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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15573/2026

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RTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte .di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.73, comma 5, dPR 309/90 in relazione alla detenzione di alcune dosi di cocaina e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dic P.Q.Mtviurz e .;:sajíLIS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte .di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.73, comma 5, dPR 309/90 in relazione alla detenzione di alcune dosi di cocaina e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dic P.Q.Mtviurz e .;:sajíLIS
Sentenza Cassazione n. 15573/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris