CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38102/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con esso la difesa ha dedotto la violazione di legge processuale per avere il Tribunale di sorveglianza dichiarato inammissibile l'opposizione del detenuto per mancata indicazione dei motivi senza ritenere che essi siano stati legittimamente proposti in udienza dal difensore di fiducia, al quale non era stato dato l'avviso 10 giorni prima della data dell'udienza; ritenuto che le censure difensive siano manifestamente infondate, atteso che il detenuto non aveva provveduto alla nomina di un difensore di fiducia all'atto dell'opposizione, di tal che la notifica dell'avviso di fissazione era stata correttamente compiuta al difensore d'ufficio, non essendo richiesto un ulteriore avviso in caso di nomina difensiva successiva (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600 - 01; e, nel procedimento di sorveglianza, Sez. 1, n. 19442 del 23/04/2008, Errante, Rv. 240289 - 01) e atteso che, dunque, sarebbe stato onere dell'interessato, dopo la nomina, investire il patrono della richiesta di presentare i motivi di impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis