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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 06516/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20244/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:PERSONA] 61D20 F839X, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:PERSONA] 49T21 F839M, pec [OSCURATO:EMAIL], fax n. 081 418236 e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:PERSONA] 81E24 F839M, pec [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- Contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, Agenzia Delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura generale dello Stato -controricorrenti- avverso la sentenza n. 1875/2025 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] DELLA CAMPANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 20244/2025 Numero sezionale 634/2026 Numero di raccolta generale 6516/2026 Data pubblicazione 19/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 17/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 20244/2025 Numero sezionale 634/2026 Numero di raccolta generale 6516/2026 Data pubblicazione 19/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20244/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:PERSONA] 61D20 F839X, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:PERSONA] 49T21 F839M, pec [OSCURATO:EMAIL], fax n. 081 418236 e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:PERSONA] 81E24 F839M, pec [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- Contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, Agenzia Delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura generale dello Stato -controricorrenti- avverso la sentenza n. 1875/2025 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] DELLA CAMPANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 20244/2025 Numero sezionale 634/2026 Numero di raccolta generale 6516/2026 Data pubblicazione 19/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 17/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 20244/2025 Numero sezionale 634/2026 Numero di raccolta generale 6516/2026 Data pubblicazione 19/03/2026
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