per conto dei clienti; sottoscrizione e/o collocamentocon assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confrontidell'emittente; collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzianei confronti dell'emittente; gestione di portafogli; ricezione e trasmissione diordini; consulenza in materia di investimenti; gestione di sistemi multilaterali dinegoziazione.Integra, di conseguenza, il reato di esercizio abusivo di intermediazionefinanziaria la conclusione di contratti aventi ad oggetto operazioni su strumentifinanziari per conto dei clienti sottoscrittori, percependo le somme destinate a talifini, dovendosi intendere per investimento di natura finanziaria ogni conferimentodi una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profittoo remunerazione ovvero di utilità, unita ad un rischio, a fronte delle disponibilitàimpiegate in un dato intervallo temporale. (Sez. 5, n. 28157 del 03/02/2015, P.c.in proc.

Lande, cit.)4.2.

La fattispecie in esame, dunque, come statuito da questa Corte, sussistesolo se l'esercizio di servizi finanziari viene svolto in maniera professionale e neiconfronti del pubblico (Sez. 5, n. 27246 del 29/05/2013, Federici, Rv. 255443).In motivazione la pronuncia appena richiamata chiarisce che "[..]lanecessità dei predetti requisiti non è, a ben vedere, dettata ex professo dallanorma incriminatrice, la cui redazione è ispirata alla discutibile tecnica, diffusa nelsettore del diritto penale economico, di incriminazione per rinvio, e cioè mediantela rinuncia a descrivere compiutamente l'essenza della condotta vietata el'introduzione di una fattispecie sanzionatoria di precetti contenuti altrove, innorme di stampo più prettamente civilistico/amministrativistico.(..)L'interpretazione dell'art. 166 TUF non può quindi prescindere dal raffrontodella relativa fattispecie con la normativa previgente che, con l'abrogato art. 14legge SIM, sanzionava l'esercizio professionale abusivo nei confronti del pubblicodelle attività d'intermediazione, con espressa previsione, dunque, dei predetti duerequisiti, mentre il D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 37, puniva lo svolgimento di unoo più servizi di investimento senza autorizzazione o legittimazione, senzaprevedere il carattere della pubblicità.L'art. 166 vigente ha adottato una formulazione neutra che, prescindendo daqualunque richiamo espresso ai requisiti in esame (professionalità e pubblicità),sanziona lo "svolgimento" di attività di investimento, sostituendo tale dizione aquella dell'"esercizio" di attività di investimento. (...) Ciò non significa, peraltro,che la professionalità e la pubblicità non siano necessari ai fini dell'integrazionedel reato contestato ai ricorrenti.Infatti, una lettura sistematica dell'art. 166 che tenga conto dell'art. 18 dellostesso TUF, il quale statuisce che "l'esercizio professionale nei confronti delpubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento e allebanche", giustifica la conclusione della necessità di quei requisiti nel caso di chieserciti abusivamente, cioè senza abilitazione, tali attività.

Se infatti oggetto diabilitazione è solo l'esercizio professionale e nei confronti del pubblico, laprevisione del reato, data la scelta dell'incriminazione per rinvio, non può cheriguardare lo svolgimento di un'attività che assuma tali caratteri senza essereaccompagnata dalla necessaria abilitazione. [..]”.4.3.

La Corte territoriale, dunque, ha correttamente ritenuto perfezionati glielementi oggettivi della fattispecie.Nel confutare quanto osservato dalla difesa, invero, la motivazione dellasentenza impugnata valorizzava il ruolo assunto dal ricorrente presso la bancaCarige, da qualificarsi in termini di semplice consulente “Affluent”, in un settore,concernente l’attività di gestore del risparmio, rivolto ai clienti di “mediedimensioni” dell’istituto di credito.

A siffatta mansione non conseguivaautomaticamente alcuna abilitazione ad operare mediante una gestionepatrimoniale del tipo di quella concretamente realizzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Nel caso di specie, infatti, il ricorrente tramite il compimento di una pluralitàdi operazioni di investimento in titoli bancari, eseguite nel corso di un anno ecinque mesi, ha amministrato autonomamente l’intero capitale che gli era statoaffidato dalla persona offesa, accedendo agevolmente al profilo [OSCURATO:PERSONA] diquest’ultimo che lo aveva messo nella disponibilità delle relative chiavi di accesso.Pertanto, in assenza della necessaria abilitazione e senza l’utilizzo dellespecifiche garanzie e cautele e dei relativi moduli contrattuali stipulabiliesclusivamente da specifiche figure professionali, i c.d. gestori patrimoniali, con iconnessi obblighi informativi nei confronti del cliente, il modus operandi di Senesiè sconfinato in un’impropria gestione patrimoniale del portafoglio del cliente.Come sopra detto, infatti, la norma incriminatrice del reato in oggetto “mira asanzionare l’ingresso, in settori peculiari, di soggetti che non possano garantireuna sufficiente qualificazione professionale”.Tutte le operazioni contestate venivano, dunque, svolte in formaprofessionale, mediante una serie coordinata di operazioni di investimento e in unperiodo di tempo prolungato.4.4.

Sussiste, altresì, il requisito della pubblicità in quanto, nonostante lecliente, le stesse si rivolgevano ad un numero indeterminato di soggetti, qualepubblico dell’attività del prevenuto.5.

Il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.Il vizio di travisamento della prova o più correttamente di "contraddittorietàprocessuale" vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verificadell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del datoprobatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile epacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del"significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e dire-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370).5.1.

Nel caso in esame, le conclusioni riportate nel motivo di ricorsodelle stesse, operazione non consentita in questa sede.Invero, le dichiarazioni rese dall’ispettore della banca Iguera confluiscononel più ampio quadro probatorio che ha condotto alla decisione di condanna.

Ademergere dalla narrazione dello stesso è, difatti, l'assenza di abilitazioni internealla banca, peraltro non rilevanti ai fini dell’integrazione del reato, poichél’imputato, avendo agito al di fuori del mandato e delle attribuzioni conferiteglidall’istituto, non poteva considerarsi abilitato ad agire in nome e per contodell’istituto medesimo e, quindi, al di fuori dell’abilitazione richiesta.A nulla rileva, inoltre, la diversa responsabilità sostenuta da Senesi in sededisciplinare, in quanto diverso ed autonomo è l’ambito di analisi adottato rispettoal procedimento penale.Il motivo, inoltre, nel proporre una rivalutazione del dato probatorio e non untravisamento della prova nel senso tecnico sopra descritto, non ne rappresentaneanche in modo netto la sua decisività al fine del giudizio di penale responsabilità.Infine, va richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui nel caso dicosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, perutilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o peromessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso percassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel casoin cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorioasseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto divalutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. (Sez. 3, n.45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777)Il ricorso va, dunque, rigettato agli effetti civili.6.

La memoria del responsabile civile "[OSCURATO:PERSONA] S.p.a." è inammissibile inquanto le doglianze in essa riportate dovevano più correttamente formare oggettodi ricorso, in via principale o incidentale, non potendo altrimenti formare oggettodi esame da parte di questa Corte.7.

Al rigetto del ricorso dell'imputato agli effetti civili consegue la condannadello stesso, in solido con il responsabile civile "[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.", alla rifusionedelle spese sostenute dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] liquidate comein dispositivo.La condanna alle spese, relative all'azione civile, regolata dall'art. 541 cod.proc. pen., pone l'obbligo del corrispondente pagamento, all'esito del giudizio diprimo grado, in capo all'imputato tenuto alle restituzioni o al risarcimento deldanno; nonché, in solido con lui, in capo al responsabile civile, ritualmente citato,o volontariamente intervenuto nel processo.La disposizione, che riflette la naturale accessorietà della pronuncia sullespese rispetto a quella di merito, e costituisce attuazione del generale principioprocessuale di soccombenza, si applica, per quanto di ragione, anche nei giudizid'impugnazione.

Se l'imputato e il responsabile civile sono già stati condannati allerestituzioni, o al risarcimento del danno, e impugnano la decisione nell'ambito dellerispettive sfere di legittimazione, ha dunque diritto alla rifusione delle spese, inproprio favore, la parte civile che a tali impugnazioni resista vittoriosamente(circostanza che si verifica allorché la responsabilità, ai fini civili, vengaconfermata, pur in presenza di statuizioni all'impugnante favorevoli sotto altriprofili: Sez. 4, n. 25846 del 15/03/2018, Santoro, Rv. 273079-01; Sez. 5, n. 6419del 19/11/2014, dep.2015, Arrigone, Rv. 262685-01; Sez. 4, n. 44777 del02/10/2007, Sasso, Rv. 238660).

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reatoè estinto per prescrizione.Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Condanna, inoltre, l'imputato, in solido conil responsabile civile, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4.000,00,oltre accessori di legge.Così deciso in Roma, il 09/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
05/2025 della CORTE D'APPELLO DI FIRENZEVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.Udite le conclusioni del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, avv.[OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che si riporta alle conclusioni e allanota spese che deposita.Udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale deldifensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], per il responsabile civile che siriporta alla memoria depositata.Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per ilricorrente che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dellostesso; in subordine, chiede che sia pronunciata sentenza di estinzione del reatoper intervenuta prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 16 maggio 2025 la Corte di appello di Firenze haconfermato la pronuncia del 25 settembre 2023 del Tribunale della medesima cittàcon la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il reato diabusivismo finanziario di cui all’art. 166 comma 1 lett. a) D.lgs. n58/1998 peravere, quale dipendente dell’istituto di credito Carige, svolto servizi e attività diinvestimento nella forma di gestione di portafogli di un cliente senza esserviabilitato.La sentenza ha confermato la responsabilità in solido del responsabile civileBper [OSCURATO:PERSONA] quanto alle statuizioni civili.2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l’imputato,nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie contestata.La norma individua come soggetto attivo del reato colui che svolga servizi oNel caso di specie, nella ricostruzione accusatoria l’imputato che rivestiva laqualifica di consulente affluent per clienti di medie dimensioni avrebbe sconfinatoin una impropria gestione del patrimonio del cliente, laddove siffatta attività è dicompetenza dei cd. gestori patrimoniali.La sentenza, tuttavia, non opera riferimenti ad una mancanza diautorizzazione che invece costituisce elemento specifico della fattispecie.2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione tradottosi intravisamento della prova quanto alla testimonianza dell’ispettore Iguera.Secondo la sentenza impugnata il ricorrente avrebbe mediante una pluralitàdi operazioni di investimento gestito l’intero capitale che gli era stato affidato dallapersona offesa senza averne la specifica professionalità ed abilitazione e senzal’utilizzo di specifiche garanzie e cautele e dei relativi moduli contrattuali con iconnessi obblighi informativi.Ciò non corrisponde alle risultanze istruttorie atteso che il teste Iguera hadato atto di avere reperito in banca gli ordini cartacei delle singole operazioni diinvestimento recanti le sottoscrizioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] dando atto anchedi operazioni eseguite da Senesi on line con ordini che erano poi risultati eseguitidal terminale della banca.Quindi la testimonianza di Iguera ha in realtà confermato che l’imputatoera abilitato alla esecuzione delle operazioni poste in essere per conto del clientee l’unico aspetto che la banca ha censurato in sede disciplinare è stato quello dellaomessa prestazione dell’attività di consulenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è nel suo complesso infondato e a ciò consegue la decisione diannullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai soli effetti penali.Il reato contestato risulta estinto per la intervenuta prescrizione in data 5agosto 2025, maturata successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata.2. La data in cui risulta decorso l'indicato termine prescrizionale risulta cosìdeterminata:- il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pariad anni dieci da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, collocato, come risultadal capo di imputazione, in data 5 agosto 2015.- non risultano termini di sospensione della prescrizione.In assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per unproscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129 comma secondo cod. proc.pen., deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata agli effetti penali perché il reato risulta estinto per prescrizione.2.1. La causa estintiva del reato può essere altresì rilevata in questa sedenon presentando il ricorso profili di inammissibilità suscettibili di incidere sullavalida instaurazione del rapporto di impugnazione, essendo esso nonmanifestamente infondato, per come si dirà in seguito.2.2. Al riguardo da lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermatoil principio in base al quale la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezzadei motivi, incidendo sulla regolare formazione del rapporto processuale, precludala possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizionesopraggiunto nelle more del procedimento di legittimità (Sez. U., n. 32 del22/11/2000, D., Rv. 217266).2.3. Ove al contrario, come nel presente caso, non ricorrano le condizioni perritenere che il ricorso sia inammissibile, non risultando manifestamente infondatii motivi di ricorso, il Giudice di legittimità sarà tenuto a pronunciare sentenza diestinzione del reato per prescrizione, ex art. 129, comma primo, cod. proc. pen.,non potendosi far luogo all'annullamento con rinvio davanti al giudice penale per irilevati vizi di motivazione della sentenza, dal momento che tale rinvio, da un lato,determinerebbe la necessità, per il predetto giudice, di dichiarare comunque laprescrizione e, dall'altro, sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediatadeclaratoria di proscioglimento stabilito dal richiamato art. 129 cod. proc. pen.(S.U. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; S.U. n. 36208 del28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880).2.4. Occorre anche rammentare come, nel giudizio di impugnazione, inpresenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunciatadal primo giudice o dalla Corte d'appello, in seguito a costituzione di parte civilenel processo, è preciso obbligo del giudice, anche di legittimità, secondo il dispostodell'art. 578 cod. proc. pen., esaminare il fondamento dell'azione civile e verificare,senza alcun limite, l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine diconfermare o meno la condanna alle restituzioni ed al risarcimento pronunciatenei precedenti gradi (ex multis Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012, dep.2013,Gambardella, Rv. 255331).3. Venendo al caso in esame, nonostante la intervenuta estinzione del reatoper prescrizione, essendo stata pronunciata condanna al risarcimento del dannoin favore della parte civile costituita, deve essere ripercorso il ragionamento dellaCorte d'appello alla luce delle doglianze difensive meritevoli di apprezzamento inquesta sede.4. Il primo motivo di ricorso è infondato.Il delitto di abusivismo finanziario è un reato di pericolo presunto, con cui illegislatore ha inteso salvaguardare le fondamenta e l’affidabilità del mercatofinanziario, anticipando la soglia della tutela, richiedendo che gli operatori sianoforniti di requisiti organizzativi, tecnici e di onorabilità che solo l’abilitazioneassicura.È, inoltre, un reato plurioffensivo in quanto preordinato a tutelare unapluralità di beni giuridici costituiti dall'interesse pubblico alla tutela dellaconcorrenza, del risparmio e dei mercati finanziari, nonché dall'interesse privatodegli investitori e dei soggetti che operano in tali mercati, all'ordinato e serenosvolgimento delle attività di investimento del risparmio; infine, è un reatoeventualmente permanente in quanto la sua consumazione si protrae per tutto iltempo in cui il soggetto privo della necessaria legittimazione pone in essere attitipici della funzione di intermediazione finanziaria idonei a porre in pericolo i benigiuridici tutelati dalla norma incriminatrice, potendo rimuovere la situazioneantigiuridica e determinare la riespansione del bene protetto. (Sez. 5, n. 28157del 03/02/2015, P.c. in proc. Lande, Rv. 264917).In assenza di abilitazione dell'operatore, pertanto, non assume rilevanza lagestione fedele o infedele dei risparmi degli investitori in quanto le modalità diimpiego delle somme versate dal cliente costituiscono un "post factum" estraneoalla struttura del reato. (Sez. 5, n. 23654 del 23/05/2025, Zanetti, Rv. 288208)4.1. Ai sensi della disciplina in esame, come evidenziato nel testo dell'art. 1,comma 5, del TUF, per servizi e attività di investimento si intendono, qualoraabbiano ad oggetto strumenti finanziari, le operazioni di: negoziazione per contoproprio; esecuzione di ordini per conto dei clienti; sottoscrizione e/o collocamentocon assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confrontidell'emittente; collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzianei confronti dell'emittente; gestione di portafogli; ricezione e trasmissione diordini; consulenza in materia di investimenti; gestione di sistemi multilaterali dinegoziazione.Integra, di conseguenza, il reato di esercizio abusivo di intermediazionefinanziaria la conclusione di contratti aventi ad oggetto operazioni su strumentifinanziari per conto dei clienti sottoscrittori, percependo le somme destinate a talifini, dovendosi intendere per investimento di natura finanziaria ogni conferimentodi una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profittoo remunerazione ovvero di utilità, unita ad un rischio, a fronte delle disponibilitàimpiegate in un dato intervallo temporale. (Sez. 5, n. 28157 del 03/02/2015, P.c.in proc. Lande, cit.)4.2. La fattispecie in esame, dunque, come statuito da questa Corte, sussistesolo se l'esercizio di servizi finanziari viene svolto in maniera professionale e neiconfronti del pubblico (Sez. 5, n. 27246 del 29/05/2013, Federici, Rv. 255443).In motivazione la pronuncia appena richiamata chiarisce che "[..]lanecessità dei predetti requisiti non è, a ben vedere, dettata ex professo dallanorma incriminatrice, la cui redazione è ispirata alla discutibile tecnica, diffusa nelsettore del diritto penale economico, di incriminazione per rinvio, e cioè mediantela rinuncia a descrivere compiutamente l'essenza della condotta vietata el'introduzione di una fattispecie sanzionatoria di precetti contenuti altrove, innorme di stampo più prettamente civilistico/amministrativistico.(..)L'interpretazione dell'art. 166 TUF non può quindi prescindere dal raffrontodella relativa fattispecie con la normativa previgente che, con l'abrogato art. 14legge SIM, sanzionava l'esercizio professionale abusivo nei confronti del pubblicodelle attività d'intermediazione, con espressa previsione, dunque, dei predetti duerequisiti, mentre il D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 37, puniva lo svolgimento di unoo più servizi di investimento senza autorizzazione o legittimazione, senzaprevedere il carattere della pubblicità.L'art. 166 vigente ha adottato una formulazione neutra che, prescindendo daqualunque richiamo espresso ai requisiti in esame (professionalità e pubblicità),sanziona lo "svolgimento" di attività di investimento, sostituendo tale dizione aquella dell'"esercizio" di attività di investimento. (...) Ciò non significa, peraltro,che la professionalità e la pubblicità non siano necessari ai fini dell'integrazionedel reato contestato ai ricorrenti.Infatti, una lettura sistematica dell'art. 166 che tenga conto dell'art. 18 dellostesso TUF, il quale statuisce che "l'esercizio professionale nei confronti delpubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento e allebanche", giustifica la conclusione della necessità di quei requisiti nel caso di chieserciti abusivamente, cioè senza abilitazione, tali attività. Se infatti oggetto diabilitazione è solo l'esercizio professionale e nei confronti del pubblico, laprevisione del reato, data la scelta dell'incriminazione per rinvio, non può cheriguardare lo svolgimento di un'attività che assuma tali caratteri senza essereaccompagnata dalla necessaria abilitazione. [..]”.4.3. La Corte territoriale, dunque, ha correttamente ritenuto perfezionati glielementi oggettivi della fattispecie.Nel confutare quanto osservato dalla difesa, invero, la motivazione dellasentenza impugnata valorizzava il ruolo assunto dal ricorrente presso la bancaCarige, da qualificarsi in termini di semplice consulente “Affluent”, in un settore,concernente l’attività di gestore del risparmio, rivolto ai clienti di “mediedimensioni” dell’istituto di credito. A siffatta mansione non conseguivaautomaticamente alcuna abilitazione ad operare mediante una gestionepatrimoniale del tipo di quella concretamente realizzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Nel caso di specie, infatti, il ricorrente tramite il compimento di una pluralitàdi operazioni di investimento in titoli bancari, eseguite nel corso di un anno ecinque mesi, ha amministrato autonomamente l’intero capitale che gli era statoaffidato dalla persona offesa, accedendo agevolmente al profilo [OSCURATO:PERSONA] diquest’ultimo che lo aveva messo nella disponibilità delle relative chiavi di accesso.Pertanto, in assenza della necessaria abilitazione e senza l’utilizzo dellespecifiche garanzie e cautele e dei relativi moduli contrattuali stipulabiliesclusivamente da specifiche figure professionali, i c.d. gestori patrimoniali, con iconnessi obblighi informativi nei confronti del cliente, il modus operandi di Senesiè sconfinato in un’impropria gestione patrimoniale del portafoglio del cliente.Come sopra detto, infatti, la norma incriminatrice del reato in oggetto “mira asanzionare l’ingresso, in settori peculiari, di soggetti che non possano garantireuna sufficiente qualificazione professionale”.Tutte le operazioni contestate venivano, dunque, svolte in formaprofessionale, mediante una serie coordinata di operazioni di investimento e in unperiodo di tempo prolungato.4.4. Sussiste, altresì, il requisito della pubblicità in quanto, nonostante lecliente, le stesse si rivolgevano ad un numero indeterminato di soggetti, qualepubblico dell’attività del prevenuto.5. Il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.Il vizio di travisamento della prova o più correttamente di "contraddittorietàprocessuale" vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verificadell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del datoprobatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile epacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del"significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e dire-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370).5.1. Nel caso in esame, le conclusioni riportate nel motivo di ricorsodelle stesse, operazione non consentita in questa sede.Invero, le dichiarazioni rese dall’ispettore della banca Iguera confluiscononel più ampio quadro probatorio che ha condotto alla decisione di condanna. Ademergere dalla narrazione dello stesso è, difatti, l'assenza di abilitazioni internealla banca, peraltro non rilevanti ai fini dell’integrazione del reato, poichél’imputato, avendo agito al di fuori del mandato e delle attribuzioni conferiteglidall’istituto, non poteva considerarsi abilitato ad agire in nome e per contodell’istituto medesimo e, quindi, al di fuori dell’abilitazione richiesta.A nulla rileva, inoltre, la diversa responsabilità sostenuta da Senesi in sededisciplinare, in quanto diverso ed autonomo è l’ambito di analisi adottato rispettoal procedimento penale.Il motivo, inoltre, nel proporre una rivalutazione del dato probatorio e non untravisamento della prova nel senso tecnico sopra descritto, non ne rappresentaneanche in modo netto la sua decisività al fine del giudizio di penale responsabilità.Infine, va richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui nel caso dicosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, perutilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o peromessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso percassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel casoin cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorioasseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto divalutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. (Sez. 3, n.45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777)Il ricorso va, dunque, rigettato agli effetti civili.6. La memoria del responsabile civile "[OSCURATO:PERSONA] S.p.a." è inammissibile inquanto le doglianze in essa riportate dovevano più correttamente formare oggettodi ricorso, in via principale o incidentale, non potendo altrimenti formare oggettodi esame da parte di questa Corte.7. Al rigetto del ricorso dell'imputato agli effetti civili consegue la condannadello stesso, in solido con il responsabile civile "[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.", alla rifusionedelle spese sostenute dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] liquidate comein dispositivo.La condanna alle spese, relative all'azione civile, regolata dall'art. 541 cod.proc. pen., pone l'obbligo del corrispondente pagamento, all'esito del giudizio diprimo grado, in capo all'imputato tenuto alle restituzioni o al risarcimento deldanno; nonché, in solido con lui, in capo al responsabile civile, ritualmente citato,o volontariamente intervenuto nel processo.La disposizione, che riflette la naturale accessorietà della pronuncia sullespese rispetto a quella di merito, e costituisce attuazione del generale principioprocessuale di soccombenza, si applica, per quanto di ragione, anche nei giudizid'impugnazione. Se l'imputato e il responsabile civile sono già stati condannati allerestituzioni, o al risarcimento del danno, e impugnano la decisione nell'ambito dellerispettive sfere di legittimazione, ha dunque diritto alla rifusione delle spese, inproprio favore, la parte civile che a tali impugnazioni resista vittoriosamente(circostanza che si verifica allorché la responsabilità, ai fini civili, vengaconfermata, pur in presenza di statuizioni all'impugnante favorevoli sotto altriprofili: Sez. 4, n. 25846 del 15/03/2018, Santoro, Rv. 273079-01; Sez. 5, n. 6419del 19/11/2014, dep.2015, Arrigone, Rv. 262685-01; Sez. 4, n. 44777 del02/10/2007, Sasso, Rv. 238660). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reatoè estinto per prescrizione.Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna, inoltre, l'imputato, in solido conil responsabile civile, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4.000,00,oltre accessori di legge.Così deciso in Roma, il 09/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14193/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris