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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16799/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 del TRIBUNALE di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio e il riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in preambolo il Tribunale di Padova ha ritenuto colpevole [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, della legge 18 aprile 1975 n. 110 e lo ha condannato alla pena di 900,00 euro di ammenda.

Il Tribunale aveva rilevato che, all'atto della perquisizione compiuta nei suoi confronti all'interno di un parco pubblico, da quale aveva tentato di allontanarsi repentinamente all'arrivo degli operanti, all'interno dei suoi slip era stato rinvenuto un taglierino (unitamente a un involucro contenente marijuana), senza che l'imputato avesse giustificato in alcun modo - né in quel momento, né in tempo successivo, durante il processo - il porto di detto oggetto.

Ritenuta l'evenienza degli elementi, oggettivo e soggettivo, del reato contestato, il Tribunale, considerando le caratteristiche delle armi in questione e il comportamento serbato, aveva condiviso la contestata ipotesi lieve di cui all'art. 4, terzo comma, secondo periodo, legge n. 110 del 1975, con la susseguente specificazione che, per i numerosi precedenti penali da cui era gravato, l'imputato non poteva vedersi riconoscere la sospensione condizionale.

Infine, nella motivazione, si era giustificata la confisca del taglierino, ex art. 4 cit.

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il difensore di fiducia, e con un unico, articolato motivo, deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di applicabilità della suddetta causa di esclusione della punibilità.

Lamenta che l'art. 131-bis cod. pen. non richiede per la sua applicazione lo stato d'incensuratezza e che, nel caso di specie, la ritenuta modestia della condotta renderebbe l'invocata causa di esclusione della punibilità di sicura applicazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata 1'11 novembre 2011, ha prospettato l'annullamento senza rinvio della sentenza, chiedendo a questa Corte di applicare la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.2.

Nonostante la difesa dell'imputato avesse invocato l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. - come risulta come risulta dagli atti, esaminati dal Collegio in considerazione della natura del vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092) - il Tribunale, pur avendo espressamente confermato la lieve entità del fatto così come contestata, ribadendone la «modesta gravità, tenuto conto dell'atteggiamento tranquillo dell'imputato al momento del controllo e delle caratteristiche dell'oggetto sequestrato» e riconosciuto il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, ha omesso di pronunciarsi sul punto.

Si deve in proposito osservare che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, può essere rilevata nel giudizio di legittimità, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine, conformemente a quanto previsto dall'art. 620 lett.

I), cod. proc. pen. che consente alla Corte di cassazione di decidere quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ed appaia evidente la superfluità del rinvio al giudice di merito (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266589; Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118-02; Sez. 2, n.49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Rv. 270271).

Nel caso che ci occupa, rileva il Collegio come dalla stessa sentenza impugnata si possa evincere, senza necessità di ulteriori accertamenti di merito, la sussistenza di tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis, essendo stata già assodata la minima offensività della condotta di porto senza giustificato motivo del taglierino, non trattandosi di comportamento abituale, con riferimento al quale è stata parametrata all'imputato una pena affatto modesta, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche; né sono state ravvisate le altre condizioni soggettive ostative previste dall'art. 131-bis cod. pen. 3.

Deve conseguentemente disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato non punibile per particolare tenuità del fatto.

Così deciso il 30 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 del TRIBUNALE di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio e il riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo il Tribunale di Padova ha ritenuto colpevole [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, della legge 18 aprile 1975 n. 110 e lo ha condannato alla pena di 900,00 euro di ammenda. Il Tribunale aveva rilevato che, all'atto della perquisizione compiuta nei suoi confronti all'interno di un parco pubblico, da quale aveva tentato di allontanarsi repentinamente all'arrivo degli operanti, all'interno dei suoi slip era stato rinvenuto un taglierino (unitamente a un involucro contenente marijuana), senza che l'imputato avesse giustificato in alcun modo - né in quel momento, né in tempo successivo, durante il processo - il porto di detto oggetto. Ritenuta l'evenienza degli elementi, oggettivo e soggettivo, del reato contestato, il Tribunale, considerando le caratteristiche delle armi in questione e il comportamento serbato, aveva condiviso la contestata ipotesi lieve di cui all'art. 4, terzo comma, secondo periodo, legge n. 110 del 1975, con la susseguente specificazione che, per i numerosi precedenti penali da cui era gravato, l'imputato non poteva vedersi riconoscere la sospensione condizionale. Infine, nella motivazione, si era giustificata la confisca del taglierino, ex art. 4 cit. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il difensore di fiducia, e con un unico, articolato motivo, deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di applicabilità della suddetta causa di esclusione della punibilità. Lamenta che l'art. 131-bis cod. pen. non richiede per la sua applicazione lo stato d'incensuratezza e che, nel caso di specie, la ritenuta modestia della condotta renderebbe l'invocata causa di esclusione della punibilità di sicura applicazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata 1'11 novembre 2011, ha prospettato l'annullamento senza rinvio della sentenza, chiedendo a questa Corte di applicare la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.2. Nonostante la difesa dell'imputato avesse invocato l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. - come risulta come risulta dagli atti, esaminati dal Collegio in considerazione della natura del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092) - il Tribunale, pur avendo espressamente confermato la lieve entità del fatto così come contestata, ribadendone la «modesta gravità, tenuto conto dell'atteggiamento tranquillo dell'imputato al momento del controllo e delle caratteristiche dell'oggetto sequestrato» e riconosciuto il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, ha omesso di pronunciarsi sul punto. Si deve in proposito osservare che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, può essere rilevata nel giudizio di legittimità, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine, conformemente a quanto previsto dall'art. 620 lett. I), cod. proc. pen. che consente alla Corte di cassazione di decidere quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ed appaia evidente la superfluità del rinvio al giudice di merito (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266589; Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118-02; Sez. 2, n.49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Rv. 270271). Nel caso che ci occupa, rileva il Collegio come dalla stessa sentenza impugnata si possa evincere, senza necessità di ulteriori accertamenti di merito, la sussistenza di tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis, essendo stata già assodata la minima offensività della condotta di porto senza giustificato motivo del taglierino, non trattandosi di comportamento abituale, con riferimento al quale è stata parametrata all'imputato una pena affatto modesta, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche; né sono state ravvisate le altre condizioni soggettive ostative previste dall'art. 131-bis cod. pen. 3. Deve conseguentemente disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato non punibile per particolare tenuità del fatto. Così deciso il 30 novembre 20
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