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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 47418/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Bacau (Romania) avverso la sentenza del 11/11/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'Autorità giudiziaria romena, che l'aveva richiesta con il mandato di arresto europeo n. 7 del 20 ottobre 2021 per l'esecuzione della pena di anni due e mesi otto di reclusione, irrogata con sentenza n. 210/D/2020 del 31 luglio 2020 del Tribunale di Bacau, divenuta definitiva con sentenza della Corte di appello di Bacau n. 674 del 14 ottobre 2021, in relazione alla costituzione di un gruppo criminale finalizzato alla commissione di reati di falsificazione di strumenti di pagamento elettronico e di estorsione.

2. Avverso la su indicata decisione della Corte veneta ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo vizi di inosservanza o erronea applicazione della legge con riferimento al mancato esercizio della facoltà di richiedere informazioni integrative allo Stato estero, riconosciuta alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69.

Si lamenta, al riguardo, che la Corte d'appello, dopo aver rigettato la richiesta di sospensione della procedura di consegna al fine di procedere al riconoscimento della sentenza definitiva emessa dalle Autorità romene, non avrebbe richiesto allo Stato di emissione informazioni integrative, tra cui la trasmissione della sentenza di condanna per il suo riconoscimento ed esecuzione in Italia, attesa la volontà della persona richiesta in consegna di scontare in Italia la pena irrogatagli all'estero. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per inosservanza del termine e delle forme previste per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 22, comma 1 della legge n. 69 del 2005, come modificato dall'art. 18 del d.

Igs. n. 10 del 2 febbraio 2021.

2. Come è noto, nell'ottica di una complessiva accelerazione delle procedure interne di consegna nell'ambito del sistema del mandato di arresto europeo, il d.

Igs. n. 10 del 2021 ha stabilito una sensibile riduzione dei termini processuali originariamente previsti dalla legge n. 69 del 2005.

In particolare, l'art. 18, comma 1 del decreto ha disposto che "Contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la Corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale".

Il comma 2 ha, inoltre, stabilito che "Il ricorso è presentato nella cancelleria della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento.

La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sentenza di cui all'articolo 17, comma 1".

Ciò premesso, dal fascicolo processuale risulta che la sentenza è stata emessa in data 11 novembre 2021 e che del dispositivo e della motivazione è stata data lettura in udienza, alla presenza del ricorrente e del suo difensore.Risulta, inoltre, che l'impugnazione è stata proposta con le forme dell'art. 583, comma 1, cod. proc. pen. a mezzo raccomandata postale spedita il giorno 16 novembre 2021, pervenendo alla cancelleria della Corte di appello il successivo 18 novembre, giusta attestazione apposta in calce alla sentenza impugnata.

3. Il ricorso è stato, dunque, proposto tardivamente rispetto al più ristretto termine di cinque giorni introdotto dalla riforma del febbraio 2021, né lo impugnante ha tenuto conto della chiara previsione riferita alle modalità di presentazione, che esclude la possibilità di ricorrere alle forme di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. in ossequio alle esigenze di speditezza che caratterizzano il procedimento di verifica dell'esecuzione in Italia di un mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria di un altro Stato dell'Unione europea.

La novella rappresenta, del resto, la formalizzazione a livello normativo dell'interpretazione della disciplina previgente operata dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, ancorché riferita all'ipotesi di cui all'art. 582, comma 2 cod. proc. pen.

È stato, infatti, già affermato il principio che 'in tema di mandato di arresto europeo, il ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide sulla consegna deve essere necessariamente presentato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. che autorizza il deposito dell'impugnazione anche nella cancelleria di un ufficio giudiziario del diverso luogo in cui il ricorrente eventualmente si trovi, posto che, diversamente,, verrebbero vanificate le esigenze di speditezza costituenti la ratio ispiratrice del sottosistema normativo relativo all'istituto in oggetto' (Sez. 6, n. 22819 del 23/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280147).

La ratio di quella decisione trova, dunque, oggi conferma nell'intervento di riforma che espressamente esclude la possibilità di modalità di presentazione dell'impugnazione diverse dal modello normativo sopra descritto.

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005 Così deciso, il 29 dicembre 2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Bacau (Romania) avverso la sentenza del 11/11/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'Autorità giudiziaria romena, che l'aveva richiesta con il mandato di arresto europeo n. 7 del 20 ottobre 2021 per l'esecuzione della pena di anni due e mesi otto di reclusione, irrogata con sentenza n. 210/D/2020 del 31 luglio 2020 del Tribunale di Bacau, divenuta definitiva con sentenza della Corte di appello di Bacau n. 674 del 14 ottobre 2021, in relazione alla costituzione di un gruppo criminale finalizzato alla commissione di reati di falsificazione di strumenti di pagamento elettronico e di estorsione. 2. Avverso la su indicata decisione della Corte veneta ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo vizi di inosservanza o erronea applicazione della legge con riferimento al mancato esercizio della facoltà di richiedere informazioni integrative allo Stato estero, riconosciuta alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69. Si lamenta, al riguardo, che la Corte d'appello, dopo aver rigettato la richiesta di sospensione della procedura di consegna al fine di procedere al riconoscimento della sentenza definitiva emessa dalle Autorità romene, non avrebbe richiesto allo Stato di emissione informazioni integrative, tra cui la trasmissione della sentenza di condanna per il suo riconoscimento ed esecuzione in Italia, attesa la volontà della persona richiesta in consegna di scontare in Italia la pena irrogatagli all'estero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per inosservanza del termine e delle forme previste per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 22, comma 1 della legge n. 69 del 2005, come modificato dall'art. 18 del d. Igs. n. 10 del 2 febbraio 2021. 2. Come è noto, nell'ottica di una complessiva accelerazione delle procedure interne di consegna nell'ambito del sistema del mandato di arresto europeo, il d. Igs. n. 10 del 2021 ha stabilito una sensibile riduzione dei termini processuali originariamente previsti dalla legge n. 69 del 2005. In particolare, l'art. 18, comma 1 del decreto ha disposto che "Contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la Corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale". Il comma 2 ha, inoltre, stabilito che "Il ricorso è presentato nella cancelleria della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sentenza di cui all'articolo 17, comma 1". Ciò premesso, dal fascicolo processuale risulta che la sentenza è stata emessa in data 11 novembre 2021 e che del dispositivo e della motivazione è stata data lettura in udienza, alla presenza del ricorrente e del suo difensore.Risulta, inoltre, che l'impugnazione è stata proposta con le forme dell'art. 583, comma 1, cod. proc. pen. a mezzo raccomandata postale spedita il giorno 16 novembre 2021, pervenendo alla cancelleria della Corte di appello il successivo 18 novembre, giusta attestazione apposta in calce alla sentenza impugnata. 3. Il ricorso è stato, dunque, proposto tardivamente rispetto al più ristretto termine di cinque giorni introdotto dalla riforma del febbraio 2021, né lo impugnante ha tenuto conto della chiara previsione riferita alle modalità di presentazione, che esclude la possibilità di ricorrere alle forme di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. in ossequio alle esigenze di speditezza che caratterizzano il procedimento di verifica dell'esecuzione in Italia di un mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria di un altro Stato dell'Unione europea. La novella rappresenta, del resto, la formalizzazione a livello normativo dell'interpretazione della disciplina previgente operata dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, ancorché riferita all'ipotesi di cui all'art. 582, comma 2 cod. proc. pen. È stato, infatti, già affermato il principio che 'in tema di mandato di arresto europeo, il ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide sulla consegna deve essere necessariamente presentato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. che autorizza il deposito dell'impugnazione anche nella cancelleria di un ufficio giudiziario del diverso luogo in cui il ricorrente eventualmente si trovi, posto che, diversamente,, verrebbero vanificate le esigenze di speditezza costituenti la ratio ispiratrice del sottosistema normativo relativo all'istituto in oggetto' (Sez. 6, n. 22819 del 23/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280147). La ratio di quella decisione trova, dunque, oggi conferma nell'intervento di riforma che espressamente esclude la possibilità di modalità di presentazione dell'impugnazione diverse dal modello normativo sopra descritto. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005 Così deciso, il 29 dicembre 2021 Il
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