Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 40769/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA t tki -rEe.

L C; .:e-roc_i A sul ricorso N. 6976/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso, ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana n. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso - controricorrente - e contro Comune di Corigliano-Rossano, [OSCURATO:PERSONA] - intimati - N. 9045/19 R.G. avverso la sentenza n. 400/2018 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, depositata il 06.09.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28.10.2021 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su sei motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari pubblicata il 6.9.2018, con cui - in relazione all'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla propria assistita [OSCURATO:PERSONA] e da lui stesso quale procuratore distrattario, avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], resa dal G.E. del medesimo Tribunale, nella procedura esecutiva presso terzi a carico di [OSCURATO:PERSONA], avviata dalla predetta [OSCURATO:PERSONA] (terzo pignorato Comune di Rossano) - è stata dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite; - ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e chiedendone comunque il rigetto; - gli altri intimati non hanno svolto difese; - con la memoria datata 15.10.2021, il ricorrente ha documentato l'omessa notifica nei confronti della predetta [OSCURATO:PERSONA], benché tentata presso la sua residenza; Ritenuto che: - nel giudizio ex art. 617 c.p.c. innestatosi su espropriazione contro il terzo sussista litisconsorzio necessario originario tra creditore, debitore e terzo (v. ex multis, Cass. n. 2333/2017); P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la nuova notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. 2 N. 9045/19 R.G.

Così deciso in Roma il giorno 28.10.20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA t tki -rEe. L C; .:e-roc_i A sul ricorso N. 6976/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso, ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana n. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso - controricorrente - e contro Comune di Corigliano-Rossano, [OSCURATO:PERSONA] - intimati - N. 9045/19 R.G. avverso la sentenza n. 400/2018 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, depositata il 06.09.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28.10.2021 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su sei motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari pubblicata il 6.9.2018, con cui - in relazione all'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla propria assistita [OSCURATO:PERSONA] e da lui stesso quale procuratore distrattario, avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], resa dal G.E. del medesimo Tribunale, nella procedura esecutiva presso terzi a carico di [OSCURATO:PERSONA], avviata dalla predetta [OSCURATO:PERSONA] (terzo pignorato Comune di Rossano) - è stata dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite; - ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e chiedendone comunque il rigetto; - gli altri intimati non hanno svolto difese; - con la memoria datata 15.10.2021, il ricorrente ha documentato l'omessa notifica nei confronti della predetta [OSCURATO:PERSONA], benché tentata presso la sua residenza; Ritenuto che: - nel giudizio ex art. 617 c.p.c. innestatosi su espropriazione contro il terzo sussista litisconsorzio necessario originario tra creditore, debitore e terzo (v. ex multis, Cass. n. 2333/2017); P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la nuova notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. 2 N. 9045/19 R.G. Così deciso in Roma il giorno 28.10.20
Sentenza Cassazione n. 40769/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris