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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 29898/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso come da conclusioni e nota spese; Letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nel ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il reto di furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta affermazione di responsabilità e all'erronea valutazione degli elementi di prova - è inammissibile in quanto costituito da doglianze, caratterizzate da estrema genericità, volte a prefigurare una non consentita rivalutazione dei fatti, non scandite da specifica critica e individuazione di precisi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, i quali hanno, invece, evidenziato, alla luce del corposo quadro probatorio, puntualmente esaminato, che non residuano dubbi circa la colpevolezza dell'imputato (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. del provvedimento impugnato); [OSCURATO:PERSONA] che nulla muta la memoria del difensore del ricorrente in quanto reiterativa dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] che nulla è dovuto per le spese di parte civile, non risultando esplicitate le ragioni poste a sostegno delle richieste ,conclusive rassegnate genericamente nella memoria in atti né offerto alcun effettivo contributo alla dialettica processuale (Sez.

U. n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così deciso il 2 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso come da conclusioni e nota spese; Letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nel ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il reto di furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta affermazione di responsabilità e all'erronea valutazione degli elementi di prova - è inammissibile in quanto costituito da doglianze, caratterizzate da estrema genericità, volte a prefigurare una non consentita rivalutazione dei fatti, non scandite da specifica critica e individuazione di precisi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, i quali hanno, invece, evidenziato, alla luce del corposo quadro probatorio, puntualmente esaminato, che non residuano dubbi circa la colpevolezza dell'imputato (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. del provvedimento impugnato); [OSCURATO:PERSONA] che nulla muta la memoria del difensore del ricorrente in quanto reiterativa dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] che nulla è dovuto per le spese di parte civile, non risultando esplicitate le ragioni poste a sostegno delle richieste ,conclusive rassegnate genericamente nella memoria in atti né offerto alcun effettivo contributo alla dialettica processuale (Sez. U. n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 2 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere e
Sentenza Cassazione n. 29898/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris