CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 06715/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ministero Dell'economia E Delle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] MOSESa mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli con la quale era stata rigettata la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita in regime di custodia cautelare domiciliare dal 30 maggio 2010 al 29 maggio 2011 per i delitti di cui agli artt. 110, 81cod.pen . e 73 e 80 D.P.R. n. 309/1990, reat o dalquale era stata assolto con sentenza del GIP di [OSCURATO:PERSONA] in data 10 novembre 2020. 2. La Corte territoriale ha ritenuto il ricorrente avesseconcorso a dare causa all'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale per colpa grave. In particolare, la colpa grave è stata ravvisata nell e circostanz e , accertat e positivamentedalla sentenza di assoluzione, che il r icorrente frequentava soggetti dediti al traffico di sostanze stupefacenti, cheaveva avuto in uso l’utenza relativa alle numerose intercettazioni delle conversazioni relative aoggetti illeciti indicati in modo criptico (cose, roba, scarpe, quello da 20 euro, da 30 euro, maglia bianca, maglia nera…)chel’[OSCURATO:PERSONA] acquistava e rivendeva. Inoltre, durante la fase delle indagini, lo stesso avevafalsamente dichiarato di non aver mai avuto in uso le utenze relative alle conversazioni intercettate, di cui gli era stata data lettura. Ciò era stato riconosciuto dallo stesso giudice dell’assoluzione, il quale, dopo aver assolto l’istante per un errore nella contestazione commesso dall’accusa, ipotizzava unapossibile prosecuzione dell ’ esercizio dell ’ azione penale. 3. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per motivazione illogica e contraddittoria, travisante i fatti, posto che le perizie espletate nel corso del giudizio sulle utenze telefoniche non erano riuscite a ravvisare elementi di responsabilità ela dichiarazione del teste maresciallo Iodice aveva addirittura escluso che il ricorrente fosse stato mai identificato. 4. Il Procuratore Generale ha depo sitato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze,chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il ricorrente omette totalmente di confrontarsi con gli argomenti posti dal giudice territoriale a fondamento del rigetto della domanda riparatoria. In particolare, non si confronta con l’affermazione secondo cui il medesimo istante,nel corso delle indagini preliminari, tenne un comportamento decettivo a fronte delle conversazioni e dei contatti indizianti che gli venivano contestati, affermando falsamente di non essere il titolare dell’utenza telefonica in questione. La Corte d’appello ha pure evidenziato i contenuti delle conversazioni, molte delle quali dal contenuto criptico, che lo collegavano con pregiudicati dediti allo smercio di sostanza stupefacente, ma a tali specifiche affermazioni, si oppongono considerazioni meramente congetturali e comunque versate in fatto. 2. A tale proposito il provvedimento del giudice della riparazione evidenzia la ricorrenza di alcune conversazioni dal contenuto oscuro ed allusivo con altri soggetti coinvolti in tali traffici dal cui esame il giudice della cautela aveva legittimamente tratto l'inferenza della partecipazione del prevenuto ad illeciti ed organizzati traffici di stupefacenti.Il provvedimento impugnato, ha dato atto che l’assoluzione era avvenuta solo per unvizio della contestazione, mentre, all’esito del giudizio di assoluzione, era stata rilevat a la solidità del patrimonio indiziario indicato nella ordinanza custodiale, proprio laconfermata esistenza di numerosi colloqui intercettati intercorsi con i coindagati di contenuto palesemente criptico e oggettivamente idonei a indurre in errore il GIP in ordine alla sua partecipazione al reato; nè d'altro canto l'indagato forniva alcun chiarimento sul tenore dei colloqui captati (che soltanto l'indagato poteva svelare), posto che anzi aveva negato anche di essere il titolare dell’utenza. 4. A fronte di tale ragionamento logico giuridico la difesa del ricorrente non si confronta con le argomentazioni dell'ordinanza di rigetto ma si limita a contestare il ritenuto carattere criptico di talune conversazioni, circostanza peraltro pacificamenteritenuta nella stessa sentenza assolutoria, e deduce la ininfluenza della menzogna. 5. Peraltro tale ultima censura pecca di genericità e di manifesta infondatezza atteso che la pronuncia, anche per tale profilo, risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale "anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. a opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria equivoca rilevante ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen." (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, F., Rv. 286587 -01; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581 -01). 7. Orbene la condotta del ricorrente, come correttamente riconosciuto dal provvedimento impugnato, deve essere interpretata sulla scorta di detta giurisprudenza e pertanto alla stregua del quadro indiziario esistente al momento della adozione della cautela il quale, per convergenza e gravità, era tale da collegare la persona del [OSCURATO:PERSONA] con esponenti di un ambiente malavitoso con cui era solito interloquire anche con telefonate dal contenuto allusivo e criptico,quadro che non era venuto meno neanche al momento della pronuncia assolutoria. 8. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero da responsabilità per colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, a norma dell'art. 616 c.p.p., che si liquida come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonchéalla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00. Così è deciso, 18/12/2025 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]