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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 1985

Cassazione n. 42713/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 30SE' DEIVY nato il 18/01/1985 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] bajvy avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile.

Con riferimento all'unica censura in punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis cod. pen. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, per il diniego di tale attenuante è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Nella specie, peraltro, sussiste ampia motivazione sulle ragioni del diniego, ricondotte all'ostruzionistico comportamento processuale del prevenuto e alla riscontrata assenza di elementi favorevoli positivamente valutabili.

Del resto, la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen. , come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015).

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 ottobre 2022 Il CoCo "5gliere estensore si [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 30SE' DEIVY nato il 18/01/1985 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] bajvy avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Con riferimento all'unica censura in punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis cod. pen. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, per il diniego di tale attenuante è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Nella specie, peraltro, sussiste ampia motivazione sulle ragioni del diniego, ricondotte all'ostruzionistico comportamento processuale del prevenuto e alla riscontrata assenza di elementi favorevoli positivamente valutabili. Del resto, la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen. , come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 Il CoCo "5gliere estensore si [OSCURATO:PERSONA]