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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 41591/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 1 dicembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia convalidava il provvedimento del Questore di Venezia emesso il 24 novembre 2022 notificato il 29 novembre 2022 alle ore 12,30, ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, a carico di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre in cassazione il destinatario del provvedimento del Questore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, cime disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Inosservanza o erronea applicazione della legge 401 del 1989 (art. 178 cod. proc. pen., 6 comma 3, legge n. 401 del 1989 e art. 24 della costituzione), in relazione ai presupposti di legittimità del provvedimento di convalida emesso prima delle 48 ore concesse per memorie ed osservazioni.

Il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente alle ore 12,30 del 29 novembre 2022, la convalida è stata depositata il 1 dicembre 2022, senza indicazione dell'orario, prima delle 48 ore previste per il diritto di difesa.

E' stato violato il diritto di difesa; infatti, la mancata indicazione dell'orario evidenzia l'inosservanza del termine di 48 ore per l'eventuale presentazione di memorie.

Ha chiesto quindi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato, il provvedimento di convalida emesso prima delle 48 ore.

Il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente alle ore 12,30 del 29 novembre 2022, la convalida è stata depositata il 1 dicembre 2022, senza indicazione dell'orario; la mancanza dell'orario consente di ritenere violato il termine delle 48 ore, previste per il diritto di difesa.

In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente perdita di efficacia del provvedimento erroneamente convalidato quanto all'obbligo di presentazione, ferma restandone l'intangibilità quanto al divieto di accesso. (Sez.

F, n. 41668 del 27/08/2013 - dep. 08/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257350; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011 - dep. 31/05/2011, Trentacoste, Rv. 250372).

Va quindi annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata, con la dichiarazione di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Venezia del 24 novembre 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Venezia del 24 novembre 2022 limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Ques

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 1 dicembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia convalidava il provvedimento del Questore di Venezia emesso il 24 novembre 2022 notificato il 29 novembre 2022 alle ore 12,30, ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre in cassazione il destinatario del provvedimento del Questore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, cime disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge 401 del 1989 (art. 178 cod. proc. pen., 6 comma 3, legge n. 401 del 1989 e art. 24 della costituzione), in relazione ai presupposti di legittimità del provvedimento di convalida emesso prima delle 48 ore concesse per memorie ed osservazioni. Il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente alle ore 12,30 del 29 novembre 2022, la convalida è stata depositata il 1 dicembre 2022, senza indicazione dell'orario, prima delle 48 ore previste per il diritto di difesa. E' stato violato il diritto di difesa; infatti, la mancata indicazione dell'orario evidenzia l'inosservanza del termine di 48 ore per l'eventuale presentazione di memorie. Ha chiesto quindi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato, il provvedimento di convalida emesso prima delle 48 ore. Il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente alle ore 12,30 del 29 novembre 2022, la convalida è stata depositata il 1 dicembre 2022, senza indicazione dell'orario; la mancanza dell'orario consente di ritenere violato il termine delle 48 ore, previste per il diritto di difesa. In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente perdita di efficacia del provvedimento erroneamente convalidato quanto all'obbligo di presentazione, ferma restandone l'intangibilità quanto al divieto di accesso. (Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013 - dep. 08/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257350; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011 - dep. 31/05/2011, Trentacoste, Rv. 250372). Va quindi annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata, con la dichiarazione di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Venezia del 24 novembre 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Venezia del 24 novembre 2022 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Ques
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