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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2025

Cassazione n. 32126/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla parte civile costituita in data 30/06/2025; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta violazione di legge con riferimento alla mancata dichiarazione di estinzione del reato di cui all'art. 651 cod. pen. per intervenuta prescrizione non è consentito, atteso che a seguito della sentenza n. 25841 del 16/05/2024 la Sesta Sezione ha annullato la sentenza della Corte di appello di Milano del 25/09/2023 solo ed esclusivamente con riferimento alla determinazione dell'aumento in continuazione, dichiarando invece inammissibili i residui motivi di ricorso con "conseguente definitività dell'accertamento di responsabilità" (pag. 4 della sentenza della Sesta Sezione di questa Corte sopra citata); rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di vizio della motivazione perché manifestamente illogica, mancante o contraddittoria in ordine alla dosimetria del trattamento sanzionatorio con riferimento al perimetro delibativo demandato a seguito di annullamento con rinvio, è non solo generico, ma anche manifestamente infondato perché la Corte di appello ha reso una puntuale motivazione sul tema relativo all'aumento da computare in continuazione, giungendo ad una riduzione dello stesso nella misura di giorni 5 di reclusione, con motivazione logica e persuasiva (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata), con la quale il ricorrente non si confronta, articolando una censura del tutto aspecifica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla parte civile costituita in data 30/06/2025; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta violazione di legge con riferimento alla mancata dichiarazione di estinzione del reato di cui all'art. 651 cod. pen. per intervenuta prescrizione non è consentito, atteso che a seguito della sentenza n. 25841 del 16/05/2024 la Sesta Sezione ha annullato la sentenza della Corte di appello di Milano del 25/09/2023 solo ed esclusivamente con riferimento alla determinazione dell'aumento in continuazione, dichiarando invece inammissibili i residui motivi di ricorso con "conseguente definitività dell'accertamento di responsabilità" (pag. 4 della sentenza della Sesta Sezione di questa Corte sopra citata); rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di vizio della motivazione perché manifestamente illogica, mancante o contraddittoria in ordine alla dosimetria del trattamento sanzionatorio con riferimento al perimetro delibativo demandato a seguito di annullamento con rinvio, è non solo generico, ma anche manifestamente infondato perché la Corte di appello ha reso una puntuale motivazione sul tema relativo all'aumento da computare in continuazione, giungendo ad una riduzione dello stesso nella misura di giorni 5 di reclusione, con motivazione logica e persuasiva (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata), con la quale il ricorrente non si confronta, articolando una censura del tutto aspecifica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 32126/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris