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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 ottobre 2022

Cassazione n. 46071/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 21 gennaio 1976; avverso la sentenza del 16 dicembre 2021, della Corte d'assise d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 5 ottobre 2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e quella depositata il 21 ottobre 2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Vincenzo brio impugna la sentenza con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado e in accoglimento dell'istanza di concordato avanzata dalle parti, ha qualificato il fatto, originariamente contestato ai sensi dell'art. 575 cod. pen., quale omicidio preterintenzionale, condannando l'imputato alla pena di anni sei e mesi due di reclusione.

2. Il ricorrente articola un unico motivo di censura con il quale deduce la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 584 cod. pen. perché, secondo la prospettazione offerta, da un lato riconosce che la manovra di guida posta in essere dall'imputato sarebbe stata pacificamente diretta contro il muro e posta in essere con la sola /..t.tenzione di sbarrare la strada alla vittima e, dall'altro, ritiene che proprio tale manovra possa configurare uno dei reati presupposti previsti nella norma richiamata.

3. Il motivo è inammissibile, in quanto precluso dall'accordo intervenuto tra le parti.

Questa Corte, invero, in più occasioni, ha avuto modo di rilevare come il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuaii e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna di esse.

Così deciso il 27 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 21 gennaio 1976; avverso la sentenza del 16 dicembre 2021, della Corte d'assise d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 5 ottobre 2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e quella depositata il 21 ottobre 2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Vincenzo brio impugna la sentenza con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado e in accoglimento dell'istanza di concordato avanzata dalle parti, ha qualificato il fatto, originariamente contestato ai sensi dell'art. 575 cod. pen., quale omicidio preterintenzionale, condannando l'imputato alla pena di anni sei e mesi due di reclusione. 2. Il ricorrente articola un unico motivo di censura con il quale deduce la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 584 cod. pen. perché, secondo la prospettazione offerta, da un lato riconosce che la manovra di guida posta in essere dall'imputato sarebbe stata pacificamente diretta contro il muro e posta in essere con la sola /..t.tenzione di sbarrare la strada alla vittima e, dall'altro, ritiene che proprio tale manovra possa configurare uno dei reati presupposti previsti nella norma richiamata. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto precluso dall'accordo intervenuto tra le parti. Questa Corte, invero, in più occasioni, ha avuto modo di rilevare come il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuaii e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, nei termini di cui in dispositivo. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna di esse. Così deciso il 27 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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