CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37641/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; U''; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i tre motivi di ricorso, attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per i delitti di cui agli artt. 337 e 81, 337 cod. pen. (mot. 1 e 2 in cui si assume che la condotta non avrebbe ostacolato nessuna attività della polizia giudiziaria regolarmente portata a termine e che la stessa sarebbe, invece, sussumibile nel solo più tenue delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., delitto parimente contestato) e quanto all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono riproduttivi di doglianze già adeguatamente confutate dalla Corte di appello; che rispetto a tale motivazione il ricorrente non si confronta; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); osservato che i Giudici di merito hanno evidenziato l'esatta consistenza della condotta minacciosa e violenta che il ricorrente, attraverso una differente rappresentazione dei fatti (operazione preclusa in sede di legittimità), tenta di riduttivamente apprezzare assegnando alle risultanze processuali un significato non compatibile con quello correttamente vagliato dai Giudici di merito; ritenuto che manifestamente infondata risulta la parte del ricorso che vorrebbe assegnare rilevanza al dato a mente del quale le forze di polizia avrebbero comunque concluso l'attività istituzionale, essendo rilevante l'idoneità della condotta violenta o minacciosa rivolta all'indirizzo dei pubblici ufficiali ad incidere sul regolare svolgimento dell'attività d'istituto e non anche il suo concreto impedimento; rilevato che manifestamente infondata risulta il secondo motivo attraverso il quale si assume l'integrazione della sola differente ipotesi di cui all'art. 341-bis cod. pen. avendo dato conto la Corte di appello della condotta minacciosa e non meramente ingiuriosa; osservato che, quanto al terzo motivo, corretta risulta la motivazione che ha evidenziato le ragioni che hanno portato ad escludere il riconoscimento delle invocate attenuanti generiche e la richiesta riduzione della pena, facendo pertinente riferimento alla ripetitività della condotta rivolta nei confronti dei pubblici ufficiali, all'assenza di elementi positivamente valorizzabili ed alla personalità del ricorrente, pluripregiudicato, motivazione che, in quanto non illogica, si sottrae al controllo di legittimità di questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurcí tremila in favore della Cassa delle ammende. uk-1 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a