CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01127/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 7395/25proposto da: -) [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dall'avvocatoUmberto Ferrari; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) Regione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) Agenzia del Demanio, Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]Catanzarese; Oggetto: danni da incendio. N.R.G.: 7395/25 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro 20 gennaio 2025 n. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2008 un incendio danneggiò un uliveto sito a Squillace (CZ), di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA].. Nel 2009 la società [OSCURATO:SOCIETA] promosse un giudizio di accertamento tecnico preventivo al fine di accertare le cause dell’incendio e l’entità del danno. Nel ricorso per ATP allegò che l’incendio dell’uliveto ebbe origine in un “piazzale” posto al confine tra l’uliveto e la strada SS-106; il materiale incandescente si propagò da lì “ai tratti incolti della banchina della S.S. 106” e poi alla fitta vegetazione cresciuta nell’alveo d’un canale denominato “[OSCURATO:PERSONA]”. 2. Il ricorso per ATP fu notificato all’ANAS, quale ente proprietario della strada SS-106, ed alla Regione [OSCURATO:SOCIETA], quale ente proprietario del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Al giudizio di ATP parteciparono, quali chiamati in causa, la Provincia di Catanzaro, il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] a rese e l’Agenzia del Demanio. 2. La società [OSCURATO:SOCIETA]., dichiaratasi cessionaria del credito della [OSCURATO:SOCIETA]., introdusse il giudizio di merito convenendo dinanzi al Tribunale di Catanzaro l’ANAS, la Regione, la Provincia ed il Consorzio, e chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno (atto di citazione, p. 7). 3. Con sentenza 19.10.2021 n. 1537 il Tribunale di Catanzaro rigett ò la domanda. N.R.G.: 7395/25 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 La sentenza fu impugnata dalla soccombente. 4. Con sentenza 20.1.2025 n. 51 la Corte d’appello di Catanzaro rigettò il gravame. La Corte d’appello ritenne non esserviprova: -) né della causa dell’incendio; -) né del punto esatto di innesco; -) né del fatto che la propagazione dell’incendio fu favorita dalle condizioni di carente manutenzione della strada SS106. 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso fondato su duemotivi. L’ANAS, la Regione e la Provincia hannoresistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] e l’ANAS hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso. 1.1. Col primo motivo è denunciata la violazione degli articoli 2051 e 2697 c.c.. La ricorrente sostiene che la Corte d’appello ha violato l’art. 2051 c.c. perché, pur avendo accertato che l’incendio si sviluppò dal “ciglio erboso” della SS-106, rigettò la domanda per mancanza di prova di una omissione colposa da parte dell’ente proprietario della strada. Così giudicando sarebbe stato violato l’art. 2051 c.c., dal momento che la responsabilità ex custodianon esige affatto la prova della colpa del custode. 1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività. Infatti la Corte d’appello a p. 8 della propria decisione, dopo avere dichiarato la domanda infondata per difetto di prova dell’ an , aggiun s e: “senza considerare che la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha dimostrato nemmeno l’ammontare dei danni subiti, non essendo stato prodotto alcun documento fiscale o contabile, al riguardo”. N.R.G.: 7395/25 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 Questa parte della motivazione costituisce una autonoma ratio decidendi, non impugnata e di per sé idonea a sorreggere la decisione di rigetto della domanda. Pertanto il motivo concernente l’an debeatur, quand’anche accolto, non potrebbe condurre alla cassazione della sentenza impugnata, perché resterebbe in vita la statuizione di difetto di prova del quantum debeatur. 1.2. Reputa il Collegio non inutile aggiungere che il motivo sarebbe stato comunque infondatonel merito, se del merito si fosse potuto discorrere. La Corte d’appello infatti ha rigettato la domanda ritenendo impossibile stabilire l’origine dell’incendio (p. 8). Ha infatti affermato: “non è stato provato (…) che l’incendio si sia sviluppato a causa della mancata manutenzione della banchina o, comunque, di altre pertinenze stradali, né è stato possibile accertare lo stato dei luoghi antecedente l’occorso”. La Corte dunque ha ritenuto non esservi prova del nesso causale tra la strada e il danno, il che costituisce un accertamento sul fatt o, non sindacabile in questa sede. 2. Il secondo motivo. Col secondo motivo è censurata la regolazione delle spese. La ricorrente lamenta di essere stata condannata alla rifusione delle spese nei confronti di tutte le parti, nonostante l’esistenza d’una obiettiva incertezza su quale fosse il soggetto proprietario del “[OSCURATO:PERSONA]”, ovvero un canale le cui sponde - secondo la prospettazione attorea - per difetto di manutenzione avevano contribuito al propagarsi dell’incendio. 2.1. Il motivo è inammissibile, e comunque infondato. 2.2. In primo luogo il motivo è inammissibile perché la società [OSCURATO:SOCIETA], rimasta soccombente, ovviamente non avrebbe potuto prendere la rifusione delle spese dalle altre parti: dunque, a tutto concedere, avrebbe potuto aspirare unicamente alla compensazione di esse. Ma la scelta di non N.R.G.: 7395/25 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 compensare le spese di lite è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U., 15/07/2005, n. 14989, e molte altre successive). 2.3. In secondo luogo l’attrice chiese la condanna in solido di tutti i convenuti, e correttamente la Corte d’appello ha applicato la regola della soccombenza. Né è sostenibile la tesi della “incertezza” sull’individuazione dell’ente proprietario del [OSCURATO:PERSONA] (ammesso che possa discutersene in sede di legittimità), dal momento che la proprietà demaniale poteva essere accertata prima dell’inizio del giudizio, ricorrendo agli strumenti di cui alla l. 241/90. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]alla rifusione in favore della Regione [OSCURATO:SOCIETA] delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A. se dovuta , cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A.se dovuta, cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore dell’ [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 4.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A.se dovuta, cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a N.R.G.: 7395/25 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13,