CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 32648/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5922-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 154, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Oggetto R.G.N. 5922/2022 Cron. Rep. Ud. 27/09/2023 [OSCURATO:PERSONA], SALVATORE DELL'ALPI, che li rappresentano e difendono; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 772/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/09/2021 R.G.N. 85/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la decisione con cui il tribunale locale aveva rigettato le opposizioni proposte avverso i decreti ingiuntivi emessi, per quanto qui di interesse, a titolo di retribuzioni in favore di [OSCURATO:PERSONA], MicheleMasci e [OSCURATO:PERSONA], a seguito della declaratoria di illegittimità del subingresso della società [OSCURATO:SOCIETA] nel rapporto di lavoro esistente tra [OSCURATO:SOCIETA] ed i predetti lavoratori. Avverso detta decisione aveva proposto ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA] affidato a sei motivi cui avevano resistito con controricorso i predetti lavoratori. La società depositava successiva memoria contenente rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositato telematicamente, la società ricorrente rinunciava al proprio ricorso. Prendendosi atto della rinuncia al ricorso, si dichiara estinta la causa per cessazione della materia del contendere, con spese compensate in ragione dell’intervenuta rinuncia. Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13; ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13,comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non, come nella specie, per quella sopravvenuta (Cass.n.2226/2014; Cass.n.13636/2015; Cass.n.3288/2018; Cass.n.14782/2018). P.Q.M. La Corte dichiara estinta la causa per cessazione della materia