CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23643/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ipale e controricorrente incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in [OSCURATO:PERSONA], conl’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente principale e ricorrente incidentale -avverso il decreto del Tribunale di Roma cron. n. 1351/2022depositato in data 19.5.2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del3.6.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. presentò domanda di ammissione alpassivo della amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]avente ad oggetto il credito chirografario di € 10.364.296,10,Numero registro generale 16095/2022Numero sezionale 2459/2026Numero di raccolta generale 23643/2026Data pubblicazione 21/07/2026vantato a titolo di saldo dei corrispettivi maturati per lavorazionieseguite nell’ambito di un più ampio contratto d’appaltostipulato tra la committente RFI - Rete ferroviaria italiana S.p.A.e una associazione temporanea di imprese (ATI) di cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva fatto parte quale mandante, mentre ImpresaS.p.A. aveva incorporato altra società subentrata nel ruolo dimandataria.La domanda venne accolta dal giudice delegato, ma per illimitato importo capitale di € 158.492,39, sicché Asfalti SintexS.r.l. propose opposizione allo stato passivo, che il Tribunale diRoma, in composizione collegiale, accolse in parte, ammettendol’importo capitale di € 6.485.614,88, esclusi invece gli interessi,quantificati nella domanda in € 1.695.319,35.Contro il decreto del tribunale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. haproposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.L’amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]. ha asua volta presentato successivo ricorso per cassazione, affidatoa un unico motivo e riunito al precedente come ricorsoincidentale.Entrambe le parti si sono difese con controricorso ai ricorsiavversari e hanno depositato memoria illustrativa nel terminedi legge anteriore alla data fissata per la trattazione in cameradi consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso principale denuncia «omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti, in relazione ex art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., con riferimento al dedotto onere di allegazione relativoall’esigibilità degli interessi».Il tribunale ha negato l’ammissione al passivo degliinteressi «per la assorbente ragione che l’opponente non haNumero registro generale 16095/2022Numero sezionale 2459/2026Numero di raccolta generale 23643/2026Data pubblicazione 21/07/2026indicato le disposizioni contrattuali che disciplinavano i rapportifra le imprese associate in ATI dalle quali potersi desumerel’epoca dell’intervenuta esigibilità del credito». La ricorrenteosserva che non vi erano accordi contrattuali disciplinanti irapporti tra le imprese associate, a parte lo stesso contratto diassociazione, il quale non conteneva clausole sulla decorrenzadegli interessi, sicché contesta al giudice del merito di averleimposto un «Onere di allegazione insussistente per assenza delproprio oggetto».1.1. Il motivo è inammissibile, perché non individua «unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti daltesto della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo»(Cass. S.u. n. 21973/2021) e il cui esame sia stato omesso daltribunale. La ricorrente contesta, invece, l’attribuzione a suocarico di un onere di allegazione che ritiene ingiustificato.La critica non riguarda, pertanto, il mancato esame di unfatto, bensì una valutazione in diritto sulla distribuzione deglioneri di allegazione e prova, che, in quanto tale, non può esserecensurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.2. Il secondo motivo denuncia «violazione e falsaapplicazione, in relazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deld.lgs. n. 231/2002, art. 4, comma 2, e/o dell’art. 30 D.M. n.145/2000 (Regolamento recante il capitolato generale d'appaltodei lavori pubblici) e successivo art. 144 D.p.r. 207/2010nonché dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.».Quale conseguenza dell’errata attribuzione di un onere diallegazione privo di oggetto, la ricorrente denuncia la mancataapplicazione delle norme che prevedono la decorrenza degliinteressi anche a prescindere da specifici accordi in proposito.Numero registro generale 16095/2022Numero sezionale 2459/2026Numero di raccolta generale 23643/2026Data pubblicazione 21/07/20262.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché non siconfronta con la ratio decidendi posta a sostegno della decisioneassunta dal Tribunale di Roma.Occorre precisare che quello oggetto di causa non è unrapporto derivante da contratto d’appalto, bensì il rapporto diassociazione tra le imprese riunitesi per dare esecuzioneall’appalto. In questo senso, del tutto pertinente è il riferimentodel tribunale alle «disposizioni contrattuali che disciplinavano irapporti fra le imprese associate in ATI», mentre non altrettantopuò dirsi del riferimento, nel ricorso principale, all’esecuzionedelle opere previste nell’appalto e alla maturazione dei creditidell’ATI nei confronti della committente. La società mandatariadeve riversare alle mandanti le somme incassate e riferibili alavori da queste ultime eseguiti, sicché non è possibile stabilireuna data di decorrenza degli interessi, in mancanza diallegazione e prova in merito alla data in cui si è verificato ilfatto (incasso del corrispettivo) che fa sorgere il credito dellamandataria nei confronti della mandante. Men che meno talecarenza di allegazione può essere supplita dalla invocazione diastratte previsioni normative e dall’allegazione di circostanzerelative all’esecuzione del contratto d’appalto.3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA]in amministrazione straordinaria denuncia «violazione dell’art.22 l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 584 (oggi art. 34 del Codice dei ContrattiPubblici), dell’art. 1713 c.c. e, più in generale, dei principi intema di mandato, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.».La ricorrente incidentale sostiene e si duole che il tribunalesi sia limitato ad accertare l’entità dei lavori eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA]., senza occuparsi di verificare se, e in che misura,tali lavori siano poi stati effettivamente contabilizzati nell’ambitoNumero registro generale 16095/2022Numero sezionale 2459/2026Numero di raccolta generale 23643/2026Data pubblicazione 21/07/2026dell’appalto e, quindi, riconosciuti e pagati dalla stazioneappaltanteIn memoria illustrativa, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. prospetta lacessazione della materia del contendere, producendo documentivolti a dimostrare che il suo credito, così come ammesso daltribunale, è stato nel frattempo inserito in un progetto di ripartodell’attivo della procedura concorsuale.È appena il caso di osservare che non è ammessa laproduzione dei nuovi documenti, che non riguardano la nullitàdel provvedimento impugnato o l’ammissibilità del ricorso (art.372 c.p.c.), e che la cessazione della materia del contenderenon può essere constatata e dichiarata sulla base di unadichiarazione unilaterale di una delle parti.3.1. Ciò posto, il motivo di ricorso incidentale è comunqueinammissibile.Occorre precisare che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a cagionedell’inerzia della società mandataria dell’epoca, avevaprovveduto ad eseguire e a fatturare direttamente nei confrontidella committente tutte le opere completate fino al 29° SAL,salvo poi recedere dal contratto per non avere accettato unavariante imposta da RFI - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] insinuato al passivo ha ad oggetto il corrispettivo perlavorazioni che, sebbene eseguite da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonerano ancora state contabilizzate al momento del recesso.La ricorrente incidentale giustamente evidenzia chel’accertamento del credito di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confrontidella mandante non presuppone soltanto la prova dei lavorieffettivamente eseguiti dalla mandante, ma anche la provadell’inserimento di quei lavori nella contabilità dell’appalto e,quindi, del loro riconoscimento da parte della committente acredito dell’ATI.Numero registro generale 16095/2022Numero sezionale 2459/2026Numero di raccolta generale 23643/2026Data pubblicazione 21/07/2026Sennonché, ciò è proprio quanto risulta dalla motivazionedel decreto impugnato, ove si legge che il c.t.u. – le cuiconclusioni vengono fatte proprie dal giudice – «ha rilevato che,anche sulla scorta della relazione redatta dal commissariostraordinario cui erano attribuite le funzioni della stazioneappaltante e dell’allegata relazione del consulente diquest’ultimo, è stato possibile determinare le differenzeesistenti fra le opere e i corrispettivi contabilizzati nei SALredatti fino a quando [OSCURATO:PERSONA] ha cessato la propria attivitàe le opere effettivamente realizzate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA],con i relativi corrispettivi maturati, che erano statecontabilizzate successivamente, non essendo complete alla datadi emissione del SAL».Dunque, la decisione del tribunale è basatasull’accertamento non solo che determinate opere erano staterealizzate da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ma anche che quelle opere«erano state contabilizzate successivamente». La ricorrenteincidentale sostiene che, in realtà, la verifica del c.t.u. sisarebbe limitata alle opere eseguite da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e nonsi sarebbe estesa al loro successivo inserimento nella contabilitàdell’appalto. Ma siffatta affermazione non può sostanziare laproposta censura di violazione di norme di diritto, trattandosi,semmai, di una critica all’accertamento del fatto, estranea alperimetro del controllo di legittimità riservato a questa Corte.4. Dichiarati inammissibili entrambi i ricorsi, le spese delpresente giudizio di legittimità vengono interamentecompensate, in ragione della soccombenza reciproca.5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste, acarico di entrambe le parti, il presupposto per il raddoppio delcontributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002.Numero registro generale 16095/2022Numero sezionale 2459/2026Numero di raccolta generale 23643/2026Data pubblicazione 21/07/2026 P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso principale;dichiara inammissibile il ricorso incidentale;compensa le spese;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte sia della ricorrente principale che dellaricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per ciascun ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del3.6.2026.Il Presidente