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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15899/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona del 25 marzo 2019 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato non è inammissibile o manifestamente infondato, cosicché, non emergendo la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato, commesso in data 22 gennaio 2015, è ormai estinto, essendo spirato il termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, anche considerando i periodi in cui il termine è rimasto sospeso; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 08/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona del 25 marzo 2019 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato non è inammissibile o manifestamente infondato, cosicché, non emergendo la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato, commesso in data 22 gennaio 2015, è ormai estinto, essendo spirato il termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, anche considerando i periodi in cui il termine è rimasto sospeso; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 08/0
Sentenza Cassazione n. 15899/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris