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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 23662/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 28 giugno 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria 1'11 settembre 2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di furto, tentato furto e ricettazione.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza delle norme processuali, per avere la Corte territoriale emesso la sentenza impugnata nonostante la dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze, proclamata dall'Unione delle camere penali con delibera del 14 giugno 2022, è manifestamente infondato, atteso che l'udienza del 28 giugno 2022 è stata celebrata in camera di consiglio non partecipata ex art. 23 del L. n. 176/2020 e questa Corte (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Rv. 282067 — 01) ha già avuto modo di affermare che, nel procedimento di appello - nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede, in mancanza di richiesta di discussione orale, la trattazione in udienza camerale non partecipata - l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze, proclamata dai competenti organismi di categoria, non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 28 giugno 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria 1'11 settembre 2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di furto, tentato furto e ricettazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza delle norme processuali, per avere la Corte territoriale emesso la sentenza impugnata nonostante la dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze, proclamata dall'Unione delle camere penali con delibera del 14 giugno 2022, è manifestamente infondato, atteso che l'udienza del 28 giugno 2022 è stata celebrata in camera di consiglio non partecipata ex art. 23 del L. n. 176/2020 e questa Corte (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Rv. 282067 — 01) ha già avuto modo di affermare che, nel procedimento di appello - nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede, in mancanza di richiesta di discussione orale, la trattazione in udienza camerale non partecipata - l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze, proclamata dai competenti organismi di categoria, non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23662/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris