CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36333/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA. sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel reato di furto aggravato; considerato che il primo motivo di ricorso, che richiama violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è generico - perché meramente riproduttivo di identica censura, già reietta dalla sentenza impugnata in assenza di adeguato confronto con la relativa statuizione - ed è comunque manifestamente infondato, dal momento che il valore economico del bene sottratto, pari a circa 700 euro (pag. 2 sent. impugnata), non può certamente integrare la speciale tenuità del danno patrimoniale arrecato alla vittima, alla luce del costante orientamento di questa Corte di legittimità; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente censura l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'applicazione della recidiva reiterata, specifica ed infra-quinquennale, nonché al mancato riconoscimento della prevalenza delle già concesse attenuanti generiche rispetto alla contestata circostanza aggravante, oltre a non essere consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché semplicemente iterativi di doglianze già affrontate con esaustiva e non illogica motivazione dalla Corte territoriale, sono manifestamente infondati, posto che per un verso - le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze non sono, nel caso di specie, frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ma sono, invece, sorrette da appagante motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a giudicarla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); e che - per altro verso - il giudice di merito (pag. 2) ha correttamente dato conto della ritenuta sussistenza della recidiva, avuto riguardo, da un lato, alla varietà e gravità dei precedenti e all'ampio arco temporale in cui essi sono stati consumati e, dall'altro lato, estendendo la propria delibazione, in concreto ed in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., al rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, tale da influire, quale fattore criminogeno, sulla commissione del reato "sub judice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 lu