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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08718/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Ritenuto che i tre motivi posti da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.

1. Il primo motivo, per quanto denunci il vizio di violazione di legge e quello di illogicità della motivazione, si risolve nella non consentita sollecitazione di una lettura alternativa del compendio probatorio da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica dei giudici del merito.

In applicazione dei principi enunciati da questa Corte di legittimità (da ultimo Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282216 - 01), la consapevolezza e la volontà dell'imputato di non ottemperare all'ordine di allontanamento impartitogli dal Questore, sono state desunte dalla notifica di due provvedimenti, cui era seguita la permanenza prolungata nel territorio nazionale in condizioni di illegalità senza l'allegazione di specifiche circostanze idonee a comprovare un motivo valido per giustificare tale condotta.

2. Il secondo motivo non si confronta criticamente con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso la tenuità del fatto, rimarcando la non occasionalità della condotta, la lesione non minima del bene protetto dalla norma incriminatrice e l'assenza di elementi sintomatici di un modesto grado di colpevolezza.

3. Il terzo motivo finisce per sollecitare un diverso esercizio del potere discrezionale in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche rimesso al giudice del merito, che ha giustificato la scelta con l'assenza di elementi favorevoli apprezzabili.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 25 ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che i tre motivi posti da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. 1. Il primo motivo, per quanto denunci il vizio di violazione di legge e quello di illogicità della motivazione, si risolve nella non consentita sollecitazione di una lettura alternativa del compendio probatorio da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica dei giudici del merito. In applicazione dei principi enunciati da questa Corte di legittimità (da ultimo Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282216 - 01), la consapevolezza e la volontà dell'imputato di non ottemperare all'ordine di allontanamento impartitogli dal Questore, sono state desunte dalla notifica di due provvedimenti, cui era seguita la permanenza prolungata nel territorio nazionale in condizioni di illegalità senza l'allegazione di specifiche circostanze idonee a comprovare un motivo valido per giustificare tale condotta. 2. Il secondo motivo non si confronta criticamente con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso la tenuità del fatto, rimarcando la non occasionalità della condotta, la lesione non minima del bene protetto dalla norma incriminatrice e l'assenza di elementi sintomatici di un modesto grado di colpevolezza. 3. Il terzo motivo finisce per sollecitare un diverso esercizio del potere discrezionale in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche rimesso al giudice del merito, che ha giustificato la scelta con l'assenza di elementi favorevoli apprezzabili. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 25 ge
Sentenza Cassazione n. 08718/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris