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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21630/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 14.3.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il GUP del Tribunale di Foggia, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angelo (oltre a [OSCURATO:PERSONA]) responsabili dei reati loro in concorso ascritti ai capi a), b), c), e) ed e) della rubrica, ritenuto tra di essi il vincolo della continuazione, li aveva condannati alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 400 di multa, ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia;

2. La Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del GUP di Foggia, ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angelo, le circostanze attenuanti generiche rideterminando così la pena in anni 3, mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 3.000 di multa, ciascuno;

3. ricorrono per cassazione, con autonomi ricorsi dal contenuto identico, il Paradiso, il Bonsanto ed il D'Alessandro lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità. 4 I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti personalmente dagli imputati: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - 01).

Le SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive aggiungendo che la previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.

5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 14.3.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il GUP del Tribunale di Foggia, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angelo (oltre a [OSCURATO:PERSONA]) responsabili dei reati loro in concorso ascritti ai capi a), b), c), e) ed e) della rubrica, ritenuto tra di essi il vincolo della continuazione, li aveva condannati alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 400 di multa, ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia; 2. La Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del GUP di Foggia, ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angelo, le circostanze attenuanti generiche rideterminando così la pena in anni 3, mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 3.000 di multa, ciascuno; 3. ricorrono per cassazione, con autonomi ricorsi dal contenuto identico, il Paradiso, il Bonsanto ed il D'Alessandro lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità. 4 I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti personalmente dagli imputati: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - 01). Le SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive aggiungendo che la previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato. 5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 21630/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris