CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03558/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13403-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3650/17/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 30/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 13403 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- Rg 13403/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Con sentenza nr 3650/2019 la CTR della Lombardia rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la pronuncia della CTP di Milano con cui aveva accolto il ricorso della contribuente avente ad oggetto l'impugnativa di una intimazione di pagamento per Iva ,interessi e sanzioni. Il giudice di appello rilevava che l'amministrazione finanziaria non aveva fornito la prova della data di ricezione dell'atto interruttivo sicchè il credito doveva ritenersi prescritto . Avverso tale sentenza l'Ufficio propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di ricorso cui resiste la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo si duole della violazione e falsa applicazione della legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 618 e 623 nonché dell'ad 2946 c.c. in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 c.p.c. per non avere la CTR rilevato che il termine di prescrizione contenuto nella cartella di pagamento sotteso all'atto impugnato di durata decennale era stato sospeso dal 1.1.2014 al 15.6.2014 e quindi non era ancora spirato al momento della notifica dell'intimazione. Il motivo è parzialmente fondato. La L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 618, stabilisce che "Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento: a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20, e successive modificazioni, nonchè degli interessi di mora previsti dal medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, e successive modificazioni; b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17, e successive modificazioni". Il successivo comma 623 prevede che "Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione". Orbene, dal tenore delle disposizioni legislative richiamate si evince che la sospensione della prescrizione concerne tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, indipendentemente dalla richiesta del contribuente di aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ( Cass 2020 nr 1893). Ciò posto giova ricordare che la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., e si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. 20425/2017). Tuttavia ciò non significa che tutti i crediti tributaria abbiano una prescrizione più breve di quella ordinaria, anzi è vero il contrario: secondo consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. n. 24322/14; n. 22977/10; n. 2941/07 e n. 16713/16; Cass. 32308/2019), "il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art.2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo". I crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. 9906/2018; Cass. 32308/2019). Sono invece soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. gli interessi e le sanzioni, ai sensi del D.Lgs. 472 del 1997, art. 20 (Cass. 5577/2019). Poste tali premesse si osserva che tra la notificazione della cartella di pagamento risalente al 15.2.2007 e l'intimazione del pagamento risalente al 9.3.2017 ( dati questi indicati nella sentenza della CTR) era decorsi 10 anni e 22 giorni ma applicando il periodo di sospensione di 6 mesi e quindici giorni previsto dalla richiamata normativa il termine decennale di cui all'art 2946 c.c. non era ancora spirato il che rende irrilevante la questione su cui si sofferma la CTR in ordine alla data di recezione dell'atto interruttivo . A diverse conclusioni si deve invece giungere per quel che attiene alle sanzioni e agli interessi operando come si detto in questo caso il termine quinquennale. Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata per quanto di ragione e non essendo necessari accertamenti in fatto può decidersi nel merito, dichiarando prescritto il credito tributario di cui si discute limitatamente agli interessi ed alle sanzioni. In ragione del parziale accoglimento del ricorso le spese dei gradi di merito e di legittimità si compensano tra le parti. P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso motivo nei termini di cui in motivazione e cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito accoglie l'originario ricorso della contribuente limitatamente agli interessi e alle sanzioni. Comp