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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 44330/2021

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EMPLAFK;ATA SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 2 luglio 2020rideterminava la pena alla quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di estorsione. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che nella determinazione della pena la Corte di appello era partita da una pena base di anni cinque di reclusione ed C 1.200,00 di multa, pervenendo alla pena finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed C 800,00 di multa una volta operata la riduzione per il rito; tuttavia la Corte di appello, pur partendo dal minimo edittale per la pena detentiva, si era discostata dal minimo per quanto riguardava la pena pecuniaria, partendo da C 1.200,00 anziché C 1.000,00, senza quindi operare il medesimo parametro; tra l'altro, la Corte di appello non aveva fornito alcuna motivazione in ordine al percorso logico-argomentativo adottato per partire da una pena base superiore al minimo edittale per quanto riguardava la pena pecuniaria.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso identico a quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Infatti, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale nel caso di reato punito con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, il giudice di merito non è tenuto a seguire il medesimo criterio nella determinazione della pena base detentiva e di quella pecuniaria, con la conseguenza che la determinazione nel minimo della pena detentiva non comporta che anche la pena pecuniaria debba essere determinata nel minimo (Sez. 4, n. 20228 del 15/03/2012 - dep. 25/05/2012, Lucky, Rv. 252682); solo nel caso in cui la "forbice" tra le due specie di pena tende a divaricarsi, il giudice è tenuto a fornire adeguata motivazione al fine di chiarire le ragioni per le quali ha ritenuto di dover "amplificare" il trattamento sanzionatorio quanto alla pena pecuniaria, ponendo in condizione il destinatario della stessa di seguire il procedimento logico - giuridico che giustifica una più rigorosa reazione dell'ordinamento sotto il profilo sanzionatorio pecuniario, posto che è proprio in consimili ipotesi che la funzione special - preventiva dell'effetto sanzionatorio penale esplica i suoi massimi effetti, incidendo non solo sulla persona ma anche e soprattutto sul patrimonio dell'imputato. (così in motivazione Sez. 3, Sentenza n. 25556 del 05/04/2019, Leone, Rv. 276010 - 01): tale non è il caso in esame, in cui la pena pecuniaria è superiore appena di C 200,00 rispetto al minimo edittale (pari ad C 1.000,00) e notevolmente inferiore al massimo (pari ad C 4.000,00 di multa), non avendo peraltro, contrariamente a quanto affermato in ricorso, mai affermato la Corte di appello di voler partire, nella determinazione della pena base, dal minimo edittale.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Gal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLAFK;ATA SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 2 luglio 2020rideterminava la pena alla quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di estorsione. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che nella determinazione della pena la Corte di appello era partita da una pena base di anni cinque di reclusione ed C 1.200,00 di multa, pervenendo alla pena finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed C 800,00 di multa una volta operata la riduzione per il rito; tuttavia la Corte di appello, pur partendo dal minimo edittale per la pena detentiva, si era discostata dal minimo per quanto riguardava la pena pecuniaria, partendo da C 1.200,00 anziché C 1.000,00, senza quindi operare il medesimo parametro; tra l'altro, la Corte di appello non aveva fornito alcuna motivazione in ordine al percorso logico-argomentativo adottato per partire da una pena base superiore al minimo edittale per quanto riguardava la pena pecuniaria. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso identico a quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Infatti, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale nel caso di reato punito con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, il giudice di merito non è tenuto a seguire il medesimo criterio nella determinazione della pena base detentiva e di quella pecuniaria, con la conseguenza che la determinazione nel minimo della pena detentiva non comporta che anche la pena pecuniaria debba essere determinata nel minimo (Sez. 4, n. 20228 del 15/03/2012 - dep. 25/05/2012, Lucky, Rv. 252682); solo nel caso in cui la "forbice" tra le due specie di pena tende a divaricarsi, il giudice è tenuto a fornire adeguata motivazione al fine di chiarire le ragioni per le quali ha ritenuto di dover "amplificare" il trattamento sanzionatorio quanto alla pena pecuniaria, ponendo in condizione il destinatario della stessa di seguire il procedimento logico - giuridico che giustifica una più rigorosa reazione dell'ordinamento sotto il profilo sanzionatorio pecuniario, posto che è proprio in consimili ipotesi che la funzione special - preventiva dell'effetto sanzionatorio penale esplica i suoi massimi effetti, incidendo non solo sulla persona ma anche e soprattutto sul patrimonio dell'imputato. (così in motivazione Sez. 3, Sentenza n. 25556 del 05/04/2019, Leone, Rv. 276010 - 01): tale non è il caso in esame, in cui la pena pecuniaria è superiore appena di C 200,00 rispetto al minimo edittale (pari ad C 1.000,00) e notevolmente inferiore al massimo (pari ad C 4.000,00 di multa), non avendo peraltro, contrariamente a quanto affermato in ricorso, mai affermato la Corte di appello di voler partire, nella determinazione della pena base, dal minimo edittale. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Gal
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