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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26030/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, S. Tocci, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen. e di semilibertà ai sensi dell'art. 50 Ord. pen., proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna alla pena residua di anni due e mesi sei di reclusione (presofferto di anni unoi mesi dieci e giorni diciotto di reclusione) per reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, di cui alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa nei suoi confronti, dal Tribunale di Catanzaro, in data 19 aprile 2021, divenuta definitiva in data 2 luglio 2021.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore, avv.

S. Lucisano, denunciando due vizi, di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.

Si deduce che il Tribunale avrebbe fondato il giudizio soltanto sulla presenza di precedenti penali a carico dell'istante e sulla gravità del reato cui si riferisce la pena in esecuzione, senza attribuire rilevanza ad elementi, successivi alla commissione del fatto, come la concreta possibilità di svolgere attività lavorativa e l'attestazione di positiva evoluzione della personalità da parte dell'ufficio preposto.

Si richiama giurisprudenza di legittimità che attribuisce rilievo, ai fini della concessione dei benefici richiesti, anche alla condotta successiva del condannato e al processo di revisione critica da questi intrapreso, quesit'ultimo attestato dall'equipe del carcere ove il Rubino è ristretto.

Si sottolinea, infine, che non costituisce ostacolo alla concessione dei benefici, la mancata ammissione degli addebiti e che va valutato il comportamento attuale, nonché l'accertamento, in positivo, della presenza di elementi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova, senza che il processo di revisione critica sia già compiuto, essendo sufficiente, a tal fine, che questo sia stato anche solo avviato.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza degli artt. 13 e 27 Cost., 47 Ord. pen.

Si contesta che il Tribunale, quanto al pronunciato rigetto, non avrebbe preso in considerazione la disponibilità all'assunzione presso la ASP di [OSCURATO:PERSONA], del 10 giugno 2022.

Tanto, pur a fronte della positiva relazione dell'equipe dell'istituto penitenziario ove Rubino è ristretto e di un giudizio di pericolosità sociale fondato soltanto sui precedenti penali del condannato, senza alcun riferimento all'attitudine al reinserimento del trattamento comportamentale proposto.

Mancherebbe, infine, il giudizio prognostico negativo sulla capacità del condannato di osservare il programma, ex art. 80 Ord. pen. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, S. Tocci, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.Rileva il Collegio, con riferimento al primo motivo di ricorso, che la censura non è specifica, posto che questa non si confronta in alcuna parte con la significativa ratio decidendi del provvedimento adottato, che valorizza non solo la circostanza che Rubino, in sostanza, ha svolto attività delinquenziale per la maggior parte della sua vita, riportando la severa condanna alla pena di anni undici di reclusione per partecipazione, nella qualità di capo, ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (Rubino è descritto come condannato, in via definitiva, per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per 13 episodi di spaccio, nonché come sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, con carichi pendenti per rapina, lesioni personali, resistenza pubblico ufficiale) ma soprattutto il giudizio, all'attualità, della pericolosità sociale del condannato.

Rubino, secondo la puntuale ricostruzione che opera il Tribunale, appena uscito dal carcere, dopo un lungo periodo di detenzione per l'espiazione della pena definitiva di anni undici di reclusione irrogatagli, è stato nuovamente arrestato in flagranza, in data 22 febbraio 2021, per detenzione a fini di cessione di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, oltre ad essere stato denunciato per mancata prestazione della cauzione ed inosservanza delle prescrizioni imposte con la misura degli arresti domiciliari disposta a suo carico; si sottolinea, inoltre, che questi è stato sottoposto a misura di prevenzione nel 2020, da parte del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di prevenzione e che ad analoga misura (ripetutamente violata) era stato sottoposto anche a poco più di venti anni.

Il Tribunale, confutando il giudizio positivo cui è pervenuta l'equipe del carcere, valorizza la circostanza che Rubino non ha avviato alcun percorso di revisione critica del suo percorso antigiuridico e che, dopo lungo periodo di carcerazione, appena rimesso in libertà è stato riarrestato.

Tale condotta viene indicata, con ragionamento non manifestamente illogico, dimostrazione del fallimento dell'attività rieducativa attuata, nonostante circa dieci anni di detenzione sofferta; inoltre, si sottolinea il giudizio di pericolosità all'attualità che ha svolto anche il Tribunale misure di prevenzione.

Da tali dati il Tribunale trae la convinzione, di cui rende conto con ragionamento non manifestamente illogico, della necessità della prosecuzione, per Rubino, del percorso intramurario, risultando necessario sperimentare il buon fine del trattamento attraverso permessi premio, secondo una prospettiva risocializzante ispirata a criteri di progressività. 1.2.Con riferimento al secondo motivo di ricorso, osserva il Collegio che l'operato giudizio, di cui il Tribunale dà conto con ragionamento non manifestamente illogico e fondato anche sull'assenza di un serio percorso di revisione critica, elimina in radice ogni censura relativa all'omessa considerazione dell'attività lavorativa che viene prospettata per il detenuto.

Il Tribunale, in definitiva, ritiene, con ragionamento corretto ed immune da censure di ogni tipo, non proficuo l'affidamento in prova per mancanza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere il buon fine della misura alternativa, quali l'assenza di nuove denunce, il ripudio di condotte devianti passate, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita all'attualità.

Tanto, in linea con l'indirizzo di questa Corte di legittimità secondo il quale, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato.

Secondo questa Corte, invero, le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l' assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; conf. n. 6153/95, Rv. 203154). 1.3.Infine, è appena il caso di osservare che il Tribunale svolge motivazione che, reputando non adeguata una misura alternativa diversa da quella inframuraria, esclude anche, con ragioni non attinte da specifiche censure, la semilibertà, peraltro basando il ragionamento su argomenti dei tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037) secondo la quale, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello. 2.Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente,, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, S. Tocci, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen. e di semilibertà ai sensi dell'art. 50 Ord. pen., proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna alla pena residua di anni due e mesi sei di reclusione (presofferto di anni unoi mesi dieci e giorni diciotto di reclusione) per reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, di cui alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa nei suoi confronti, dal Tribunale di Catanzaro, in data 19 aprile 2021, divenuta definitiva in data 2 luglio 2021. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore, avv. S. Lucisano, denunciando due vizi, di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Si deduce che il Tribunale avrebbe fondato il giudizio soltanto sulla presenza di precedenti penali a carico dell'istante e sulla gravità del reato cui si riferisce la pena in esecuzione, senza attribuire rilevanza ad elementi, successivi alla commissione del fatto, come la concreta possibilità di svolgere attività lavorativa e l'attestazione di positiva evoluzione della personalità da parte dell'ufficio preposto. Si richiama giurisprudenza di legittimità che attribuisce rilievo, ai fini della concessione dei benefici richiesti, anche alla condotta successiva del condannato e al processo di revisione critica da questi intrapreso, quesit'ultimo attestato dall'equipe del carcere ove il Rubino è ristretto. Si sottolinea, infine, che non costituisce ostacolo alla concessione dei benefici, la mancata ammissione degli addebiti e che va valutato il comportamento attuale, nonché l'accertamento, in positivo, della presenza di elementi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova, senza che il processo di revisione critica sia già compiuto, essendo sufficiente, a tal fine, che questo sia stato anche solo avviato. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza degli artt. 13 e 27 Cost., 47 Ord. pen. Si contesta che il Tribunale, quanto al pronunciato rigetto, non avrebbe preso in considerazione la disponibilità all'assunzione presso la ASP di [OSCURATO:PERSONA], del 10 giugno 2022. Tanto, pur a fronte della positiva relazione dell'equipe dell'istituto penitenziario ove Rubino è ristretto e di un giudizio di pericolosità sociale fondato soltanto sui precedenti penali del condannato, senza alcun riferimento all'attitudine al reinserimento del trattamento comportamentale proposto. Mancherebbe, infine, il giudizio prognostico negativo sulla capacità del condannato di osservare il programma, ex art. 80 Ord. pen. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, S. Tocci, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.Rileva il Collegio, con riferimento al primo motivo di ricorso, che la censura non è specifica, posto che questa non si confronta in alcuna parte con la significativa ratio decidendi del provvedimento adottato, che valorizza non solo la circostanza che Rubino, in sostanza, ha svolto attività delinquenziale per la maggior parte della sua vita, riportando la severa condanna alla pena di anni undici di reclusione per partecipazione, nella qualità di capo, ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (Rubino è descritto come condannato, in via definitiva, per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per 13 episodi di spaccio, nonché come sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, con carichi pendenti per rapina, lesioni personali, resistenza pubblico ufficiale) ma soprattutto il giudizio, all'attualità, della pericolosità sociale del condannato. Rubino, secondo la puntuale ricostruzione che opera il Tribunale, appena uscito dal carcere, dopo un lungo periodo di detenzione per l'espiazione della pena definitiva di anni undici di reclusione irrogatagli, è stato nuovamente arrestato in flagranza, in data 22 febbraio 2021, per detenzione a fini di cessione di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, oltre ad essere stato denunciato per mancata prestazione della cauzione ed inosservanza delle prescrizioni imposte con la misura degli arresti domiciliari disposta a suo carico; si sottolinea, inoltre, che questi è stato sottoposto a misura di prevenzione nel 2020, da parte del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di prevenzione e che ad analoga misura (ripetutamente violata) era stato sottoposto anche a poco più di venti anni. Il Tribunale, confutando il giudizio positivo cui è pervenuta l'equipe del carcere, valorizza la circostanza che Rubino non ha avviato alcun percorso di revisione critica del suo percorso antigiuridico e che, dopo lungo periodo di carcerazione, appena rimesso in libertà è stato riarrestato. Tale condotta viene indicata, con ragionamento non manifestamente illogico, dimostrazione del fallimento dell'attività rieducativa attuata, nonostante circa dieci anni di detenzione sofferta; inoltre, si sottolinea il giudizio di pericolosità all'attualità che ha svolto anche il Tribunale misure di prevenzione. Da tali dati il Tribunale trae la convinzione, di cui rende conto con ragionamento non manifestamente illogico, della necessità della prosecuzione, per Rubino, del percorso intramurario, risultando necessario sperimentare il buon fine del trattamento attraverso permessi premio, secondo una prospettiva risocializzante ispirata a criteri di progressività. 1.2.Con riferimento al secondo motivo di ricorso, osserva il Collegio che l'operato giudizio, di cui il Tribunale dà conto con ragionamento non manifestamente illogico e fondato anche sull'assenza di un serio percorso di revisione critica, elimina in radice ogni censura relativa all'omessa considerazione dell'attività lavorativa che viene prospettata per il detenuto. Il Tribunale, in definitiva, ritiene, con ragionamento corretto ed immune da censure di ogni tipo, non proficuo l'affidamento in prova per mancanza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere il buon fine della misura alternativa, quali l'assenza di nuove denunce, il ripudio di condotte devianti passate, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita all'attualità. Tanto, in linea con l'indirizzo di questa Corte di legittimità secondo il quale, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. Secondo questa Corte, invero, le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l' assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; conf. n. 6153/95, Rv. 203154). 1.3.Infine, è appena il caso di osservare che il Tribunale svolge motivazione che, reputando non adeguata una misura alternativa diversa da quella inframuraria, esclude anche, con ragioni non attinte da specifiche censure, la semilibertà, peraltro basando il ragionamento su argomenti dei tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037) secondo la quale, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello. 2.Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente,, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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