CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 23769/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 15695/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappre- sentante pro-tempore, elett.te domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.C.P., [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA]- SCONI C. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 15695 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 145 /20 20 del la CORTE D’APPELLO DI MILANOdepositata il 6/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 15695 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 6/02/2020, la C orte d’appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatol’opposizione proposta da lla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto ingiuntivoottenuto nei relativi confronti dalla I.C.P. [OSCURATO:PERSONA]- trols [OSCURATO:SOCIETA]. di Bernasconi C. per il pagamento, da parte dellasocietà opponente, di somme riguardanti l’esecuzione di un con- trattodi affitto di azienda intercorso tra le parti; afondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva inquesta sede, la corte territoriale ha rilevato come, sulla base degli elementi istruttori complessivamente acquisiti al giudizio, la I.C.P. avesseadeguatamente c omprovato la sussistenza dei crediti rivendi- catia titolo di canoni di affitto non corrisposti dalla società affittuaria , nonchéa titolo di corrispettivi per la cessione di merci di magazzino e diprestazioni di personale, attesa altresì l’irriducibile ge nericità dell’ec- cezionedi prescrizione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione proponericorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugna- zione; laI.C.P., [OSCURATO:PERSONA] cess s.n.c. di Bernasconi C. inliquidazione, resiste con controricorso; latrattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c. ed il PubblicoMinistero non ha depositato conclusioni, mentre entrambe le partihanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. (in re- lazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.) , per avere la corte territoriale erronea- mente interpretato la volontà delle parti consacrata nel verbale di ri- Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 15695 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consegnadell’azienda affittata all’odierna ricorrente, nel quale era ri- masto inequivocabilmente attestato il riconoscimento, da parte della societàconcedente, di non avere più nulla a pretendere in relazione al contrattodi affitto dedotto in giudizio; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersiindefettibilmente riservata al giudic e di merito ed è censura- bile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneuticacontrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3,c.p.c.; intale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’es- serenecessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso percassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si siadiscostato dai suddetti canoni, traducend osi altrimenti, la ricostru- zione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativain dissenso rispetto all’interpretazione censurata; ope- razione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenzan. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nelcaso di specie, l’odierna società ricorrente si è limitata ad affer- mare,in modo inammissibilmente apodittico la pretesa violazione dei dedotticanoni legali di ermeneutica negoziale, orientando l’argomen- tazionecritica rivolta nei confronti dell’inter pretazione della corte ter- ritoriale,non già attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccet- tabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamentinegoziali interpretati, o della macroscopica irrazionalità o intima con traddittorietà dell’interpretazione complessiva dell’atto (cosìcome della rilevabilità ictu oculi di un’interpretazione contraria a buonafede o del tutto sconveniente, rispetto alla natura o all’oggetto Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 15695 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri delcontratto), bensì attraverso l’indicazione degl i aspetti della ritenuta noncondivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenutapreferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazionedi legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazio ne dellacorte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valu- tazionedi merito; sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbiaproceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni ne- gozialiin esame nel pi eno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negozialesufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, sì da sfuggire integralme nte alle odiernecensure avanzate dalla ricorrente in questa sede di legittimità; con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2948, c.1, n. 3, e 2697 c.c. (in relazione a ll’art . 360 n. 3 c.p.c.) , per avere lacorte territoriale erroneamente ritenuto generica l’eccezione di pre- scrizionesollevata dall’odierna società ricorrente in sede di opposizione adecreto ingiuntivo, così determinando un’illegittima inversione degli oneri probatori tra le parti, segnatamente in relazione alla mancata dimostrazione,da parte della I.C.P. , di aver validamente interrotto la decorrenzadel periodo di prescrizione; ilmotivo è infondato; osservail Collegio di dover preliminarmente provveder e alla corre- zionedelle affermazioni erroneamente cadute (seppure in modo non decisivo)nella sentenza impugnata, segnatamente nella parte in cui il giudicea quo ha indicato una serie di (pretesi) oneri imposti alla parte cheeccepisce la prescrizione olt re all’unico effettivamente sulla stessa incombente, consistente nell a sola indicazione del fatto costituente l’inerziadel titolare e, dunque, nell’indicazione de l momento a partire Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 15695 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dalquale il diritto in contesa avrebbe potuto essere esercitato a norma dell’art.2935 c.c.; sul punto è appena il caso di richiamare il consolidato insegna- mento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale l’ ecce- zionedi prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegatoil fatto costitutivo, o ssia l ’ inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento inizialeo finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudicenon è vincolato dalle allegazioni di parte ( Sez. L , Or dinanza n. 30303del 27/10/2021 , Rv. 662611 – 01 ; v. altresì le argomentazioni illustratein Sez. 3, Ordinanza n. 12182 del 07/05/2021 , Rv. 661326 – 01;Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14135 del 23/05/2019 , Rv. 654016 – 01 ; Sez.2, Sentenza n. 15991 del 18/06/2018 , Rv. 649223 – 01 ; Sez. 1, Sentenzan. 