CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 29399/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 3953-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in 2022 persona del legale rappresentante pro tempore, 2442 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 577/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/11/2015 R.G.N. 444/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di pensione supplementare di vecchiaia a carico della [OSCURATO:PERSONA] avanzata da [OSCURATO:PERSONA], già titolare di pensione liquidata dall'Inpdap. L'Inps aveva respinto la domanda amministrativa in quanto la ricorrente non possedeva il requisito anagrafico richiesto. La Corte d'Appello motivava per relationem, riportando il contenuto di una sentenza resa tra l'Inps e un terzo soggetto; sentenza che escludeva il diritto alla pensione supplementare in quanto il requisito anagrafico non era posseduto alla data della domanda amministrativa. Contro la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi, illustrati da memoria. L'Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell'art.132, n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. La sentenza sarebbe nulla in quanto motivata solo per relationem, senza menzionare le norme applicabili al caso di specie né i fatti rilevanti di causa. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.5 I. n.1338/62, nonché dell'art.24, co.3 e 14 d.l. n.201/11 conv. con mod. con I. n.214/11. La sentenza avrebbe erralo nel ritenere insussistente il requisito anagrafico in capo alla ricorrente, maturato in 60 anni ai sensi della I. n.247/07. Il primo motivo è manifestamente infondato. Premesso che la motivazione della sentenza per relationem è ammissibile purché dalla giustapposizione del testo redatto dal giudice e di quello cui quest'ultimo fa rinvio risulti con sufficiente chiarezza e precisione il suo ragionamento (Cass.3920/11), nel caso di specie dal testo della sentenza e in particolare dalla prima parte contenente le considerazioni svolte dal collegio, coordinata con la seconda parte, contenente la motivazione per relationem, si riesce a comprendere il ragionamento compiuto dal collegio. Esso può così riassumersi: all'epoca della domanda di pensione supplementare, la ricorrente non aveva maturato il requisito anagrafico richiesto, ovvero 64 anni e 9 mesi, il quale doveva essere maturato alla data di presentazione della domanda amministrativa, secondo la legge in vigore al tempo della domanda stessa. Seppur esposto in maniera succinta, e facendo proprie le valutazioni svolte dall'Inps al tempo in cui ebbe a rigettare la domanda, il ragionamento della Corte posto a base del dispositivo è intellegibile, con esclusione del vizio di nullità ai sensi dell'art.132, n.4 c.p.c. Il secondo motivo è parimenti infondato. Questa Corte, con orientamento consolidato e dal quale non v'è motivo di discostarsi (v., tra le altre, Cass.9293/16, Cass.22009/10, Cass.22010/19, Cass.18169/20, Cass.31519/21), ha affermato che la pensione supplementare di vecchiaia costituisce un beneficio autonomo, sicché il regime dell'età pensionabile va determinato avendo riguardo non alla data in cui si verificano i requisiti per l'accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa che ne condiziona la concessione, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla liquidazione. Il riferimento al requisito anagrafico di 60 anni, secondo la I. n.247/07, non è quindi pertinente, poiché occorre aver riguardo al requisito anagrafico imposto dalla legislazione vigente al tempo della domanda amministrativa, ovvero all'art.24, co.6, lett. b) d. I. n.201/11, conv. con mod. con I. n.214/11. Parimenti non pertinente è il richiamo in ricorso all'art.24, co.3 d.l. n.201/11, poiché tale norma mira a far salvo il requisito anagrafico previsto dalla legislazione vigente, se già maturato. Tuttavia, come detto, la legislazione previgente al d.l. n.201/11 è irrilevante ai fini della pensione supplementare di vecchiaia, ai cui finì si deve aver rìguardo alla legislazione in essere al tempo della domanda amministrativa. Il principio di diritto seguito dalla sentenza impugnata è conforme ai precedenti di questa Corte, sì che non si appalesa la violazione di legge denunciata nel secondo motivo. Poiché l'orientamento dì legittimità formatosi sul punto è successivo al ricorso, le spese del presente giudizio sono compensate. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite del presente giudizio; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso all'adunanza camerale del 21.6.22 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]