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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 06208/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di VITERBOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /41 lette/sentite le conclusioni del PG L. o ett.

OLCI 4.0-1-t_ C &CACLAA C"-'0 .>"•Z cot. ;-e ›t‘( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Viterbo, con ordinanza emessa in data 26 maggio 2022 ha disposto, previa rivalutazione della pericolosità sociale, l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore di fiducia - [OSCURATO:PERSONA] .

3. L'atto di impugnazione va qualificato come appello al Tribunale di Sorveglianza, ai sensi dell'art.568 cod.proc.pen., non essendo previsto, avverso il provvedimento impugnato, il ricorso immediato per cassazione: il ricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento del magistrato di sorveglianza relativo all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca di una misura di sicurezza si converte in appello, non essendo consentito dall'art. 569 cod. proc. pen. il ricorso "per saltum", se non avverso le sentenze (così Sez.

I, n. 4394 del 8.1.2020, rv 278177).

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di VITERBOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /41 lette/sentite le conclusioni del PG L. o ett. OLCI 4.0-1-t_ C &CACLAA C"-'0 .>"•Z cot. ;-e ›t‘( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Viterbo, con ordinanza emessa in data 26 maggio 2022 ha disposto, previa rivalutazione della pericolosità sociale, l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore di fiducia - [OSCURATO:PERSONA] . 3. L'atto di impugnazione va qualificato come appello al Tribunale di Sorveglianza, ai sensi dell'art.568 cod.proc.pen., non essendo previsto, avverso il provvedimento impugnato, il ricorso immediato per cassazione: il ricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento del magistrato di sorveglianza relativo all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca di una misura di sicurezza si converte in appello, non essendo consentito dall'art. 569 cod. proc. pen. il ricorso "per saltum", se non avverso le sentenze (così Sez. I, n. 4394 del 8.1.2020, rv 278177). P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Cos
Sentenza Cassazione n. 06208/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris