CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 01919/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 27663/2021 FATUI) E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 1.600,00 di multa (determinata previo riconoscimento dell' attenuante di cui all' art. 62 n. 4 in regime di equivalenza rispetto alla contestata recidiva ed applicata la diminuente per il rito prescelto) per i reati di cui al!' art. 628 comma 2 in relazione al comma 1 c.p. (capo a) e di cui all' art. 75 comma 2 D. Lgs. 159/2011 (capo b) deducendo: a. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle chieste circostante attenuanti generiche; b. violazione di legge e vizio di motivazione in ragione della eccessività del trattamento sanzionatorio stabilito anche in considerazione della commissione del fatto durante la vigenza del provvedimento di sottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, sebbene non risultasse contestata l'aggravante di cui all' art. 71 D. Lgs. 159/2011; c. violazione di legge e vizio di motivazione per avere la corte di appello escluso la possibilità di riconoscere la prevalenza dell'attenuante ex art. 62 n.4. c.p. ai sensi dell' art. 69 n. 4 c.p. 2. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 2.1. In ordine al complessivo trattamento sanzionatorio occorre osservare che risulta che la corte territoriale, nello stabilire la pena, ha tenuto in considerazione la gravità dei fatti contestati e la personalità dell' imputato gravato da una pluralità di precedenti, fermo restando che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre. 2.2. Occorre, quindi, osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando la personalità dello stesso. La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure a nulla rilevando la censura formulata con il secondo motivo che non inficia il complessivo ragionamento dei giudici di (""----------- merito. 2.3. Va rilevata, infine, la manifesta infondatezza della censura di cui al terzo motivo dovendosi ritenere congrua in fatto e corretta in diritto la motivazione nella parte in cui la corte di appello ritenuto operante il divieto di prevalenza di cui all' art. 69 n. 4 c.p. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]