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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 14158/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'L\1<. n)`'N' [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 10 giugno 2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui Tuna era stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione di una autovettura. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che con il secondo motivo di appello si era censurata la sentenza di primo grado laddove aveva apoditticamente ritenuto provata la presenza del dolo di ricettazione in base al mero possesso del veicolo da parte dell'imputato e sulla omessa indicazione di ipotesi alternative da parte dell'imputato; sul punto il teste Chiavetta aveva dichiarato che Tuna aveva fornito spiegazioni nell'immediatezza dei fatti, ma era stato fermato dal giudice sulla base di un'erronea applicazione dell'art. 195 cod.proc.pen., ía la Corte di appello, investita della questione, non si era pronunciata, recependo come assioma l'errata applicazione di cui sopra; né, contrariamente a quanto affermato nella motivazione della sentenza impugnata, l'assenza o il silenzio processuale dell'imputato potevano consentire di valorizzare ai fini della decisione comportamenti che erano manifestazione di diritti soggettivi. 1.2 Il difensore, premesso che il giudice di primo grado, dopo aver applicato una recidiva inesistente, aveva negato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sul presupposto della presenza di una condanna per fatto antecedentemente commesso, osserva che la Corte di appello aveva correttamente escluso la recidiva, ma omesso di motivare sui motivi fondanti la prognosi sfavorevole che impediva la concessione del beneficio, vieppiù in ragione del fatto che Tuna era persona incensurata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare che la sussistenza del dolo proprio del reato di ricettazione è stata desunta dal non avere il ricorrente mai fornito spiegazioni su come era entrato in possesso del bene; a tale riguardo, deve preliminarmente essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione del diritto al silenzio, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative ^ ) "rs, alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato; coerentemente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto sussistente il dolo del reato di ricettazione.

Singolare è poi il motivo con il quale si lamenta che il teste Chiavetta avrebbe potuto rendere dichiarazioni su quanto affermato dall'imputato nell'immediatezza dei fatti, (e quindi in violazione degli artt. 62, 63 o 195 cod.proc.pen.) quando lo stesso imputato non ha mai reso dichiarazioni nel corso del processo. 1.2 Manifestamente infondato è l'ultimo motivo di ricorso, considerato che la sospensione condizionale della pena non era stata chiesta con i motivi di appello e che "il giudice di appello non è tenuto a motivare in ordine al mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., quando l'interessato non abbia formulato al riguardo alcuna richiesta; ne deriva che il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen." (Sez. 2, Sentenza n. 15930 del 19/02/2016, Moundi e altro, Rv. 266563 - 01).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'L\1<. n)`'N' [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 10 giugno 2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui Tuna era stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione di una autovettura. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che con il secondo motivo di appello si era censurata la sentenza di primo grado laddove aveva apoditticamente ritenuto provata la presenza del dolo di ricettazione in base al mero possesso del veicolo da parte dell'imputato e sulla omessa indicazione di ipotesi alternative da parte dell'imputato; sul punto il teste Chiavetta aveva dichiarato che Tuna aveva fornito spiegazioni nell'immediatezza dei fatti, ma era stato fermato dal giudice sulla base di un'erronea applicazione dell'art. 195 cod.proc.pen., ía la Corte di appello, investita della questione, non si era pronunciata, recependo come assioma l'errata applicazione di cui sopra; né, contrariamente a quanto affermato nella motivazione della sentenza impugnata, l'assenza o il silenzio processuale dell'imputato potevano consentire di valorizzare ai fini della decisione comportamenti che erano manifestazione di diritti soggettivi. 1.2 Il difensore, premesso che il giudice di primo grado, dopo aver applicato una recidiva inesistente, aveva negato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sul presupposto della presenza di una condanna per fatto antecedentemente commesso, osserva che la Corte di appello aveva correttamente escluso la recidiva, ma omesso di motivare sui motivi fondanti la prognosi sfavorevole che impediva la concessione del beneficio, vieppiù in ragione del fatto che Tuna era persona incensurata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare che la sussistenza del dolo proprio del reato di ricettazione è stata desunta dal non avere il ricorrente mai fornito spiegazioni su come era entrato in possesso del bene; a tale riguardo, deve preliminarmente essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione del diritto al silenzio, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative ^ ) "rs, alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato; coerentemente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto sussistente il dolo del reato di ricettazione. Singolare è poi il motivo con il quale si lamenta che il teste Chiavetta avrebbe potuto rendere dichiarazioni su quanto affermato dall'imputato nell'immediatezza dei fatti, (e quindi in violazione degli artt. 62, 63 o 195 cod.proc.pen.) quando lo stesso imputato non ha mai reso dichiarazioni nel corso del processo. 1.2 Manifestamente infondato è l'ultimo motivo di ricorso, considerato che la sospensione condizionale della pena non era stata chiesta con i motivi di appello e che "il giudice di appello non è tenuto a motivare in ordine al mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., quando l'interessato non abbia formulato al riguardo alcuna richiesta; ne deriva che il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen." (Sez. 2, Sentenza n. 15930 del 19/02/2016, Moundi e altro, Rv. 266563 - 01). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] d
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