CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 febbraio 1972
Cassazione n. 32211/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/02/1972 avverso il decreto del 23/10/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Elio AMATO impugna il decreto in epigrafe, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Milano ha dichiarato "non luogo a provvedere" sul reclamo proposto dal predetto detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., in relazione al diniego opposto dall'Amministrazione alla richiesta di consegna di un paio di scarpe ricevute tramite pacco postale. 2. L'impugnazione, qualificata ricorso per cassazione con provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano, è stata proposta personalmente dall'interessato in data 4 novembre 2021 nelle forme previste per i detenuti dall'art. 123 cod. proc. pen. 3. Va ricordato, tuttavia, che a partire dal 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, è stata esclusa, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010: in motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). 4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, seppure non trattato, come avrebbe dovuto, "senza formalità di procedura" a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 5. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ipotesi di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso