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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 40888/2021

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LOCUTORIA sul ricorso n. 12985/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, alla via Banco di S. Spirito, n. 48 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato --,/;CP [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 65 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 2396/2018 della CORTE d'APPELLO di ANCONA, depositata il 31/10/2018; -;3t)35 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 09/12/2021, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] quale emittente di titoli cambiari in favore della [OSCURATO:PERSONA] del lavoro e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali avallanti, opposero, dinanzi il Tribunale di Ancona, il precetto loro notificato dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro (BNL) S.p.a. per sette effetti cambiari, per oltre sessantamila euro.

L'opposizione venne parzialmente accolta in primo grado con riferimento ad alcune (quattro) cambiali (precisamente quelle con scadenza 30/04/2007, 31/05/2007, 30/06/2007 e 31/07/2007).

La sentenza del Tribunale di Ancona venne appellata in via principale dai Moglie-Mazzocchini e in via incidentale dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], con sentenza n. 2936 del 31/10/2018, ha accolto parzialmente l'appello, con riferimento alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando la nullità del precetto nei suoi confronti, e ha rigettato nel resto l'impugnazione principale e quella incidentale.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono, con atto affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].

Per l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [come inserito dal comma 1, lett. f), dell'art. 1 bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla

I. 25 ottobre 2016, n. 197], il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e entrambele parti depositano memoria.Ad. 09/12/2021 CC R.G.N. 12985/2019; estensore: C. Valle [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso deduce: «violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 37

I. camb. (r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669) anche in relazione agli artt. 65 e 21

I. camb., violazione dell'art. 132 c.p.c. per contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1945 e 1955 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.)».

Con il secondo mezzo le parti ricorrenti asseriscono la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del C- 1(42: 2002 (vizio ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.); illegittimità costituzionale dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 con riferimento all'art. 24 Cost.».

Il primo motivo, il cui esame è preliminare,,. (e salva la valutazione autonoma dell'ammissibilità del secondo mezzo) ) è incentrato sull'avere la Corte di Appello di Ancona ritenuto liberato il solo emittente dei titoli cambiari e non anche le due avallanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il motivo, come formulato, prospetti questione di diritto di notevole importanza, meritevole di discussione in pubblica udienza, in considerazione della circostanza che sul punto della (mancata) liberazione dell'avallante nonostante l'insussistenza dell'obbligazione dell'emittente la cambiale non si rinvengono precedenti specifici, nell'ultimo ventennio a ritroso, di questa Corte.

La causa deve, pertanto, essere rimessa alla pubblica udienza e rinviata a nuovo ruolo.Ad. 09/12/2021 CC R.G.N. 12985/2019; estensore: C. Valle /411/i9etr 'J'At ,m , TrAu P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza e la rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 09 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] tSP7n'.

CANCELLIERt Do . [OSCURATO:PERSONA] iuc ti ER !A [OSCURATO:PERSONA] )Mt;t1:01ari rciuoli o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LOCUTORIA sul ricorso n. 12985/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, alla via Banco di S. Spirito, n. 48 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato --,/;CP [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 65 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 2396/2018 della CORTE d'APPELLO di ANCONA, depositata il 31/10/2018; -;3t)35 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 09/12/2021, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] quale emittente di titoli cambiari in favore della [OSCURATO:PERSONA] del lavoro e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali avallanti, opposero, dinanzi il Tribunale di Ancona, il precetto loro notificato dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro (BNL) S.p.a. per sette effetti cambiari, per oltre sessantamila euro. L'opposizione venne parzialmente accolta in primo grado con riferimento ad alcune (quattro) cambiali (precisamente quelle con scadenza 30/04/2007, 31/05/2007, 30/06/2007 e 31/07/2007). La sentenza del Tribunale di Ancona venne appellata in via principale dai Moglie-Mazzocchini e in via incidentale dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], con sentenza n. 2936 del 31/10/2018, ha accolto parzialmente l'appello, con riferimento alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando la nullità del precetto nei suoi confronti, e ha rigettato nel resto l'impugnazione principale e quella incidentale. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono, con atto affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. Per l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [come inserito dal comma 1, lett. f), dell'art. 1 bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197], il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e entrambele parti depositano memoria.Ad. 09/12/2021 CC R.G.N. 12985/2019; estensore: C. Valle [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso deduce: «violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 37 I. camb. (r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669) anche in relazione agli artt. 65 e 21 I. camb., violazione dell'art. 132 c.p.c. per contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1945 e 1955 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.)». Con il secondo mezzo le parti ricorrenti asseriscono la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del C- 1(42: 2002 (vizio ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.); illegittimità costituzionale dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 con riferimento all'art. 24 Cost.». Il primo motivo, il cui esame è preliminare,,. (e salva la valutazione autonoma dell'ammissibilità del secondo mezzo) ) è incentrato sull'avere la Corte di Appello di Ancona ritenuto liberato il solo emittente dei titoli cambiari e non anche le due avallanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il motivo, come formulato, prospetti questione di diritto di notevole importanza, meritevole di discussione in pubblica udienza, in considerazione della circostanza che sul punto della (mancata) liberazione dell'avallante nonostante l'insussistenza dell'obbligazione dell'emittente la cambiale non si rinvengono precedenti specifici, nell'ultimo ventennio a ritroso, di questa Corte. La causa deve, pertanto, essere rimessa alla pubblica udienza e rinviata a nuovo ruolo.Ad. 09/12/2021 CC R.G.N. 12985/2019; estensore: C. Valle /411/i9etr 'J'At ,m , TrAu P.Q.M. Rimette la causa alla pubblica udienza e la rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 09 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] tSP7n'. CANCELLIERt Do . [OSCURATO:PERSONA] iuc ti ER !A [OSCURATO:PERSONA] )Mt;t1:01ari rciuoli o
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