CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 36076/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 16 / 11/2023 C . C . dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 16228 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 16228del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappre- sentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66B02 H501R) [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75A31 H5010) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71E22 F839V) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2117/2021, pubblicata/depositata in data 22 marzo 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 16 novembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l. in liquidazioneha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]per il pagamento dell’in- dennizzo da quest’ultima dovuto in base ad un contratto di Ric. n. 16228/2021 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 12 assicurazione di un credito derivante da una forniturainterna- zionale. L’opposizione della società ingiunta è stata accolta dal Tribunale di Roma. La Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata. Ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di quattromotivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l. in liquidazione. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « nullità della sen- tenzaper omesso esame di uno dei motivi di opposizione ripro- posti nella comparsa di risposta tn appello dell’odierna ricor- rente; violazione dell’ art. 112 c.p.c. in relazione all’ art. 360 c.p.c. n. 4)». La società ricorrente sostiene che la corte d’appello non si sia pronunciata sul motivo della sua opposizione al decreto ingiun- tivo, rimasto assorbito in primo grado ma riproposto ai sensi dell’art. 346 c.p.c. nel giudizio di secondo grado, avente ad og- getto l’importo effettivo della garanzia prestata, motivo avan- zato in via subordinata rispetto a quelli principali, volti a negare in radice l’esistenza della propria obbligazione indennitaria. Il motivo è manifestamente fondato. La corte d’appello si è limitata a statuire sulle eccezioni della società assicuratrice aventi ad oggetto la radicale contestazione della sussistenza della sua obbligazione indennitaria. Ha, invece, del tutto omesso la decisione in ordine all’eccezione subordinata relativa all’importo effettivo di tale obbligazione, Ric. n. 16228/2021 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 12 sebbene la medesima società avesse contestato detto importo (sia pure in via subordinata) con l’opposizione al decreto in- giuntivo, sostenendo che la polizza copriva esclusivamente il 70% del credito assicurato ed avesse, poi, riproposto la conte- stazione insecondo grado, dopo che la questione era rimasta assorbita in primo grado a causa dell’accoglimento delle ecce- zioni da essa avanzate in via principale. Nel ricorso vi è un adeguato richiamo, mediante integrale tra- scrizione, del contenuto dell’atto difensivo del giudizio di se- condo grado in cui era avvenuta la riproposizione della que- stione rimasta assorbita in primo grado (la comparsa di costi- tuzione della parte appellata). La società controricorrente sostiene che la riproposizione dell’eccezione in questione, benché effettivamente formulata nella comparsa di risposta in secondo grado dell’appellata,non era però stata richiamatanelle conclusioni di tale atto difensivo. È, peraltro, in proposito sufficiente osservare che la riproposi- zione delle questioni rimaste assorbite in primo grado non ri- chiede formule sacramentali, purché sia chiara la richiesta della parte che siano eventualmente nuovamente prese in conside- razione e decise, essendo quindi sufficiente « qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sol- lecitare la decisione su di esse»,il che certamente è da ritenersi avvenuto nella specie, in base al tenore delle difese formulate dall’appellata assicuratrice nella sua comparsa di costituzione nel giudizio di secondo grado, anche al di là del contenuto let- terale delle conclusioni di tale comparsa di costituzione. In sede di rinvio –ovviamente nel solo caso in cui dovesse es- sere confermata la statuizione sull’infondatezza delle eccezioni relative alla sussistenza della stessa obbligazione indennitaria – tale questione dovrà, quindi, certamente essere presa in esamee decisa. Ric. n. 16228/2021 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 12 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione ed errata ap- plicazione di norme di diritto, e segnatamente dell’art. 8, primo comma, lettera b) del dpr 633/72, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3)». La società ricorrente contesta l’affermazione della corte territo- riale in ordinealla regolarità formale delle fatture accompagna- torie prodotte dalla società opposta, considerat a dalla corte stessa sufficiente prova della avvenuta consegna della merce alla clienteestera, sostenendo che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972, in caso di cessioni all’esportazione non imponibili (come avvenuto nella specie), l’esportazione deve in realtà risultare da vidimazione apposta dall’Ufficio doganale o dall’Ufficio postale su un esemplare della fattura, vidimazionenella specie del tutto mancante nei docu- menti prodotti dalla controparte. Il motivo è fondato. 2.1Va premesso che l’opposizione al decreto ingiuntivo avan- zata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. è stata accolta in primo grado, in quanto il tribunale ha ritenuto non sufficientemente provata la spedi- zione della merce all’impresa estera destinataria della fornitura assicurata, spedizione che era necessario documentare, per contratto, perché venisse ad esistenza l’obbligazione indennita- ria della compagnia assicuratrice. In particolare, il tribunale ha ritenuto non provata l’autenticità e la data della documentazione prodotta a sostegno dell’as- sunto della società assicurata, secondo la quale la merce non era stata in realtà spedita, ma direttamente ritirata presso la sua sede di Napoli da un incaricato della cliente nigeriana, che aveva personalmente provveduto al suo trasporto in Nigeria. Il giudice di primo grado ha, in effetti, addirittura escluso che fosse stata sufficientemente dimostrata la stessa provenienza da un soggetto effettivamente incaricato dalla predetta società Ric. n. 16228/2021 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 12 acquirente estera della dichiarazione sottoscritta in calce alle fatture, in merito all’avvenuto ritiro diretto della merce. La corte d’appello ha, invece, ritenuto, raggiunta tale prova in virtù della mera regolarità formale delle fatture accompagnato- rie «emesse e sottoscritte dalla medesima cliente»e prodotte (a suo dire già in sede monitoria, diversamente da quanto af- fermato dal tribunale) dalla società assicurata, in quanto con- tenenti «gli elementi relativi al trasporto della merce: numero progressivo del documento, data di consegna o spedizione, in- dicazione delle generalità dei soggetti fra cui è effettuata l’ope- razione, indicazione delle generalità del soggetto incaricato al trasporto, descrizione della natura, qualità e quantità dei beni»; e ciò anche in considerazione del fatto che la società assicura- trice, dopo la richiesta di pagamento dell’indennizzo, non aveva chiesto all’assicurata alcuna integrazione della documenta- zione, rimanendo del tutto “silente”. 2.2Non vi è dubbio che vi fosse tra le parti contestazione, in fatto, in merito alla effettiva sussistenza della prova della con- segna all’acquirente della merce di cui alla fornitura assicurata e chela corte d’appello, nella decisione impugnata, ha espres- samente affermato chela “regolarità formale” delle fatture ac- compagnatorie costituisse prova da sola sufficiente a dimo- strare l’avvenuta consegna della merce. Deve, quindi, ritenersi certamente ammissibile la censura della suddetta affermazione, avanzata nella presente sede, censura, del resto, limitata al profilo di puro diritto della corretta appli- cazione delle norme che stabilisconoi requisiti formali delle fat- ture per le cessioni all’esportazione, ai fini della loro regolarità. 2.3In ordine ai suddetti requisiti di regolarità formale delle fat- ture, si rileva che l’art. 8, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972(nella formulazione vigente nel 2013 e comunque applicabile ai fatti di causa) dispone quantosegue: « Costitui- scono cessioni all’esportazione non imponibili: a) Le cessioni, Ric. n. 16228/2021 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 12 anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunitàeconomica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, an- che per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasforma- zione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L’esportazione deve risultare da documento doganale, o da vi- dimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagna- mento emessa a norma dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a); b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunitàeconomica europea entro no- vanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non resi- dente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dota- zione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunitàeconomica europea; l’esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall’ufficio doganale o dall’ufficio postale su un esemplare della fattura». Deve, quindi, ritenersi effettivamente erronea, in diritto , l’af- fermazione della corte d’appello relativa alla regolarità formale delle fatture accompagnatorie prodotte nel presente giudizio, per essere stata riscontrata la presenza dell’indicazione, in esse, dei soli «elementi relativi al trasporto della merce: nu- mero progressivo del documento, data di consegna o spedi- zione, indicazione delle generalità dei soggetti fra cui è effet- tuata l’operazione, indicazione delle generalità del soggetto in- caricato al trasporto, descrizione della natura, qualità e quan- tità dei beni»:sarebbe stata, infatti, altresì necessaria, per le Ric. n. 16228/2021 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 12 cessioni all’esportazione al di fuori della [OSCURATO:PERSONA] [come quella per cui è causa: la stessa controricor- rente conferma espressamente che si trattava di operazione di “esportazione indiretta”, ricadente sotto la lettera b) dell’arti- colo 8, comma 1, del DPR n. 633/1972: cfr. pag. 14 del contro- ricorso]la vidimazione apposta dall’ufficio doganale o dall’uffi- cio postale su un esemplare della fattura, nella specie pacifica- mente mancante. 2.4La decisione della corte d’appello in ordine alla sufficienza dellaprova della consegna della merce, fondata esclusivamente sul riscontro della mera regolarità formale delle fatture pro- dotte, deve ritenersi viziata, una volta esclusa, in diritto, tale regolarità formale. Ciò sarebbe di per sé sufficiente per la cassazione della deci- sione impugnata. In ogni caso, la non conformità a diritto di quest’ultima deriva altresì dalle considerazioni che seguono, relative agli ulteriori motivi del ricorso. 3.Con il terzo motivo si denunzia « violazione ed errata appli- cazione di norme di diritto, e segnatamente degli articoli 115 e 116 c.p.c.e 2704 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3)». Secondo la società ricorrente, la corte d’appello avrebbe attri- buito alle fatture accompagnatorie prodotte dalla società assi- curata il valore di piena prova del suo credito per la relativa fornitura nei confronti della società estera cliente (estranea al giudizio), senza neanche valutare la certezza della loro data, nonché la provenienza da un soggetto effettivamente legitti- mato (quale effettivo incaricato della suddetta cliente) della sottoscrizione presente sulle stesse (certezza, in verità , già espressamente esclusa dal tribunale, che aveva , di conse- guenza, ritenuto non valutabili tali fatture come prova della av- venuta consegna della merce),senza neanche un estratto au- tentico delle scritture contabili. Siffatta decisione si porrebbe, Ric. n. 16228/2021 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 12 dunque, a suo dire, in contrasto con il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale gli artt. 115 e 116 c.p.c. sono violati qualorail giudice di merito consideri come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. Pure tale motivo è fondato. La questione della prova della consegna della merce, sulla base delle fatture accompagnatorie prodotte in giudizio, come già chiarito, era certamente controversa nel giudizio di appello; anzi,la sufficienza della prova della consegna sulla base delle fatture prodotte,espressamente esclusa nella sentenza del tri- bunale, era diretto oggetto del gravame proposto dalla società assicurata. Le richiamate fatture accompagnatorie sono state ritenute dalla corte territoriale costituire, di per sé, piena prova dell’avvenuta consegna della merce (e del relativo credito), senza alcuna va- lutazione in ordine alla loro effettiva efficacia probatoria, con- trariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado. Una siffatta valutazione sarebbe stata, invece,certamente ne- cessaria, nella specie, per una pluralitàdi ragioni: a) in primo luogo, perché, in generale, secondo il costante in- dirizzo di questa Corte, le fatture commerciali non costituiscono di per sé sole prova del credito, ma meri document i contabil i che possono, ai sensi dell’art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori(oltre a consentire la mera emissione di un decreto ingiuntivo, ferma restando la necessità della prova effettiva del credito, in caso di opposizione), ma che in nessun caso assumono la veste di atto scritto avente natura contrattuale, e come tali sono inidoneea fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito ( tra molte, cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023, Rv. 668145 –01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30309 del 14/10/2022 , Ric. n. 16228/2021 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 12 Rv. 665971 – 01 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011, Rv. 617411 -01); b) inoltre, perché, nel caso di specie, tale valutazione era ancor più necessaria, dal momento che la società destinataria della fornitura e che, secondo l’allegazione dell’assicurata, aveva sot- toscritto le fatture prodotte mediante un proprio incaricato, in realtà non era parte del giudizio e, quindi, non avrebbe potuto muovere contestazioni in merito alle stesse ed alla efficacia della sottoscrizione per consegna del preteso suo incaricato; c) infine, perché tali contestazioni erano state espressamente avanzate dalla società assicuratrice, tanto che il tribunale, in primo grado, proprio in virtù di tali contestazioni, aveva espres- samente ritenuto che a quelle fatture non potesse essere rico- nosciuta alcuna efficacia come prova della avvenuta consegna della merce, per la mancanza di certezza in ordine alla loro data ed alla provenienza della relativa sottoscrizione. La corte d’appello, invece, senza alcuna valutazione dell’effet- tiva efficacia probatoria dei documenti in questione, né con ri- guardo alla loro data, né con riguardo alla effettiva provenienza della relativa sottoscrizione, si è limitata a rilevare la loro mera apparente regolarità formale (tra l’altro anche in modo erroneo in diritto, come già chiarito in relazione al secondo motivo del ricorso), facendone discendere in via automatica la loro idoneità a costituire piena prova della consegna della merce e del rela- tivo credito, sebbene certamente non si tratti di documenti ai quali possa riconoscersi di per sé tale efficacia probatoria, po- tendola acquistare solo se effettivamente sottoscritti dalla cliente (e, nella specie, anche in data coerente con l’efficacia temporale della polizza assicurativa). La decisione impugnata, pertanto, anche sotto tale aspetto non può ritenersi conforme ai principi di diritto costantemente enun- ciati da questa Corte, secondo i quali sussiste violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. quando il giudice Ric. n. 16228/2021 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 12 di merito abbia considerato come facenti piena prova, recepen- doli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti in- vece a valutazione(cfr. in tal senso: Cass., Sez. 6 - L, Ordi- nanza n. 27000 del 27/12/2016, Rv. 642299 –01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019, Rv. 652671 – 01 ; Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022, Rv. 664106 –02): l’efficacia probatoria dei documenti in contestazione andrà, dunque, ef- fettivamentevalutata in sede di rinvio. 4.Con il quarto motivo si denunzia « nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5)». Secondo la società ricorrente, la corte territoriale avrebbe del tutto omesso di considerare, nella sua decisione, che la polizza assicurativa stipulata prevedeva la copertura esclusivamente se l’evento generativo di sinistro, vale a dire l’inadempimento della cliente al pagamento del credito assicurato, si fosse verificato entro il termine di efficacia della stessa, termine a sua volta indicato nel contratto con riferimento alla data di consegna pre- vista della merce (che doveva avvenire entro il 28 febbraio 2013) ed alla data ultima prevista per il relativo pagamento, di sei mesi dalla consegna stessa (quindi,in data 28 agosto 2013). Poiché la stessa assicurata aveva dedotto che la consegna era in realtà avvenuta il 3 giugno 2013, dunque il termine di paga- mento di sei mesi era scaduto solo in data 12 dicembre 2013, l’evento generativo delsinistro si era verificato oltre il termine di efficacia della polizza del 28 agosto 2013. La questione era stata espressamente posta nel corso del giu- dizio di merito, ma la corte territoriale, nel ritenere sufficiente prova della consegna della merce le fatture accompagnatorie prodotte, non avrebbe in alcun modo considerato la data di con- segna emergente da dette fatture e, quindi, l’eventuale avve- nuta scadenza della polizza al momento dell’inadempimento. Ric. n. 16228/2021 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 12 Anche questo motivo è fondato. Il richiamo,nella rubrica del motivo di ricorso in esame, all’art. 360 n. 5 c.p.c. non ne impedisce la riqualificazione in termini di denuncia di omissione di pronuncia su una eccezione: è infatti desumibile in modo chiaro ed evidente, dall’articolazione delle censure,la questione posta dalla ricorrente, la quale lamenta che la corte d’appello abbiaritenuto operante la garanzia assi- curativa sebbene il sinistro si fosse verificato in data successiva alla scadenza della polizza e, dunque, in base alle stesse con- dizioni contrattuali, detta garanzia dovesse essere esclusa, senza alcun esame della eccezione (in senso lato, trattandosi di fatto costitutivo del diritto all’indennizzo) da lei specificamente avanzata in proposito. È, del resto, puntualmente trascritto nel ricorso il contenuto della comparsa conclusionale del giudizio di appello, da cui ri- sulta, per il richiamo anche agli atti precedenti di quel grado, che certamente l’indicata questione era stata posta. Ed in effetti, la corte d’appello, nella decisione impugnata, non ha in alcun modo preso in considerazione tale eccezione, men- tre avrebbe certamente dovuto farlo: essa ha finito così per riconosceresussistente il diritto all’indennizzo senza riscontrare se ne ricorresseroi presupposti, in base al contratto o, comun- que, senza verificare che il sinistro si fosse verificato in co- stanza di efficacia della garanzia assicurativa. Anche tale questione dovrà essere valutata e decisa, di conse- guenza, in sede di rinvio. 5.Per la fondatezza di tutte le censure, il ricorso è accolto e l a sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di