CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 07576/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 13236 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78D11 F839R) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79R12 A512Q) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Nunzio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61H25 F636U) -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Avellino n. 645/2020, pubblicata in data 31 marzo 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere la risoluzione di un contratto di com- pravendita di un televisore ed il risarcimento del danno. La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Cervinara. Ric. n. 13236/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 4 F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 b 6 d a 5 5 f e 9 e a 4 7 d d 4 d b 9 2 2 0 b d c 3 f f 4 3 1 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 13236/2020 Il Tribunale di Avellino ha dichiarato inammissibile l’appello pro-Numero sezionale 230/2022Numero di raccolta generale 7576/2022 posto dalla società convenuta. Data pubblicazione 08/03/2022 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Nullità e/o ille- gittimità della sentenza oggetto di gravame per violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. per avere considerato l’ap- pello inammissibile nonostante la conformità dello stesso alle norme del codice di rito e alla giurisprudenza». Con il secondo motivo si denunzia «Nullità e/o illegittimità della sentenza oggetto di gravame per violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 156 comma 3 c.p.c. per avere con- siderato l’appello inammissibile nonostante il raggiungimento dello scopo dell’atto». I due motivi del ricorso sono connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Essi sono manifestamente fondati. La valutazione di inammissibilità dell’appello operata dal tribu- nale, quale giudice di secondo grado, non risulta conforme ai principi di diritto di recente ribaditi da questa Corte, a Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 – 01), secondo cui «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, con- vertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere Ric. n. 13236/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 b 6 d a 5 5 f e 9 e a 4 7 d d 4 d b 9 2 2 0 b d c 3 f f 4 3 1 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 13236/2020 una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati Numero sezionale 230/2022Numero di raccolta generale 7576/2022 della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, Data pubblicazione 08/03/2022 affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale man- tiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vinco- lata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sa- cramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado» (in precedenza, nel medesimo senso, si vedano, ad es.: Cass., Sez. L, Sentenza n. 17712 del 07/09/2016, Rv. 640991 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 18932 del 27/09/2016, Rv. 641832 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 10916 del 05/05/2017, Rv. 644015 – 01; successivamente: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018, Rv. 648722 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 7675 del 19/03/2019, Rv. 653027 – 01). [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. ha in effetti contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto la sussistenza della dedotta mora credendi dell’attore, in rela- zione all’offerta che gli era stata fatta stragiudizialmente di un televisore con caratteristiche analoghe a quello acquistato, che non era più disponibile, ovvero di restituzione del prezzo, de- nunciando in proposito la violazione dell’art. 1206 c.c. nonché di alcune norme del codice deontologico forense, per essere stata avviata l’azione giudiziale senza alcun preavviso, in pen- denza di trattative per il bonario componimento della vertenza; ha inoltre contestato la predetta decisione nella parte in cui il giudice di pace non ha tenuto conto di una deposizione testi- moniale per essere stata fatta rilevare l’incapacità a testimo- niare del soggetto indicato, denunciando la violazione dell’art.246 c.p.c. (essendo invece a suo dire il teste pienamente ca- pace di testimoniare) e/o dell’art. 116 c.p.c. (per non avere Ric. n. 13236/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 b 6 d a 5 5 f e 9 e a 4 7 d d 4 d b 9 2 2 0 b d c 3 f f 4 3 1 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 13236/2020 Numero sezionale 230/2022 comunque il giudice di primo grado tenuto conto della deposi-Numero di raccolta generale 7576/2022Data pubblicazione 08/03/2022 zione in questione). Ha infine contestato la propria condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., negando di avere tenuto una condotta processuale censurabile e, anzi, affermando che era l’attore ad avere in definitiva fatto abuso dello strumento processuale. Il contenuto dell’atto di gravame, adeguatamente trascritto nel ricorso nelle sue parti rilevanti, consente di comprendere ade- guatamente i motivi di doglianza della parte appellante, le parti della sentenza di cui è stata chiesta la modifica e le ragioni di fatto e di diritto a fondamento di tale richiesta. Il tribunale avrebbe dovuto, di conseguenza, esaminare nel me- rito l’appello e non dichiararlo inammissibile. A tanto dovrà provvedersi in sede di rinvio. 2. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Avellino, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa per l’effetto la decisione impu- gnata, con rinvio al Tribunale di Avellino, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 12 gennaio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 13236/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 F i r m a t o D a : B E L M O N T E S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 b 6 d a 5 5 f e 9 e a 4 7 d d 4 d b 9 2 2 0 b d c 3 f f 4 3 1 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E