15631 del 27/07/2016 , Rv. 640674 – 01 ; Sez. 6 - 3, Sen- tenzan. 1064 del 20/01/2014 , Rv. 630345 – 01 ; Sez. L, Sentenza n. 21752del 22/10/2010 , Rv. 615110 – 01 ; Sez. L, Sentenza n. 16326 del13/07/2009, Rv. 609603 - 01) ; ciòposto, varrà in ogni caso considerare come il giudice a quo , nel sottolinearel’onere della parte eccipiente di indicare il momento iniziale delladecorrenza della prescrizione (da intendere come il momento i n cuiil diritto avrebbe potuto essere esercitato), abbia comunque corret- tamente evidenziato l’assoluta genericità delle modalità con cui tale eccezioneera stata proposta nell’atto di opposizione, essendosi la so- cietàricorrente sottratta al (decisivo) on ere relativo all’identificazione delmomento in cui il diritto in contesa avrebbe potuto essere eserci- tato, limitandosi alla deduzione di considerazioni del tutto generiche sulpunto; atale ultimo riguardo, la riproduzione in questa sede del la dedu- zionecontenuta nel verbale di prima udienza (in cui effettivamente ri- sultaindicato l’anno 2009 come momento dopo il quale non era stato Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 15695 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri compiutoalcun atto interruttivo , così postulando in ogni caso l’identifi- cazionedel dies a quo con tale an n o ) deve ritenersi irrimediabilmente tardivae inammissibile ai sensi de l l’art. 420, primo comma, c.p.c. , con- siderata l’imposizione, dettata dal l’art. 416 c.p.c. , della proposizione delle eccezioni in senso stretto mediante il tempestivo deposito della comparsadi risposta che , ne i procedimenti introdotti attraverso oppo- sizione a decreto ingiuntivo , è rappresentata dall’atto di opposizione (su tale ultimo punto v. Sez. L, Sentenza n. 13467 del 13/09/2003 , Rv.566843 - 01) ; conil terzo motivo, la società ricorr ente censura la sentenza impu- gnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2721 c.c. (inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) , per avere la corte territoriale er- roneamenteritenuto comprovata, per via presuntiva, l’avvenuta con- clusione,tra l e parti, di una compravendita di merci di magazzino, in assenzadi validi elementi di prova critica al riguardo; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame,la società ricorrente – lungi dal denuncia re l’erronea ricogni- zione,da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recatadalle norme richiamate – si sia limitata ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazionedella norma di legge, inerendo bensì alla tipica valuta- zionedel giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legit- timità,unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plu- rimis,Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvol- gendo, la prospettazione critica del la ricorrente, l’eventuale falsa ap- plicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussun- zionegiuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 15695 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri lastessa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa,rispetto a quanto operato dal giudice a quo , non avendo la ri- corrente neppure provveduto ad argomentare la pretesa violazione dell’art.2729 c.c. secondo i criteri indicati da Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018 (i n motivazione , par. 4 e ss., no n massimata sul punto); nelcaso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epi- grafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella n egata con- gruitàdell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, deifatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenzadiretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denu nciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile,non essendo consentito alla parte censurare come vio- lazionedi norma di diritto, e non come v izio di motivazione, un errore incui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione diun fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi,non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previstidall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazionenella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi con- troversitra le parti ; conil quarto motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnataper violazione dell ’art. 115 c.p.c. , per avere la corte territoriale Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 15695 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri erroneamente ritenuto comprovata la sussistenza dei crediti vantati dallaI.C.P. a titolo di prestazioni di personale , in totale contrasto con ilcontenuto degli elementi probatori complessivamente acquisit i al giu- dizioe specificamente richiamati in ricorso ; ilmotivo è inammissibile ; osservail C ollegio come la censura illustrata dal ricorrente non con- tengaalcuna denuncia del paradigma dell'art. 115 c.p.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie; sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unitedi questa C orte di legittimità, ai sensi del quale per dedurre la violazionedel paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare cheil giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedottedalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione co n la pre- scrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deveavere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui allanorma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicen- dolaimplicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui glisia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo proba- torio(fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e l a possibilitàdi ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza cheil giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggiorforza di convincimento ad alc une piuttosto che ad altre, es- sendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che nona caso è rubricato alla ‘ valutazione delle prove ’ (cfr. Sez. U, Sen- tenzan. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769del 23/10/ 2018, Rv. 650892 - 01) ;Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 15695 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulla base di tali premesse, ri levata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev ’ essere pronunciato il rigetto del ricorso; lespese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo; dev’essere,infine, attest ata la sussistenza dei presupposti proces- sualiper il versamento, da parte de lla società ricorrent e , dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrent e al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 4.0 00,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,ag