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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 febbraio 2021

Cassazione n. 38910/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni, formulate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni, formulate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal ricorrente, il quale ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. • [OSCURATO:PERSONA] ,FATTO

1. Con sentenza del 23 febbraio 2021 la Corte di appello di Palermo, giudicando a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza dell'Il febbraio 2019, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Trapani il 21 aprile 2017, nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere del furto pluriaggravato di tre pedane e di un sollevatore meccanico transpallet, ha rideterminato la pena a lui inflitta, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. in rapporto di prevalenza sulle aggravanti, in tre mesi di reclusione e ottanta euro di multa.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto la sua responsabilità concorsuale in ordine al perpetrato furto senza in alcun modo spiegare in cosa sia consistito il suo consapevole ed efficiente contributo agli episodi delittuosi in contestazione.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 15 giugno 2021, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre il ricorrente, con memoria del 22 giugno 2021, ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.

2. La Corte di cassazione, nel disporre l'annullamento con rinvio della sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 25 luglio 2018, osservò che il giudice di merito aveva omesso di esaminare uno dei motivi di impugnazione articolati da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dedotto di essere rimasto assente allorquando [OSCURATO:PERSONA] aveva sottratto il sollevatore meccanico, impresa criminosa alla quale egli non aveva, pertanto, fornito alcun apprezzabile apporto, e stigmatizzò, ulteriormente, il silenzio della corte territoriale in ordine alla residua obiezione dell'imputato, il quale aveva dedotto che le pedane erano state prelevate con il consenso degli addetti al supermercato che era stato rifornito della merce spostata grazie al transpallet ed alle medesime pedane.

3. Il giudice del rinvio ha esposto che la prova che [OSCURATO:PERSONA] abbia deliberatamente offerto un utile contributo all'azione illecita materialmente compiuta dal correo si trae dalle immagini registrate dal servizio di videosorveglianza installato nel cortile che è stato teatro del furto.

I filmati ritraggono, in specie, la contemporanea presenza della [OSCURATO:PERSONA], condotta da [OSCURATO:PERSONA], sulla quale sono state caricate le pedane, • prima, ed il transpallet, poi, e della autovettura [OSCURATO:PERSONA] guidata da [OSCURATO:PERSONA].

In un primo momento, infatti, si vede la Opel, seguita dalla [OSCURATO:PERSONA], seguita dalla [OSCURATO:PERSONA], giungere nel piazzale sul quale insiste il supermercato Sisa: a questo punto, mentre [OSCURATO:PERSONA] preleva le pedane, Natale attraversa lentamente l'area, esce dal cancello posto sul lato destro per poi rientrare da quello collocato sul versante opposto, disegnando un cerchio sino a ripassare davanti ad [OSCURATO:PERSONA] il quale, ultimato il carico delle pedane, guadagna l'uscita dal lato di [OSCURATO:PERSONA].

Di lì a poco, [OSCURATO:PERSONA] torna sul posto a bordo della Ape, il cui cassone è stato medio tempore svuotato, e si posiziona nello spazio già occupato dalla pedane; subito dopo, sopraggiunge, a bordo della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il quale si ferma per qualche secondo nei pressi dell'altro veicolo per poi dirigersi verso il cancello di [OSCURATO:PERSONA] ed ivi impegnare l'intersezione stradale, fermandosi, pur senza la necessità di riconoscere la precedenza ad altri veicoli, per qualche secondo, ovvero sino a quando [OSCURATO:PERSONA], caricato il transpallet sull'Ape, riparte per uscire dal piazzare dal medesimo varco di [OSCURATO:PERSONA].

Tanto dimostra, osserva la Corte di appello, l'efficienza dell'ausilio dell'odierno ricorrente, il quale, con piena consapevolezza della portata illecita — da ritenersi anche in relazione alle pedane, non essendosi, a dispetto di quanto obiettato da Caltagirone; prova che l'asportazione fosse stata preventivamente autorizzata da soggetto a ciò abilitato — della condotta materialmente posta in essere dal correo, si è mosso all'interno del piazzale e nelle sue immediate adiacenze in modo tale da controllare che nessuno, accedendo all'area, potesse notare il compimento delle operazioni furtive.

In tal senso, aggiunge, depone anche l'omessa prospettazione, da parte dell'imputato, di una credibile spiegazione alternativa della sua presenza in loco e dei suoi movimenti.

3.1. A fronte di un percorso argomentativo lineare, esente da fratture razionali ed aderente ai dati disponibili, [OSCURATO:PERSONA] si limita a proporre obiezioni di tangibile genericità ed a dedurre, in particolare, l'assenza di prova in ordine alla causalità del suo contributo, che non avrebbe oltrepassato la sfera della connivenza.

Così facendo, egli trascura che il giudice del rinvio ha debitamente evidenziato, in termini non censurabili nella sede di legittimità, che la cooperazione prestata ha agevolato la commissione del reato, rassicurando l'autore materiale del furto circa la possibilità di agire indisturbato, e che la sequenza degli spostamenti della [OSCURATO:PERSONA] registrata dalla telecamere elide ogni dubbio alcuno in merito alla piena coscienza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], di quanto l'omonimo [OSCURATO:PERSONA] stava facendo.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni, formulate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni, formulate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal ricorrente, il quale ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. • [OSCURATO:PERSONA] ,FATTO 1. Con sentenza del 23 febbraio 2021 la Corte di appello di Palermo, giudicando a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza dell'Il febbraio 2019, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Trapani il 21 aprile 2017, nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere del furto pluriaggravato di tre pedane e di un sollevatore meccanico transpallet, ha rideterminato la pena a lui inflitta, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. in rapporto di prevalenza sulle aggravanti, in tre mesi di reclusione e ottanta euro di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto la sua responsabilità concorsuale in ordine al perpetrato furto senza in alcun modo spiegare in cosa sia consistito il suo consapevole ed efficiente contributo agli episodi delittuosi in contestazione. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 15 giugno 2021, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre il ricorrente, con memoria del 22 giugno 2021, ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. La Corte di cassazione, nel disporre l'annullamento con rinvio della sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 25 luglio 2018, osservò che il giudice di merito aveva omesso di esaminare uno dei motivi di impugnazione articolati da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dedotto di essere rimasto assente allorquando [OSCURATO:PERSONA] aveva sottratto il sollevatore meccanico, impresa criminosa alla quale egli non aveva, pertanto, fornito alcun apprezzabile apporto, e stigmatizzò, ulteriormente, il silenzio della corte territoriale in ordine alla residua obiezione dell'imputato, il quale aveva dedotto che le pedane erano state prelevate con il consenso degli addetti al supermercato che era stato rifornito della merce spostata grazie al transpallet ed alle medesime pedane. 3. Il giudice del rinvio ha esposto che la prova che [OSCURATO:PERSONA] abbia deliberatamente offerto un utile contributo all'azione illecita materialmente compiuta dal correo si trae dalle immagini registrate dal servizio di videosorveglianza installato nel cortile che è stato teatro del furto. I filmati ritraggono, in specie, la contemporanea presenza della [OSCURATO:PERSONA], condotta da [OSCURATO:PERSONA], sulla quale sono state caricate le pedane, • prima, ed il transpallet, poi, e della autovettura [OSCURATO:PERSONA] guidata da [OSCURATO:PERSONA]. In un primo momento, infatti, si vede la Opel, seguita dalla [OSCURATO:PERSONA], seguita dalla [OSCURATO:PERSONA], giungere nel piazzale sul quale insiste il supermercato Sisa: a questo punto, mentre [OSCURATO:PERSONA] preleva le pedane, Natale attraversa lentamente l'area, esce dal cancello posto sul lato destro per poi rientrare da quello collocato sul versante opposto, disegnando un cerchio sino a ripassare davanti ad [OSCURATO:PERSONA] il quale, ultimato il carico delle pedane, guadagna l'uscita dal lato di [OSCURATO:PERSONA]. Di lì a poco, [OSCURATO:PERSONA] torna sul posto a bordo della Ape, il cui cassone è stato medio tempore svuotato, e si posiziona nello spazio già occupato dalla pedane; subito dopo, sopraggiunge, a bordo della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il quale si ferma per qualche secondo nei pressi dell'altro veicolo per poi dirigersi verso il cancello di [OSCURATO:PERSONA] ed ivi impegnare l'intersezione stradale, fermandosi, pur senza la necessità di riconoscere la precedenza ad altri veicoli, per qualche secondo, ovvero sino a quando [OSCURATO:PERSONA], caricato il transpallet sull'Ape, riparte per uscire dal piazzare dal medesimo varco di [OSCURATO:PERSONA]. Tanto dimostra, osserva la Corte di appello, l'efficienza dell'ausilio dell'odierno ricorrente, il quale, con piena consapevolezza della portata illecita — da ritenersi anche in relazione alle pedane, non essendosi, a dispetto di quanto obiettato da Caltagirone; prova che l'asportazione fosse stata preventivamente autorizzata da soggetto a ciò abilitato — della condotta materialmente posta in essere dal correo, si è mosso all'interno del piazzale e nelle sue immediate adiacenze in modo tale da controllare che nessuno, accedendo all'area, potesse notare il compimento delle operazioni furtive. In tal senso, aggiunge, depone anche l'omessa prospettazione, da parte dell'imputato, di una credibile spiegazione alternativa della sua presenza in loco e dei suoi movimenti. 3.1. A fronte di un percorso argomentativo lineare, esente da fratture razionali ed aderente ai dati disponibili, [OSCURATO:PERSONA] si limita a proporre obiezioni di tangibile genericità ed a dedurre, in particolare, l'assenza di prova in ordine alla causalità del suo contributo, che non avrebbe oltrepassato la sfera della connivenza. Così facendo, egli trascura che il giudice del rinvio ha debitamente evidenziato, in termini non censurabili nella sede di legittimità, che la cooperazione prestata ha agevolato la commissione del reato, rassicurando l'autore materiale del furto circa la possibilità di agire indisturbato, e che la sequenza degli spostamenti della [OSCURATO:PERSONA] registrata dalla telecamere elide ogni dubbio alcuno in merito alla piena coscienza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], di quanto l'omonimo [OSCURATO:PERSONA] stava facendo. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell
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