CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 giugno 2025
Cassazione n. 17317/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29516/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],rappresentate e difes e dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA]. DIST. Messina n. 4603/02/2015 depositata il 0 5 / 11 /20 1 5 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il regolamento approvato con Deliberazione delConsiglio Comunale n. 2 1 del 30.03.2023 con il quale si evince che il comune di Cinisi (PA) ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]