CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 18583/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi quattro motivi introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che nelle sentenze di primo e secondo grado è stata fornita una motivazione adeguata in merito all'accertamento dei fatti basato sulla credibilità delle persone offese (pp.4-5) e sulle contraddizioni che hanno caratterizzato le deposizioni dei testi a discarico (pp. 5-6), sulla consapevolezza in ogni caso della estraneità delle persone offese ad una ipotetica falsificazione della firma ad opera del convivente (p.7), con argomentazioni che non possono ritenersi contraddittorie né basate su alterazioni delle risultanze probatorie, a fronte di censure assolutamente generiche e reiterative di prospettazioni alternative; ritenuto che analoga genericità contraddistingue anche le censure in merito alle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio (p.8), tenuto conto della irrilevanza della veste di agente di polizia locale dei testi, quanto piuttosto di quella dell'imputata, tenuto conto delle valutazioni in punto di gravità del fatto per il carattere fraudolento della denuncia in danno delle legittime pretese creditorie delle persone offese; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 Il Consigliere estensore Il PriJente Ricca oros [OSCURATO:PERSONA] L) i .A. IN