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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02534/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure dedotte (violazione del principio di tipicità; impossibilità di ricavare elementi di prova a carico dalla condotta, tenuta dall'imputato, nel caso in cui essa costituisca esercizio del diritto di difesa; mancato accertamento del nesso causale e omessa valutazione delle deduzioni difensive relative all'elemento soggettivo della fattispecie; violazione dell'art. 131- bis cod. pen.) sono generiche, poiché si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con le argomentazioni logicamente ineccepibili, svolte nella sentenza di appello, che ha esaminato le risultanze probatorie, pervenendo alla conferma della pronuncia di primo grado sulla scorta di una motivazione completa e corretta con riguardo all'elemento materiale e a quello soggettivo del reato ascritto all'imputato; considerato che anche riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. la motivazione è immune da vizi e il motivo del ricorso è meramente reiterativo; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure dedotte (violazione del principio di tipicità; impossibilità di ricavare elementi di prova a carico dalla condotta, tenuta dall'imputato, nel caso in cui essa costituisca esercizio del diritto di difesa; mancato accertamento del nesso causale e omessa valutazione delle deduzioni difensive relative all'elemento soggettivo della fattispecie; violazione dell'art. 131- bis cod. pen.) sono generiche, poiché si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con le argomentazioni logicamente ineccepibili, svolte nella sentenza di appello, che ha esaminato le risultanze probatorie, pervenendo alla conferma della pronuncia di primo grado sulla scorta di una motivazione completa e corretta con riguardo all'elemento materiale e a quello soggettivo del reato ascritto all'imputato; considerato che anche riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. la motivazione è immune da vizi e il motivo del ricorso è meramente reiterativo; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicemb
Sentenza Cassazione n. 02534/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris