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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2023

Cassazione n. 09101/2023

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 17626/2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma viale G. Mazzini 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

ABRUZZO, n. 21/2014 depositata il 10/01/2014.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 29 marzo 2023.

IRES, [OSCURATO:PERSONA]

1. l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con due motivi, contro la [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza della C.T.R. dell’Abruzzo che, in accoglimento dell’appello della contribuente, ha riformato la sentenza (n. 72/12) della C.T.P. dell’Aquila che aveva rigettato il ricorso della società contro l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento per sanzioni (“soprattasse”) e interessi per l’omesso integrale versamento di acconti sulla dichiarazione ai fini Ires e Irap per il 2007.

2. La contribuente, con istanza datata 08/03/2023, ha chiesto che il processo sia sospeso fino al 30/06/2023 in quanto, in data 17/02/2023, ha presentato, con modalità telematica, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione-quater) ex art. 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3. L’Agenzia delle entrate ha depositato una memoria datata 27/03/2023 nella quale ha dato atto dell’avvenuta definizione della posizione debitoria di controparte ex art. 3, d.l. n. 119 del 2018 (c.d. rottamazione-ter).

4. In effetti l’ufficio menziona una cartella diversa da quella oggetto del giudizio e, comunque, va dato seguito all’istanza della contribuente finalizzata a definire la causa mediante la c.d. rottamazione-quater.

5. Pertanto, si dichiara la sospensione del giudizio, con rinvio della causa a nuovo ruolo, successivamente al 31 luglio 2023, al fine di consentire alla contribuente (la quale, nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ha scelto tale modalità di pagamento) il pagamento in unica soluzione, entro quella data, delle somme dovute (cfr. art. 1, commi 232 e 236, della legge n. 197 del 2022).

P.Q.M. la Corte dichiara la sospensione del giudizio, con rinvio della causa a nuov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 17626/2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma viale G. Mazzini 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO, n. 21/2014 depositata il 10/01/2014. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 29 marzo 2023. IRES, [OSCURATO:PERSONA] 1. l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con due motivi, contro la [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza della C.T.R. dell’Abruzzo che, in accoglimento dell’appello della contribuente, ha riformato la sentenza (n. 72/12) della C.T.P. dell’Aquila che aveva rigettato il ricorso della società contro l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento per sanzioni (“soprattasse”) e interessi per l’omesso integrale versamento di acconti sulla dichiarazione ai fini Ires e Irap per il 2007. 2. La contribuente, con istanza datata 08/03/2023, ha chiesto che il processo sia sospeso fino al 30/06/2023 in quanto, in data 17/02/2023, ha presentato, con modalità telematica, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione-quater) ex art. 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 3. L’Agenzia delle entrate ha depositato una memoria datata 27/03/2023 nella quale ha dato atto dell’avvenuta definizione della posizione debitoria di controparte ex art. 3, d.l. n. 119 del 2018 (c.d. rottamazione-ter). 4. In effetti l’ufficio menziona una cartella diversa da quella oggetto del giudizio e, comunque, va dato seguito all’istanza della contribuente finalizzata a definire la causa mediante la c.d. rottamazione-quater. 5. Pertanto, si dichiara la sospensione del giudizio, con rinvio della causa a nuovo ruolo, successivamente al 31 luglio 2023, al fine di consentire alla contribuente (la quale, nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ha scelto tale modalità di pagamento) il pagamento in unica soluzione, entro quella data, delle somme dovute (cfr. art. 1, commi 232 e 236, della legge n. 197 del 2022). P.Q.M. la Corte dichiara la sospensione del giudizio, con rinvio della causa a nuov
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