CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05698/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Millano, in funzione di giudice (GLi dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo sulla richiesta avanzata dal locale Procuratore generale, ha revocato la sospensione condizionale della pena, concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa in data 27 ottobre 2014 dal Tribunale di Milano (confermata dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 31 gennaio 2018), che lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione con concessione della sospensione condizionale della pena, subordinata al pagamento della provvisionale di euro 20.000,00 in favore delle partifi(lese. La revoca è stata disposta a causa del mancato versamento della provvisionale ed in quanto la Corte territoriale ha escluso la assoluta impossibilità per il condannato di adempiere a tale condizione. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] , per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riportati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., l'insufficienza della motivazione riguardo le ragioni del mancato adempimento della obbligazione civilistica cui era subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena e, quindi, le ragioni della revoca del beneficio in questione. In particolare, sostiene che il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto delle sue disagiate condizioni economiche, a conferma delle quali aveva prodotto idonea documentazione, e che era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, essendosi limitato a sostenere, in modo apodittico, che il condannato non si sarebbe attivato per reperire un lavoro. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Invero, è principio affermato da questa Corte che l'assoluta impossibilità di adempiere impedisce la revoca del beneficio, una volta accertata dal giudice dell'esecuzione (Sez. III, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3197, Rv 242177). Nel caso di specie l'ordinanza impugnata ha motivato, in modo adeguato e non contraddittorio, che il condannato non ha dimostrato di trovarsi nella impossibilità assoluta di provvedere a tale adempimento non risultando un suo impedimento allo svolgimento di attività lavorativa.non potendo valere, in tal senso, la sola iscrizione alle liste di disoccupazione, l'esenzione dal ticket sui farmaci o la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente, quindi, con il lamentato vizio di motivazione tende in realtà ad una differente valutazione degli elementi di merito (già adeguatamente scrutinati dal giudice a quo), operazione che come è noto non è ammessa in sede di legittimità. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend