CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 dicembre 2025
Cassazione n. 41824/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso lasentenza 30/10/2025 GIP Tribunale di Verona visti gli atti, lettiil provvedimento impugnato e il ricorso de ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo de l difensor e di fiducia , ricorr e per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Verona in data 30/10/2025 che ha applicato all’imputato la pena concordata tra le parti in ordine ai reati al medesimo ascritti in rubrica. 2. La difesa affida il ricorso adue motiv i con cui deduce : 2.1. Violazione di legge 2.2. Carenza di motivazione in ordine all’art. 129 cod. proc. pen. 3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile poiché il motivo non è consentito in sede di legittimità. La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate(Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020 , Rv. 279761 – 01 , Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020,Rv. 278337 – 01 ). E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. 4. Alla declaratoria di inammissibilità delricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent e al pagamento delle spese processuali e, ciascuno,della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M Dichiara inammissibile ilricorso e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Così deciso, li 23 dicembre 2025. Il Consigliere