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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 agosto 1997

Cassazione n. 44279/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/08/1997 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che è manifestamente infondato il motivo concernente il riconoscimento della recidiva, posto rirgíTh di appello era stato genericamente contestato il trattamento sanzionatorio e non, nello specifico, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della recidiva, né può recepirsi la tesi difensiva secondo cui il motivo relativo alla recidiva debba ritenersi implicitamente ricompreso in quello attinente al trattamento sanzionatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. .

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/08/1997 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che è manifestamente infondato il motivo concernente il riconoscimento della recidiva, posto rirgíTh di appello era stato genericamente contestato il trattamento sanzionatorio e non, nello specifico, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della recidiva, né può recepirsi la tesi difensiva secondo cui il motivo relativo alla recidiva debba ritenersi implicitamente ricompreso in quello attinente al trattamento sanzionatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. . P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 44279/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris