Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 1964

Cassazione n. 45302/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di furto aggravato di un'autovettura e lesioni personali commesse a carico di [OSCURATO:PERSONA] che aveva cercato di fermarlo dopo un incidente stradale.

Commesso in Napoli il 5.11.2013.

Deduce che la Corte territoriale ha erratamente omesso di valutare la continuazione tra i reati addebitati in quanto l'investimento si è verificato in conseguenza del reato di furto in conseguenza della velocità tenuta dall'imputato mentre cercava la via di fuga.

Il motivo presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità.

Ai fini della configurabilità della unicità del disegno criminoso è necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'inizio per conseguire un determinato fine, con la conseguenza che tale unicità è da escludere quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i distinti reati, evidenzia l'occasionalità di uno di questi. (In applicazione del principio, la Corte, nel rigettare il ricorso dell'imputato, ha ritenuto corretto il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato di cessione di sostanza stupefacente e quello successivo di resistenza a pubblico ufficiale, sul presupposto che l'imputato, al momento della consegna dello stupefacente, non poteva aver già deliberato di porre in essere la resistenza).

Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015 Ud. (dep. 13/01/2016) Rv. 266179 — 01 Al riguardo, la Corte di appello ha già adeguatamente e motivatamente spiegato la insussistenza della insussistenza.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4.11.2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] Francesco frari Ciampi [OSCURATO:PERSONA] cANCELI.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di furto aggravato di un'autovettura e lesioni personali commesse a carico di [OSCURATO:PERSONA] che aveva cercato di fermarlo dopo un incidente stradale. Commesso in Napoli il 5.11.2013. Deduce che la Corte territoriale ha erratamente omesso di valutare la continuazione tra i reati addebitati in quanto l'investimento si è verificato in conseguenza del reato di furto in conseguenza della velocità tenuta dall'imputato mentre cercava la via di fuga. Il motivo presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. Ai fini della configurabilità della unicità del disegno criminoso è necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'inizio per conseguire un determinato fine, con la conseguenza che tale unicità è da escludere quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i distinti reati, evidenzia l'occasionalità di uno di questi. (In applicazione del principio, la Corte, nel rigettare il ricorso dell'imputato, ha ritenuto corretto il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato di cessione di sostanza stupefacente e quello successivo di resistenza a pubblico ufficiale, sul presupposto che l'imputato, al momento della consegna dello stupefacente, non poteva aver già deliberato di porre in essere la resistenza). Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015 Ud. (dep. 13/01/2016) Rv. 266179 — 01 Al riguardo, la Corte di appello ha già adeguatamente e motivatamente spiegato la insussistenza della insussistenza. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4.11.2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] Francesco frari Ciampi [OSCURATO:PERSONA] cANCELI.
Sentenza Cassazione n. 45302/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris