CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2026
Cassazione n. 22701/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], pressol’indirizzo di posta elettronica certificata del quale sono domiciliate perlegge;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (A.T.E.R.) delComune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in atti indicato,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’AvvocaturaGenerale dell’Ente ed ora rappresentata e difesa dall’avvocatoCARMINE RUSSO della stessa Avvocatura Generale, presso il cuiindirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;-controricorrente-Numero registro generale 17422/2023Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 22701/2026Data pubblicazione 05/07/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2641/2023depositata il 12/04/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1.La controversia ha ad oggetto un alloggio di edilizia residenzialepubblica sito in Roma, viale Pico della Mirandola n. 50, già assegnato aTiziana Boi.A seguito del decesso dell’assegnataria in data 5 dicembre 2013,l’ATER di Roma procedeva al recupero dell’immobile, ritenuto privo dioccupanti legittimi, mediante intervento in autotutela esecutiva.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente madre e sorelladella assegnataria, deducendo di essere subentrate nella detenzionedell’alloggio:-dapprima, proponevano ricorso possessorio per ottenere lareintegrazione nel possesso, ma la domanda veniva rigettata sia inprimo grado sia in sede di reclamo, essendo esclusa in capo allericorrenti qualsiasi situazione di possesso o detenzione qualificata,-quindi, instauravano giudizio ordinario di cognizione, chiedendol’accertamento dell’illiceità del comportamento dell’ATER, assumendoche il recupero dell’alloggio fosse avvenuto in assenza di un formaleprocedimento e del relativo provvedimento, con conseguente domandarisarcitoria.Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 17145/2018, dichiaraval’inammissibilità della domanda in quanto tardiva prosecuzione delmerito possessorio e, nel merito, escludeva la sussistenza di un titoloin capo alle attrici, ritenendo legittimo l’esercizio del potere diautotutela da parte dell’ente su un bene del patrimonio indisponibilerimasto privo di occupanti.Numero registro generale 17422/2023Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 22701/2026Data pubblicazione 05/07/2026La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2641/2023,rigettava integralmente il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e2.Avverso la sentenza della corte territoriale hanno propostoricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito ATER, che nelle more del giudizio si è costituito amezzo di altro Difensore dell’Avvocatura Generale dell’Ente.Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria, anche quale erede della madreLuigia Lombardi nelle more venuta a mancare.La Corte si è riservata il deposito della motivazione dell’ordinanzaentro il termine di sessanta giorni dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nella sentenza impugnata, la corte territoriale, nel confermarela pronuncia di primo grado, ha innanzitutto rilevato che le domandeproposte nel giudizio ordinario costituivano una mera riproduzione diquelle già azionate in sede possessoria, integrando una tardivaprosecuzione del merito interdittale. Ha altresì escluso che le appellantipotessero vantare un titolo, sia in termini di possesso sia di detenzionequalificata, sull’immobile, rilevando che esse non erano néassegnatarie né occupanti legittime, né soggetti destinatari di unprovvedimento di rilascio o decadenza. Ha ritenuto che l’ATER avessecorrettamente esercitato il potere di autotutela conservativa sul benepubblico, senza necessità di adottare un formale provvedimentoamministrativo, trattandosi di immobile non occupato. Ha reputato nonprovata la domanda risarcitoria, escludendo la sussistenza di un dannogiuridicamente rilevante.2.[OSCURATO:PERSONA], anche quale erede della madre [OSCURATO:PERSONA](nelle more, si ribadisce, venuta a mancare), articola in ricorso ottomotivi. Precisamente:Numero registro generale 17422/2023Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 22701/2026Data pubblicazione 05/07/2026-con il primo motivo denuncia: «violazione e falsa applicazionedegli artt. 112, 115, 116 e 346 c.p.c., nonché dell’art. 1168 c.c., nonchédei principi generali della procedura civile (principio dispositivo e effettodevolutivo dell’appello), nullità ex art. 360 n. 4 c.p.c.», sostenendo chela corte d’appello avrebbe pronunciato ultra petita, avendo ritenutoriproposta la domanda di reintegrazione nel possesso, che invecesarebbe stata abbandonata nel giudizio di cognizione;-con il secondo motivo denuncia: «violazione e falsa applicazionedegli artt. 112, 115, 116 e 346 c.p.c. e dei principi generali del processocivile (principio dispositivo e principio devolutivo) art. 360, n. 3 c.p.c.»,riproponendo le medesime censure sotto il profilo della violazione dilegge;-con il terzo motivo denuncia «violazione e falsa applicazionedella normativa legislativa sia generale (L. 241/90) che speciale,violazione della normativa internazionale, artt. 17 e 41 Carta di Nizzae art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – artt. 42, 97 e 117Costituzione, art. 360 n. 3 c.p.c.», deducendo l’illegittimità delcomportamento dell’ATER per avere proceduto al recuperodell’immobile in assenza di un formale procedimento amministrativo esenza garantire la partecipazione delle interessate;-con il quarto motivo denuncia: «omesso esame di fatti rilevantie decisivi, dedotti dalle parti ricorrenti – art. 360 n. 5 c.p.c.»,lamentando che la Corte territoriale avrebbe trascurato di esaminareplurimi fatti decisivi, tra cui la diversità tra domanda possessoria edomanda di cognizione, nonché le risultanze istruttorie;-con il quinto motivo denuncia: «violazione e falsa applicazionedegli artt. 1140 ss., 1168 c.c., art. 360 n. 3 c.p.c.», sostenendo che igiudici di merito avrebbero confuso lo jus possidendi con lo juspossessionis;-con il sesto motivo denuncia: «violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 c.c. e 324, 346, 669 octies e terdiecies, 703 e 704 c.p.c.Numero registro generale 17422/2023Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 22701/2026Data pubblicazione 05/07/2026in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.», censurando l’attribuzione diefficacia preclusiva alle statuizioni rese in sede possessoria;-con il settimo motivo denuncia: «condanna alle spese digiudizio. Violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione ai parametri forensie all’art. 4 D.M. 55/2014 art. 360 n. 3 c.p.c.», contestando laliquidazione delle spese di lite;- con l’ottavo motivo denuncia: «violazione e falsa applicazionedell’art. 1140 ss., 705 c.p.c. e nullità della sentenza per omessapronuncia – art. 360 n. 4 c.p.c.», deducendo che la Corte avrebbeomesso di pronunciarsi su una censura relativa alla indebitaintroduzione di questioni petitorie in ambito possessorio.3. Il ricorso non è fondato.3.1. Infondati sono il primo e il secondo motivo, che, in ragionedella loro evidente connessione logico-giuridica, sono qui esaminatiinsieme.La ricorrente deduce, sotto plurimi profili, che la Corte territorialeavrebbe pronunciato ultra petita, ritenendo riproposta la domanda direintegrazione nel possesso, che invece sarebbe stata abbandonata, ecomunque avrebbe erroneamente qualificato le domande proposte nelgiudizio di cognizione come prosecuzione del merito possessorio.La censura non coglie nel segno.Secondo il costante insegnamento di questa Corte, il vizio diultrapetizione ricorre soltanto allorché il giudice attribuisca o neghi unbene della vita diverso da quello domandato, mentre non sussistequando il giudice proceda alla qualificazione giuridica della domandasulla base del petitum sostanziale e della causa petendi, comeemergenti dall’interpretazione complessiva dell’atto (Cass. n.329/2016; n. 30684/2017).In tale prospettiva, incombe sul giudice di merito il potere-doveredi ricondurre la domanda alla sua effettiva consistenza sostanziale,senza essere vincolato dalle formule adoperate dalla parte.Numero registro generale 17422/2023Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 22701/2026Data pubblicazione 05/07/2026Nel caso in esame, la corte d’appello ha proceduto proprio a taleoperazione ermeneutica, rilevando che le pretese azionate nel giudiziodi cognizione — pur formalmente prospettate in termini diaccertamento dell’illiceità dello spoglio e di risarcimento del danno —si innestavano sulla medesima allegata situazione possessoria e sullacontestazione del medesimo fatto generatore già dedotto nelprocedimento possessorio.Ne deriva che la valutazione circa la natura delle domande e laloro riconducibilità ad una tardiva prosecuzione del merito possessoriointegra apprezzamento di merito, sottratto al sindacato di legittimitàove sorretto da motivazione congrua, come nel caso di specie.3.2. Infondato è anche il terzo motivo con il quale la ricorrentededuce l’illegittimità del comportamento dell’ATER, assumendo che ilrecupero dell’immobile sarebbe avvenuto in assenza di un formaleprocedimento amministrativo e senza il rispetto delle garanziepartecipative.La censura muove da un presupposto errato, postulando latitolarità, in capo alle originarie attrici, di una posizione giuridicaqualificata tale da imporre l’attivazione di un procedimentoamministrativo nei loro confronti.Al contrario, la sentenza impugnata ha accertato — convalutazione di merito non sindacabile in questa sede — l’insussistenza,in capo alle stesse, di una situazione di possesso o detenzionequalificata, nonché di qualsiasi titolo giuridicamente rilevante inrelazione all’immobile.Su tali basi, la corte territoriale ha ritenuto che l’attività direcupero del bene, appartenente al patrimonio indisponibile, sicollocasse nell’ambito dei poteri di autotutela dell’amministrazione,esercitabili, nel caso di specie, anche in via diretta, in ragione dellaaccertata assenza di soggetti qualificati cui riferire l’instaurazione di unprocedimentoNumero registro generale 17422/2023Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 22701/2026Data pubblicazione 05/07/2026Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, le garanziepartecipative previste dalla legge n. 241 del 1990 presuppongono latitolarità di una posizione giuridica differenziata e qualificata, nonessendo configurabile un obbligo generalizzato di attivazione delprocedimento nei confronti di soggetti privi di un titolo giuridicamenterilevante (Cass., Sez. U, n. 10367/2007).Né rileva, in senso contrario, la mera incidenza di fattodell’attività amministrativa, che non è idonea di per sé a radicare unobbligo partecipativo in difetto di una posizione giuridica differenziata.In difetto di tale presupposto, non è configurabile alcuna lesionedel diritto di partecipazione procedimentale, né può ritenersi necessarial’adozione di un formale provvedimento amministrativo nei confronti disoggetti estranei al rapporto.La doglianza si risolve, pertanto, nella prospettazione di unadiversa qualificazione del rapporto sostanziale, volta a rimettere indiscussione accertamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità.3.3. Inammissibile è il quarto motivo.La ricorrente denuncia l’omesso esame di una pluralità di fattiritenuti decisivi, ma non individua un fatto storico specifico, decisivo eoggetto di discussione tra le parti, nei termini richiesti dall’art. 360,primo comma, n. 5 cod. proc. civ.La censura si risolve, piuttosto, nella contestazione dellavalutazione operata dal giudice di merito circa la natura delle domandee la rilevanza delle circostanze dedotte, sollecitando una rivisitazionedel merito non consentita in questa sede …nei termini richiesti dall’art.360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., come interpretato dalle SezioniUnite di questa Corte.3.4. Il quinto motivo non è fondato.La dedotta confusione tra jus possidendi e jus possessionis nonricorre, poiché la sentenza impugnata ha escluso in radice laNumero registro generale 17422/2023Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 22701/2026Data pubblicazione 05/07/2026sussistenza di una relazione di fatto qualificabile in termini di possessoo detenzione.Si tratta di accertamento in fatto, logicamente motivato, cherende irrilevante la distinzione evocata in ricorso, distinzione la qualeresta confinata su un piano meramente assertivo.3.5. Anche il sesto motivo non è fondato.La corte territoriale non ha attribuito efficacia di giudicato aiprovvedimenti possessori, ma ha ritenuto che la domanda proposta insede ordinaria integrasse una tardiva prosecuzione del meritopossessorio, in quanto fondata sulle medesime allegazioni.La censura, pertanto, non si confronta con la effettiva ratiodecidendi, risultando per tale ragione priva di pertinenza.3.6. Il settimo motivo è inammissibile.Le censure relative alla liquidazione delle spese di lite si risolvononella prospettazione di una diversa quantificazione del compensoprofessionale, senza evidenziare alcuna violazione del principio disoccombenza né un vizio di violazione di legge.È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte chela determinazione del compenso rientra nel potere discrezionale delgiudice di merito e può essere sindacata in sede di legittimità solo inpresenza di violazioni di legge o di scostamenti macroscopici, nellaspecie non dedotti con specificità.3.7. Infine, non fondato è l’ottavo motivo.Invero, non ricorre il dedotto vizio di omessa pronuncia, attesoche la decisione impugnata, nel dichiarare l’inammissibilità delledomande e nel rigettare il gravame, ha implicitamente disatteso tuttele questioni incompatibili con tale esito, ivi comprese quelle relative airapporti tra giudizio possessorio e petitorio.È principio consolidato che non sussiste omessa pronunciaqualora la decisione adottata sia logicamente incompatibile con la tesiNumero registro generale 17422/2023Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 22701/2026Data pubblicazione 05/07/2026della parte, dovendosi ritenere che il giudice l’abbia implicitamenterigettata.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrentealla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché ladeclaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per ilpagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio, spese che liquida in euro 2.500,00 per compensi,oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 24 giugno 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il PresidenteLina Rubino