Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1605/2011

ECLI:EU:T:2011:515
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 22 settembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑86/09) «Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara d’appalto – Prestazione di servizi informatici, inclusa la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi informatici della Direzione generale della Pesca e degli Affari marittimi – Rigetto dell’offerta di un concorrente – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Trasparenza – Criteri di aggiudicazione – Conflitto di interessi – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità extracontrattuale»

1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo di comunicare, su istanza scritta, le caratteristiche ed i vantaggi relativi all’offerta prescelta nonché il nominativo dell’aggiudicatario, (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, n. 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, n. 3) (v. punti 26, 29-32)

2. Appalti pubblici delle Comunità europee – Gara d’appalto – Obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento degli offerenti – Necessità di garantire pari opportunità e di conformarsi al principio di trasparenza – Disparità nell’informazione comunicata agli offerenti, a favore dell’attuale appaltatore – Informazione non necessaria né utile per la formulazione delle offerte – Assenza di violazione del principio della parità di trattamento (v. punti 60-63, 65-83)

3. Appalti pubblici delle Comunità europee – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere delle istituzioni in sede di svolgimento della gara d’appalto – Conflitto di interessi tra un offerente e un membro del comitato di valutazione delle offerte – Nozione (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 52, n. 2) (v. punti 100-103)

4. Appalti pubblici delle Comunità europee – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punto 123) [OSCURATO:PERSONA] un lato, l’annullamento della decisione della Commissione 12 dicembre 2008, recante il rigetto dell’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto MARE/2008/01, avente ad oggetto la fornitura di servizi informatici, inclusa la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi informatici della Direzione generale della Pesca e degli Affari marittimi della Commissione(GU 2008, S 115), nonché della decisione di assegnare l’appalto ad un altro partecipante; dall’altro, una domanda di risarcimento dei danni.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 22 settembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑86/09) «Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara d’appalto – Prestazione di servizi informatici, inclusa la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi informatici della Direzione generale della Pesca e degli Affari marittimi – Rigetto dell’offerta di un concorrente – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Trasparenza – Criteri di aggiudicazione – Conflitto di interessi – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità extracontrattuale» 1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo di comunicare, su istanza scritta, le caratteristiche ed i vantaggi relativi all’offerta prescelta nonché il nominativo dell’aggiudicatario, (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, n. 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, n. 3) (v. punti 26, 29-32) 2. Appalti pubblici delle Comunità europee – Gara d’appalto – Obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento degli offerenti – Necessità di garantire pari opportunità e di conformarsi al principio di trasparenza – Disparità nell’informazione comunicata agli offerenti, a favore dell’attuale appaltatore – Informazione non necessaria né utile per la formulazione delle offerte – Assenza di violazione del principio della parità di trattamento (v. punti 60-63, 65-83) 3. Appalti pubblici delle Comunità europee – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere delle istituzioni in sede di svolgimento della gara d’appalto – Conflitto di interessi tra un offerente e un membro del comitato di valutazione delle offerte – Nozione (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 52, n. 2) (v. punti 100-103) 4. Appalti pubblici delle Comunità europee – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punto 123) [OSCURATO:PERSONA] un lato, l’annullamento della decisione della Commissione 12 dicembre 2008, recante il rigetto dell’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto MARE/2008/01, avente ad oggetto la fornitura di servizi informatici, inclusa la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi informatici della Direzione generale della Pesca e degli Affari marittimi della Commissione(GU 2008, S 115), nonché della decisione di assegnare l’appalto ad un altro partecipante; dall’altro, una domanda di risarcimento dei danni. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.