CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 44538/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI:02EROU4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Alessandria dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 10 bis Decreto legislativo n. 286 del 1998 e, riconosciute le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 3.500 di ammenda. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]ð, deducendo violazione di legge in punto di mancata applicazione della causa di non procedibilità di cui al comma 5 della norma, avendo il difensore dedotto l'esecuzione dell'avvenuta espulsione dell'imputato dal territorio nazionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene, in linea di diritto, che, avendo la difesa allegato la circostanza dell'avvenuta espulsione dell'imputato dal territorio nazionale dopo il suo trattenimento presso il Centro di identificazione ed espulsione di Torino, era onere del Giudice acquisire la notizia della causa di improcedibilità prevista dall'art. 10 bis, comma 5, d. I.vo 286 del 1998. Si tratta di deduzione infondata. Proprio per non onerare il Giudice di Pace delle investigazioni in ordine all'esecuzione dell'espulsione - che, in realtà, risulterebbero necessarie in ogni processo per questo reato, attesa la posizione irregolare dello straniero sul territorio nazionale e la conseguente possibilità di una sua espulsione - la norma ha previsto che "il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato": essendo, appunto, il questore l'organo deputato all'esecuzione dell'espulsione, la mancata comunicazione fornisce ragionevole certezza che tale esecuzione non sia avvenuta. La allegazione da parte del difensore, quindi, risultava del tutto generica, poiché né il trattenimento dell'imputato in un CIE né l'emissione nei suoi confronti di un nuovo decreto di espulsione costituivano elementi tali da far presumere che il provvedimento fosse stato eseguito. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua', di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]