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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 1977

Cassazione n. 43439/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/12/1977 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/90 per aver illegalmente detenuto, ai fini di cessione a terzi, grammi 110 di hashish suddivisi in 21 dosi.

2. Il difensore di Mugnolo deduce vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del reato, alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 ed al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile perché, generico e reiterativo di quanto già dedotto nel giudizio d'appello ed a cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta.

È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980).

Adeguata risulta la motivazione della decisione della Corte di merito che ha effettuato specifico riferimento al dato ponderale, comunque niente affatto esiguo, ed alla non scarsa offensività della condotta valutata alla luce, non solo del dato quantitativo, ma della suddivisione in dosi dello stupefacente, del possesso di ben due bilancini di precisione e di lame per il taglio della sostanza, ma, soprattutto per la valorizzata circostanza secondo cui era stato destinato uno specifico locale per lo stoccaggio e predisposizione in più dosi della sostanza, dati che, complessivamente considerati, rendevano inverosimile il dichiarato uso personale e non giustificata la richiesta di riqualificazione ex art. 73, comma 5, T.U.

Stupe.

Il ricorrente rivolge al provvedimento censure apoditticamente sostenute reiterando motivi già posti in sede di gravame e che attengono al precluso merito a cui la Corte territoriale ha fornito ampia, logica e completa risposta.

La critica al trattamento sanzionatorio è inammissibile perché costituisce motivo non consentito.

Quanto a graduazione della pena, infatti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).

Completa invero, risulta la giustificazione della determinazione della pena che è stata individuata nel minimo edittale, peritandosi nondimeno la Corte di appello ad escludere una condotta collaborativa del ricorrente che ha sempre inverosimilmente affermato di aver detenuto la sostanza stupefacente per uso esclusivamente personale.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/12/1977 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/90 per aver illegalmente detenuto, ai fini di cessione a terzi, grammi 110 di hashish suddivisi in 21 dosi. 2. Il difensore di Mugnolo deduce vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del reato, alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 ed al trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile perché, generico e reiterativo di quanto già dedotto nel giudizio d'appello ed a cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta. È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980). Adeguata risulta la motivazione della decisione della Corte di merito che ha effettuato specifico riferimento al dato ponderale, comunque niente affatto esiguo, ed alla non scarsa offensività della condotta valutata alla luce, non solo del dato quantitativo, ma della suddivisione in dosi dello stupefacente, del possesso di ben due bilancini di precisione e di lame per il taglio della sostanza, ma, soprattutto per la valorizzata circostanza secondo cui era stato destinato uno specifico locale per lo stoccaggio e predisposizione in più dosi della sostanza, dati che, complessivamente considerati, rendevano inverosimile il dichiarato uso personale e non giustificata la richiesta di riqualificazione ex art. 73, comma 5, T.U. Stupe. Il ricorrente rivolge al provvedimento censure apoditticamente sostenute reiterando motivi già posti in sede di gravame e che attengono al precluso merito a cui la Corte territoriale ha fornito ampia, logica e completa risposta. La critica al trattamento sanzionatorio è inammissibile perché costituisce motivo non consentito. Quanto a graduazione della pena, infatti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Completa invero, risulta la giustificazione della determinazione della pena che è stata individuata nel minimo edittale, peritandosi nondimeno la Corte di appello ad escludere una condotta collaborativa del ricorrente che ha sempre inverosimilmente affermato di aver detenuto la sostanza stupefacente per uso esclusivamente personale. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 43439/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris